Commenti su urne cinerarie

  • Redazione 18/11/2024 at 17:41 su Chiedi alla Redazionex Giuseppe Il comma 2 dell'articolo 21 LR Piemonte 16/2024 non crea problemi per la tumulazione dell'urna di ceneri animali. Serve solo a richiamare le norme antecedenti la cremazione dell'animale, che deve poter essere svolta con le dovute garanzie per il trasporto all'impianto di cremazione animale.
    Una volta che si disponga dell'urna cineraria (infrangibile) e sigillata delle ceneri animali, queste possono essere trasportate in cimitero per la sepoltura.
    Il comma 1 dell'articolo 21 stabilisce chi ha diritto di disporre la tumulazione in stesso luogo di sepoltura di umano e di sepoltura di urna cineraria di animale (defunto o, in difetto, suoi eredi). Attenzione, quindi: c'è da capire se la nipote della nonna è una sua erede!
    Tecnicamente, in attesa della individuazione di specifico provvedimento comunale che chiarisca come comportarsi in tali casi, si ritiene che sia possibile, attraverso l'autorizzazione comunale alla tumulazione dell'urna cineraria animale nella tomba XY, dettare specifiche prescrizioni e cioé: a) l'urna deve riportare all'esterno e con chiarezza la dicitura: ceneri animali, cui si può far seguire o meno la dicitura "di pincopallina" o comunque del nome dell'animale.
    Fondamentale è chiarire che l'urna contiene ceneri animali b) l'urna si ritiene debba essere chiusa e quindi sigillata.
    c) il materiale di cui sia composta l'urna deve possedere le stesse garanzie per le urne cinerarie umane. Quindi il materiale deve essere resistente. In sostanza si utilizzano per analogia le stesse precauzioni previste per ceneri umane dall'articolo 2 comma 1 lettere e) del DM 1/7/2002.
    "e) il collocamento delle ceneri in semplice urna, di materiale resistente, chiusa, riportante all'esterno nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto;"
    Queste garanzie servono ad evitare che nel tempo NON ci possa essere confusione tra urne cinerarie di umani e di animali o anche mescolamento di ceneri.
    Si tenga inoltre presente che l'urna di ceneri di animale è una "cosa" e non è tutelata da norme specifiche che invece si applicano alle urne cinerarie di umani (tra cui la tutela garantita anche da norme del codice penale, come l'art. 411).
    La norma piemontese fa un passo avanti rispetto a quanto è già valevole in tutto il Paese, secondo la circolare SEFIT pn 4332 del 20/01/2015 "Possibilità di collocazione di contenitori ceneri animali in cimitero tradizionale".
    Difatti ammette la collocazione dell'urna cineraria di animale nello stesso tumulo in cui sia già presente spoglia umana (cadavere, resto mortale, ossa o ceneri).
    Infine riteniamo che l'autorizzazione alla tumulazione di urna cineraria di animali sia a titolo oneroso.
    In assenza di tariffa distinta, si può applicare quella già esistente per tumulazione di urna cineraria umana in un tumulo.
    Conclusivamente si è ritenuto di darLe risposta ad un quesito interessante più lettori, anche se in base ai criteri di questo sito questa sarebbe stata risposta a pagamento ad un quesito, in quanto posto da operatore professionale.
    Ci auguriamo che possa aver apprezzato la nostra scelta. Sappia che è possibile, in via consulenziale, predisporre schema di norme comunali da seguire per casi come questo (in sostanza 1 o più articoli integrativi del regolamento di polizia mortuaria comunale vigente)
  • Giuseppe 18/11/2024 at 16:45 su Chiedi alla RedazioneRegione Piemonte. Nonna della richiedente già tumulata in tomba di famiglia. La nipote vorrebbe ora tumularci insieme un gatto, che "la nonna aveva conosciuto". Come applicare nel dettaglio? Regione Piemonte Legge regionale n. 16 del 09 aprile 2024 Disposizioni coordinate in materia di tutela degli animali da affezione e prevenzione del randagismo. (B.U. 11 aprile 2024, 3° suppl. al n. 15) Art. 21. (Sepoltura e tumulazione) 1. Fatto salvo quando previsto dalla legge regionale 3 agosto 2011, n. 15 (Disciplina delle attività e dei servizi necroscopici, funebri e cimiteriali. Modifiche della legge regionale 31 ottobre 2007, n. 20 "Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri"), la tumulazione, nella tomba o nel loculo del padrone o di altro soggetto o nella tomba di famiglia, delle ceneri degli animali di affezione, è possibile, previa cremazione e in urna separata, su richiesta o per volontà del defunto o dei suoi eredi. 2. L'attività di cui al comma 1 è svolta nei limiti e nel rispetto dei vincoli derivanti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia igienico sanitaria, applicabile ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano e agli animali di affezione. 3. Gli oneri derivanti dalla tumulazione dell'animale di affezione sono a carico di chi la dispone e il loro costo è definito dal comune del cimitero di tumulazione.
