Cimiteri consortili

Fermo restando che l’art. 337 T.U.LL.SS., R. D. 27 luglio 1934, n. 1265 e s.m. dispone che
“[I] Ogni comune deve avere almeno un cimitero a sistema di inumazione, secondo le norme stabilite nel regolamento di polizia mortuaria.
[II] Il cimitero è posto sotto la sorveglianza dell’autorità sanitaria, che la esercita a mezzo dell’ufficiale sanitario.
[III] I piccoli comuni possono costruire cimiteri consorziali.
si può notare che il comma 3 ammette e tollera un’eccezione rivolta ai “piccoli comuni”, per altro non dando alcuna indicazione attorno a quali siano i comuni da qualificare quali “piccoli”.
Ma a questo fine potrebbe aiutare il rinvio (comma 1) al regolamento di polizia mortuaria, oggi il D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m.: potrebbe aiutare, se non fosse che anche questo poco dice in proposito.
In verità, qualche piccolo aiuto potrebbe individuarsi nella previsione dell’art. 14, comma 2 (tenendo anche conto di quanto preveda lo stesso art. 14, comma 4) D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m. in cui è presente un qualche dimensionamento, sotto il profilo della popolazione.
Certo, potrebbe farsi ricorso ad altre disposizioni, quali (e.g.) il T.U.E.L., D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m., oppure al T.U. delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 e s.m., fonti che fanno ricorso ad una pluralità di dimensioni in termini di popolazione, pluralità che non consente di individuare una tipologia specifica, ma – soprattutto – che le diverse fasce di popolazione così individuate rispondono ciascuna a proprie finalità, ma nessuna di esse definisca, in termini generali, un qualche concetto di “piccolo comune”.
Per questo, sembra nettamente preferibile ricercarne l’individuazione nelle fonti, specializzate, cui lo stesso, e già citato, art. 337 T.U.LL.SS. fa rinvio (nel comma 1, come visto), impostazione maggiormente sostenibile per ragioni di specificità o, meglio, di specialità.

L’art. 49 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m., con cui inizia il suo Capo IX “Disposizioni generali sul servizio dei cimiteri, prevede:
“[I] 1. A norma dell’art. 337 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ogni comune deve avere un cimitero con almeno un reparto a sistema di inumazione.
[II] 2. I comuni che abbiano frazioni dalle quali il trasporto delle salme ai cimiteri del capoluogo riesca non agevole per difficoltà di comunicazione devono avere appositi cimiteri per tali frazioni.
[III] 3. I piccoli comuni possono costituirsi in consorzio per l’esercizio di un unico cimitero soltanto quando siano contermini; in tal caso le spese di impianto e di manutenzione sono ripartite fra i comuni consorziati in ragione della loro popolazione.
In ragione della pertinenza richiamiamo fin d’ora il successivo art. 51:
“[I] 1. La manutenzione, l’ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al sindaco e se il cimitero è consorziale al sindaco del comune dove si trova il cimitero.
[II] 2. Il coordinatore sanitario dell’unità sanitaria locale controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.”,
dal momento che questo, in particolare il suo comma 2, sembri richiamare la previsione dell’art. 337, comma 2 T.U.LL.S.S. Ovviamente, stante le diverse “temporalità” di emanazione delle norme sopra citate, trascuriamo ogni questione attorno alle figure dell’”ufficiale sanitario” e del “coordinatore sanitario”, per se rispetto a questa figura meriterebbe di farsi, altresì, un cenno alla pronuncia della Corte Costituzionale dell’8 aprile 1991, con la sentenza n. 174.
Tuttavia, il richiamo all’art. 51 appena fatto è importante anche per la previsione del suo comma 1, dal momento che attribuisce un ruolo, una funzione peculiare al sindaco del comune in cui il cimitero consortile si trova, con ciò intendendo prevenire contenziosi.

L’art. 49 attua, per così dire, la previsione dell’art. 337, comma 1 T.U.LL.SS. e, al comma 2, considera la peculiare situazione delle frazioni che si trovino in particolari condizioni.
Al comma 3 affronta il tema dei “piccoli comuni”, che possono provvedere a costituire tra loro consorzi (cioè, oggi, una forma associativa, dove l’indicazione “oggi” vuole qui essere una sottolineatura del fatto che l’attuale normativa del T.U.E.L. individua anche forme associative diverse dal consorzio, un tempo unica forma associativa considerata nell’ordinamento degli enti locali).
Ma il ricorso al consorzio è subordinato a condizione, cioè il fatto che detti “piccoli comuni” siano contermini, cioè abbiano confini comuni. Si tratta di una condizione che consente di ritornare a considerare una disposizione che è già stata qui richiamata (e non a caso!), cioè l’art. 14, comma 4 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m.
Vi è qui da osservare anche un altro aspetto che ri-collega questa disposizione con quella dell’art. 51, comma 1 (anche questo richiamato in precedenza), nel senso che:
(a) le spese di impianto e manutenzione dell’unico (leggi: comune, tra i “piccoli comuni” consorziati) cimitero sono ripartite tra i comuni consorziati in proporzione della rispettiva popolazione, mentre
(b) le funzioni di manutenzione, ordine e vigilanza spettano, come visto, al sindaco del comune in cui il cimitero consortile si trova.
Ora, il termine “manutenzione” è presenti in entrambe queste disposizioni, cosa che porta a distinguere tra la fase, per così, dire “dispositiva” e la fase, sempre per così dire, “attuativa”, nel senso che i provvedimenti e le decisioni rientrano nel contesto dell’art. 51, comma 1, mentre gli oneri conseguenti alla loro attuazione in quello dell’art. 49, comma 3.

Una notazione pressoché finale: la previsione dell’art. 49, comma 3 non limita il numero dei comuni (“piccoli comuni”) che possano consorziarsi per il servizio dei cimiteri, mentre il vero limite è dato, piuttosto, da quanto dispone l’art. 14, comma 4, nel senso di considerare la popolazione complessiva dei comuni consorziati.
Una notazione additiva (se si vuole: una “curiosità”): si ha conoscenza di un consorzio costituito (1936) tra un comune tutt’altro che “piccolo” e altro comune contermine (che all’epoca della costituzione del consorzio era un “piccolo comune”, per come considerate le dimensioni demografiche sopra ricordate), oltretutto a servizio di un’unica ed isolata sua frazione, consorzio che è stato, almeno formalmente, attivo fino ad epoca recente e, forse, non è neppure ancora stato sciolto.
Solo che il “piccolo comune”, e la popolazione della frazione interessata, ha poi de facto iniziato ad usufruire del cimitero principale del proprio comune, con la conseguenza che gli abitanti della frazione, complici mutamenti dei territori parrocchiali, la maggiore percorribilità delle strade e la progressiva mortalità ospedaliera, non hanno più usufruito del cimitero consortile.

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Sereno Scolaro

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