  • Carlo Ballotta 11/11/2024 at 15:57 su Affido ceneriX EMI, In ogni caso occorre sapere la regione di provenienza sua, perché le norme talvolta possono cambiare di regione in regione, oltre che di comune in comune. Già si può fare una idea leggendo il seguente post: https://www.funerali.org/giurisprudenza/atti-di-disposizione-sul-post-mortem-e-coppie-di-fatto-ante-legge-cirinna-orientamenti-giurisprudenziali-in-itinere-54993.html Però un quesito del gemere è in realtà una richiesta di consulenza specifica, pertanto a pagamento. Le condizioni economiche le trova al link: https://www.funerali.org/Down/funerali.org_servizi-sito.pdf
  • Redazione 10/11/2024 at 08:10 su Estumulazione sì o no? Quando il concessionario litiga con i parenti del defunto.x Ester Se non contrasta con la volontà della defunta madre, prevale la volontà del figlio. Il concessionario della tomba nella quale sono ospitate le spoglie mortali non ha titolo.
    Giova qui ricordare:
    l diritto di disporre delle spoglie mortali, noto come ius eligendi sepulchrum, è un diritto personalissimo che consente all'individuo di determinare il luogo e le modalità della propria sepoltura. Questo diritto prevale su qualsiasi pretesa dei congiunti e non è trasmissibile agli eredi. In assenza di una chiara volontà espressa dal defunto, la giurisprudenza italiana ha stabilito un ordine gerarchico tra i familiari per la decisione sul luogo di sepoltura. Ordine di priorità tra i familiari: Coniuge superstite: In mancanza di una disposizione del defunto, il coniuge ha la priorità nella scelta del luogo di sepoltura. Questo principio è stato affermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 22180 del 13 luglio 2022, che ha riconosciuto al coniuge superstite il diritto di scegliere il luogo di sepoltura in assenza di una volontà espressa dal defunto. Figli: Se il coniuge superstite è assente o rinuncia al diritto, la decisione spetta ai figli. La giurisprudenza ha riconosciuto che, in mancanza del coniuge, i figli sono i successivi aventi diritto a decidere sul luogo di sepoltura. Genitori: In assenza sia del coniuge che dei figli, il diritto passa ai genitori del defunto. Questo ordine di priorità è stato confermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 12143 del 23 maggio 2006, che ha stabilito che, in mancanza di una volontà espressa dal defunto, la scelta del luogo di sepoltura spetta ai congiunti più prossimi, seguendo l'ordine di parentela. Altri parenti: Se mancano coniuge, figli e genitori, la decisione spetta ai parenti più prossimi, seguendo l'ordine di parentela stabilito dal Codice Civile. È importante sottolineare che, in presenza di una volontà espressa dal defunto riguardo al luogo o alle modalità di sepoltura, questa prevale su qualsiasi decisione dei familiari. La volontà può essere manifestata in qualsiasi forma, anche verbalmente, purché sia chiara e univoca. La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 12143 del 23 maggio 2006, ha affermato che la volontà del defunto può essere manifestata in qualsiasi forma e può risultare anche indirettamente, in base ad elementi indiziari presuntivi. In caso di conflitto tra i familiari sulla scelta del luogo di sepoltura, e in assenza di una volontà espressa dal defunto, la questione può essere risolta in sede giudiziaria, tenendo conto dell'ordine di priorità sopra indicato e delle circostanze specifiche del caso.
  • Ester 10/11/2024 at 06:01 su Estumulazione sì o no? Quando il concessionario litiga con i parenti del defunto.Buon giorno. Mio padre è titolare di una concessione a tempo determinato( mi sembra o 90 o 99 anni, comunque non perpetua) in cui è stata sepolta la sorella da 30 anni. Il figlio della sorella desidera estumulare la madre e traslarla nella nuova tomba di famiglia, ma mio padre attuale concessionario si oppone memore della promessa fatta al padre di lasciarli riposare insieme( mio nonno è defunto e riposa lì con la figlia). Prevale la volontà del concessionario oppure la volontà del figlio discendente diretto sulla estumulazione/opposizione alla estumulazione? Grazie.
  • emy 08/11/2024 at 23:46 su Affido ceneriBuongiorno, dopo 6 mesi che le Ceneri mio padre 80enne sono state tumulate in ossario che, "a forza di provocazioni per cercare mi arrabbiassi e reaggissi, ed io non avevo voglia di discussioni" ha acquistato e si e' intestata come convivente, anche se residente in altra provincia. Sono risalita alla societa' cremazione e li ho trovato scritto testualmente "affidamento ceneri conservazione a domicilio di.. nome-cognome (convivente).. nel comune...(di lei)" L'ho estumulato richiedendo affidamento al mio domicilio (300mt dal cimitero) in accordo con il mio unico fratello 13 mesi fa. Il mese scorso siamo stati citati da lei ed il suo legale ed ho svolto Mediazione perche' voleva affidamento, ma in pratica voleva ritumulassi mio padre, mi sono rifiutata concedendole il diritto di visita quando le aggradava con preavviso 24 ore. Settimana scorsa ho ricevuto r/r legale da Societa' del testamento che mi intima riconsegna ceneri alla signora entro 15g, in difetto agisce giudizialmente. In questo caos mi trovo le chiedo, puo' l'esecutore testamentale agire non essendo lei famigliare e dopo che e' a conoscenza tumulazione e mio affido? o posso impugnare testamento in che modo? e nel caso la signora puo' chiamarmi anche in tribunale per averle? Puo' il comune ricevere Affidamento senza avvisarmi? Ho sentito 2 civilisti e mi hanno solo confusa ... Grazie
  • Necroforo 08/11/2024 at 12:04 su Custodire le ceneri affidateX Maurizio, molto in sintesi: le leggi regionali, nella loro reale efficacia scontano sempre il problema/limite insormontabile della loro vigenza territoriale. Cosicché secondo i principi del diritto una Regione non può intervenire dettando regole valevoli fuori del proprio territorio.
    Quindi è infondata la pretesa di imporre ad altre Regioni le proprie personalissime procedure di polizia mortuaria.
    A nostro avviso l'autorizzazione di affido ceneri è rilasciato dal Comune dove materialmente l'urna sarà custodita in sito extra cimiteriale (domicilio privato).
    Quindi non è detto che sia competenza del comune di decesso, ma lo è del Comune di custodia dell'urna affidata.
    Il comune di decesso è invece competente a fini autorizzatori degli altri adempimenti amministrativi di polizia mortuaria (come la autorizzazione al trasporto ed alla cremazione).
    Al momento non esiste nessuna "proprietà transitiva" da Regione a Regione per legittimare la condotta da Lei segnalata, che ritengiamo erronea.
    Si conviene fermamente con Lei sull'estrema necessità di una legge quadro statale, con cui disciplinare almeno l'esercizio di quei diritti sociali e civili (cremazione in primis e suoi logici istituti corollario) garantiti, per Costituzione, indistintamente a tutti i cittadini italiani, quale ne sia la Regione di appartenenza.
  • Maurizio 07/11/2024 at 14:55 su Custodire le ceneri affidateSull'affidamento ceneri, le leggi regionali in gran parte assegnano al Comune di decesso il rilascio dell'autorizzazione con la conseguenza che Comuni sede di ospedale o RSA possono trovarsi gravati da nuovi compiti specie quando la distanza tra Comune di decesso e quello di affido é notevole e/o in altra Regione. La Regione Liguria con la deliberazione della Giunta n° 500 del 23.5.2024 ha inopinatamente modificato la legge regionale, pur non potendolo fare come si sa ai sensi del Dlgs 267/00. In questa materia ben prima dell'autonomia differenziata regna il caos più assoluto a tutto discapito del cittadino che voglia operare tra due Comuni distanti tra loro o di Regioni diverse
  • Necroforo 03/11/2024 at 13:06 su CremazioneX Elisabetta, 1) l'autorità diplomatica rumena deve rilasciare un certificato di nulla osta alla cremazione in base alle leggi funerarie in vigore in Romania. Se il diritto di questo particolare stato ammette la cremazione per i cadaveri dei propri cittadini non si rilevano ragioni di ordine ostativo e si procede alla cremazione con le usuali autorizzazioni amministrative di competenza del Comune italiano di decesso. 2) Per il trasporto invece, la procedura è molto più semplice e snella in quanto la Romania aderisce alla convenzione internazionale di Berlino, come appunto l'Italia, e tra stati firmatari di questo accordo il trasferimento delle ceneri è libero, senza nessun aggravamento burocratico, fatta salva la formazione di un idoneo titolo di viaggio pur sempre necessario per trasporto fuori dei nostri confini dell'urna cineraria de qua.
  • Elisabeta Eftinoiu 29/10/2024 at 14:50 su CremazioneSalve , vorrei sapere come devo procedere x cremare la salma di mio marito , cittadino rumeno, residente i Italia e portare le ceneri i Romania ? Serve il nulla osta dal Consolato rumeno in Italia o basta le autorizzazioni del comune di residenza ? Grazie !
  • Necroforo 21/10/2024 at 19:33 su Volontà di altriX Maria, l'adottato acquista ilmcognome e interviene patrimonialmente nella succesxione.Non acquista vincoli parentali (che gli rimangono in capo alla famiglia di porovenienza). Ha quibdi ragione nel caso in esame il comune di Bologna.
    Gli eredi, come ad esempio l'adottato in maggiore età, non sono per forza discendenti secondo jure sanguinis del de cuius, e gli atti di disposizione su salme, cadaveri, resti mortali, ossa e ceneri seguono sempre il criterio dello jus coniugii ed in subordine dello jus sanguinis, secondo il principio di poziorita' enunciato dall'Art. 79 DPR 285/90 o dalla stessa L. n. 130/2001, approvata dal Parlamento proprio in materia di cremazione, guarda caso.
  • Maria 21/10/2024 at 13:03 su Volontà di altriBuongiorno, chiedo informazione su una cremazione. Una persona (denominata X) aveva con una ordinanza del tribunale adottato alla MAGGIORE ETA' una persona (determinata Y). Ora la persona X è venuta a mancare, non avendo alcun erede, ha lasciato detto alla persona Y di voler essere cremato e che le sue ceneri venissero disperse. Il Comune di Bologna, mi ha detto che ciò NON E' POSSIBILE in quanto non risulta essere erede avendo avuto l'ordinanza alla maggiore età (mi risulta strano e a quanto agghiacciante se fosse vero). VI SCRIVO SE E' REALMENTE COSI' la cosa? Non si può procedere alla Cremazione ? ci possono essere altre strade per poter procedere al desiderio del defunto ??? Attendo cortesemente una vostra risposta Grazie
  • Redazione 15/10/2024 at 14:14 su Cimitero e pannelli fotovoltaici in zona di rispettox Maria 1) dipende in via generale da cosa è scritto nel regolamento di polizia mortuaria e su quello della illuminazione votiva. Se cioé sia vietato o meno 2) inoltre dal contesto (se è in zona monumentale o che altro Le faccio un es. nel mio Comune per le case si può metetre con una procedura semplificata il pannello solare fotovoltaico. Però nel centro storico delo stesso comune valgono norme speciali e spesso non si può mettere il pannello, perché visibile dalla via. In ogni caso trattandosi di lavori che si dovrebbero svolgere sulla cappella occorre il permesso comunale. Per cui le consigliamo di rivolgersi al suo comune per informarsi
  • Maria 15/10/2024 at 12:37 su Cimitero e pannelli fotovoltaici in zona di rispettoSul tetto della mia cappella gentilizia posso mettere pannello fotovoltaico? Devo chiedere autorizzazione al comune?
  • Necroforo 09/10/2024 at 19:39 su CremazioneX Emanuela, O la convivenza è formalizzata nelle figure giuridiche disciplinate dalla c.d. Legge Cirinnà (sostanzialmente unioni civili) o in diritto (almeno in quello funerario) detta relazione affettiva e morale comunque sussistente nei fatti non produce nessuna legittimazione ad esprimere volontà cremazionista. Infatti la... "fidanzata" non ha manifestato alcun volere in tema di cremazione, per altro non avendone potere. Il problema, semmai, è rappresentato dalla volontà di Suo padre stesso, depositata con tutti i crismi di legge presso una So.Crem. Nella scala valoriale di chi debba disporre negli atti tipici del post mortem il de cuius stesso è indiscutibilmente sovrano sulla propria futura spoglia mortale e nel decidere sulla sua stessa "sepoltura". Il Comune, quindi, ha correttamente autorizzato sulla base di un titolo inoppugnabile, quale è l'iscrizione ad una apposita società di cremazione.
  • Emanuela 09/10/2024 at 14:32 su CremazioneRingrazio risposta, ho scritto fidanzata perche' nonostante la ultra decennale frequentazione, la signora (gia' vedova) lo stesso giorno decesso mi ha dichiarato non aver formalizzato nulla, fermo restando noi 2 figli abbiamo saputo decesso da ns parenti 8 ore dopo decesso e quando ho contattato signora aveva gia' predisposto tutto con Impr. funebre anche giorno cremazione e manifesti funebri senza nomi dei figli. Dal comportamento indecifrabile seguito, su Istanzacomune decesso vengo a conoscenza e' stata rilasciata Autorizzazione sulla base di iscrizione Socrem datata 5 anni prima qualificandola come convivente, ed ad ulteriore istanza chiarimento mi viene risposto dal segretario comunale che "la dichiarazione di convivenza rilasciata all'Impresa di Pompe funebri dalla signora non ha connessione con la residenza in..., deceduto comunque a ... presso l'abitazione della signora la quale ha dichiarato essere convivente presso di lei". All netto di questa singolare situazione, si evince che amministrativamente gli unici famigliari aventi diritto dovremmo essere noi 2 figli, e chiedevo conferma. Grazie
  • Necroforo 08/10/2024 at 18:57 su CremazioneX Emanuela, premetto che con il termine fidanzata da Lei utilizzato non intendo una unione stabile e quindi una convivenza. Se fosse convivenza o unione stabile, si applicano norme specifiche in materia.Ciò premesso, per ragioni di semplificazione "tecnica", poichè i flussi documentali debbono scorrere veloci nel circuito informativo della polizia mortuaria (= compressione dei tempi amministrativi e della burocrazia funeraria) a tutto vantaggio del cittadino, di solito il grado di parentela è soggetto solo a controlli a campione, mentre esso sempre più spesso è autocertificato dal famigliare in quello "strano" modello definito atto sostitutivo in atto di notorietà. Qui il dichiarante _- attenzione a questo passaggio, è fondamentale - su propria responsabilità PENALE (art. 76 D.P.R. n. 445/2000, avanti ad una pubblica amministrazione, determinati fatti e volontà conseguenti. Lo Stato Civile non può accogliere nessuna manifestazione di volontà pro cremazione del de cuius, se non dai soggetti giuridicamente legittimati a pronunciarsi. La fidanzata quindi - almeno per l'autorità comunale (salvo diversa decisione del Giudice) non avrebbe diritto ad intervenire su quale pratica funebre avrà luogo, in particolar modo se si tratta appunto di una sepoltura irreversibile come la cremazione. La scelta si radica pertanto in capo ai figli del de cuius. Si tratterebbe di una vistosa anomalia, è un comportamento indecifrabile, con i pochi elementi conoscitivi a disposizione. Un errore pacchiano? Una marchiana distrazione? Del tutto illegittimo, parrebbe supporsi. Cercate, in ultima analisi di informarvi bene presso il Comune che ha rilasciato l'autorizzazione (di solito gli Ufficiali di Stato Civile sono, data la solennità della funzione pubblica assolta, molto prudenti e fiscali nel perfezionare gli atti di polizia mortuaria di loro stretta spettanza). Solo così, in un percorso a ritroso, potrete risalire a chi abbia formalizzato l'istanza di cremazione, e soprattutto sulla base di quale titolo di parentela, reale, presunta... o solo millantata.
  • Redazione 08/10/2024 at 11:18 su Chiedi alla Redazionex Marco Turati La frase da lei citata "con esclusione della prenotazione in vista del futuro affiancamento" va intesa con riferimento al "SOLO". In sostanza ordinariamente si deve effettuare la concessione di colobario solo in presenza di feretro o di urna cineraria, ma è possibile concedere un colombario vuoto (per la tumulazione futura di coniuge) solo nel caso in cui si debba abbinare con uno pieno. Quindi per usare le sue parole: "prenotazione del loculo a fianco di quello assegnato al coniuge al momento del suo decesso costituisce l’unica eccezione ammessa alla regola secondo la quale si assegna un loculo (e si stipula un nuovo contratto di concessione) solo in presenza di un feretro"
  • Marco Turati 08/10/2024 at 10:33 su Chiedi alla RedazioneBuongiorno. Un quesito sulla praticabilità in Regione Lombardia dell'istituto della prenotazione in vita per coniugi anziani. Come si deve interpretare L'art.27 - comma 6 del Regolamento Regionale 14.6.2022 n°4, Regolamento di attuazione del Titolo VI bis della Legge Regionale 30 dicembre 2009, n°33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità), laddove recita quanto segue: "Le concessioni in uso di sepolture in colombari sono assegnate solo in presenza di feretro o di urna da tumularvi, con esclusione della prenotazione del loculo in vista del futuro affiancamento del coniuge o di un parente di primo grado". La frase "con esclusione della prenotazione in vista del futuro affiancamento" va intesa nel senso che neppure quel caso può essere ammesso, ovvero - al contrario - che il caso della prenotazione del loculo a fianco di quello assegnato al coniuge al momento del suo decesso costituisce l'unica eccezione ammessa alla regola secondo la quale si assegna un loculo (e si stipula un nuovo contratto di concessione) solo in presenza di un feretro? Grazie.
  • Emanuela 06/10/2024 at 18:28 su CremazioneBuongiorno, avrei bisogno di alcune delucidazioni, mio padre (divorziato da ns madre) e' deceduto in un comune della limitrofa prov. di Como, hanno rilasciato tutte le autorizzazioni compresa cremazione, alla fidanzata senza procura ne contattare noi figli, non sono obbligati ad accertarsi identita' deceduto ed avvisare famigliari per formalita'. Grazie
  • Carlo Ballotta 28/09/2024 at 13:17 su Chiedi alla RedazioneX Sara, di norma, salvo diversa decisione del Giudice, prevale la volontà del coniuge superstite. Quindi se Sua cognata da con atto di disposizione solenne e scritto ha destinato le ossa all'ossario comune bisogna fare acquiescenza ed accettare la decisione. Le ossa saranno avviate, così, all'ossario comune. Se, invece, Sua Cognata ha manifestato un semplice disinteresse, sempre in via amministrativa, si potrebbe con atto di liberalità provvedere da parte Sua e con tutti gli oneri a proprio carico ad una diversa e più idonea sistemazione per la spoglia mortale di Suo fratello, ad esempio avendo in concessione una celletta ossario, ove tumulare la cassetta ossario.
  • Sara Topalova 26/09/2024 at 10:58 su Chiedi alla RedazioneBuongiorno, mio fratello è deceduto nel 2014 ed è stato inumato, quest'anno la coniuge (mia cognata), visto la scadenza decennale della concessione della fossa, è stata chiamata per l'esumazione ordinaria , lei non ha voluto provvedere ad ulteriore sistemazione del marito e ha fatto una pratica di rinuncia alla conservazione della cassetta ossaria al comune, con la destinazione all'ossario comune. Ho parlato con il comune e volendo mi fanno recuperare la cassetta perché il loro ossario è un deposito dove le cassette sono messe in maniera distinguibile e di facile accesso. Per legge, posso una volta che la moglie vi ha rinunciato recuperare io la cassetta di mio fratello e comprare un loculo per tumularla? Rientra nelle mie possibilità visto la sua rinuncia?
  • Necroforo 24/09/2024 at 16:00 su Chiedi alla RedazioneX EDITH, per un problema così complesso non è questa la sede (pubblica) di trattazione su un tema che coinvolge più aspetti afferenti alla contrattualistica cimiteriale ed alla normazione (residua?) sulla perpetuità dei sepolcri privati a sistema di tumulazione. Per risponderLe in modo confacente dovremmo disporre di esemplare dell'atto concessorio, nonchè copia del regolamento di polizia mortuaria vigente alla stipula dell'atto concessorio e di quello ad oggi in vigore (esso potrebbe contenere qualche regoletta vantaggiosa al al Suo caso: "ri-uso del loculo senza perderne la durata a tempo indeterminato". Bisogna, insomma, scrutinare ATTENTAMENTE diverse fonti ed i differenti percorsi amministrativi davvero esperibili. Ci sono soluzioni? Difficile a dirsi, mancano troppi elementi per valutare correttamente la fattispecie da Lei rappresentata. In linea di massima, data l'intangibilità delle concessioni illimitate nel tempo, sarebbe tutto interesse del Comune incentivare la rotazione dei posti feretro, anche laddove la lettera della norma parrebbe asserire il contrario. Bisogna esaminare bene tutti i cartigli che Le ho, sommariamente, indicato. Solo così si potrà esser più precisi e chirurgici nelle eventuali azioni da intraprendere. Tutto ciò, ovviamente, ha un costo. La tariffa stabilita per questa consulenza è pari al costo ordinario di un quesito a pagamento. Come extrema ratio per impellenti e delicatissime questioni in ambito di polizia mortuaria si consiglia l'iscrizione ad apposito webinar, intitolato appunto, "QUESTION TIME FUNERARIO". e già calendarizzato per la fine di novembre 2024. In quell'occasione si potranno porre quesiti circostanziati, cui saranno fornite, in dibattito LIVE puntuali risposte.
  • Edith Novo 20/09/2024 at 16:12 su Chiedi alla RedazioneBuonasera, sono la concessionaria di un loculo perpetuo preso prima del 1975 dove vi e' tumulata la salma di mio padre, adesso è venuta a mancare la coniuge (mia madre), e non vuole essere cremata, io vorrei restringere mio padre per creare un posto salma all'interno del loculo perpetuo e ritumularlo nello stesso loculo con mia madre così da usufruire della concessione perpetua. I servizi cimiteriali mi hanno detto che se estumulo e restringo mio padre perdo la perpetuità del loculo e la concessione diventa a tempo indeterminato (30 anni). E' così come dice il comune?
  • Necroforo 03/09/2024 at 15:52 su Chiedi alla RedazioneX Mirella, fondamentali, nella soluzione del quesito da Lei proposto sono gli elementi territoriali, di diversa competenza autorizzativa, siccome più Comuni sono coinvolti ed ognuno di essi regola la materia in maniera diversa. Il trasporto delle ceneri è libero, ma pur sempre dietro rilascio di autorizzazione al trasporto ed in presenza di valido titolo di accoglimento nel cimitero di destinazione ultima. Bisogna istruire solo una piccola pratica amministrativa strutturata sui seguenti punti: Rinuncia solenne ed in forma scritta alla custodia delle ceneri, formazione di una nuovo titolo di accettazione nel cimitero prescelto ed, in ultimo, perfezionamento del decreto di trasporto. Ripeto: più Comuni sono coinvolti, quindi, per il cittadino comune è abbastanza facile smarrirsi nei meandri della burocrazia funeraria. Possiamo aiutarLa davvero nel disbrigo di queste incombenze amministrative, però - sia chiaro - non gratuitamente - Il lavoro dopo tutto va retribuito! Si tratta solo di sincronizzare bene i provvedimenti. alla fine, perchè le ceneri non restino mai incustodite, condotta ANTIGIURIDICA che potrebbe costare quanto meno una sanzione amministrativa e pecuniaria. Gentile Mirela, cerchi di capire la nostra politica editoriale, ma bisogna interessare diversi plessi di due differenti Enti Locali, ed è il nostro mestiere, ci proponiamo, infatti, di guidarLa nella sequenza di adempimenti da intraprendere. In attesa di Sua risposta rimaniamo in stand by...
  • Mirela 02/09/2024 at 19:04 su Chiedi alla RedazioneBuongiorno, Chiedo un consiglio o anche una dritta di come procedere.. Mio marito e mancato 6 anni fa il suo desiderio era di essere cremato e cosparso ...ma non nel cimitero ( ovviamente non possibile). Sul momento io ho deciso di prendere affidamento, pensando possa fare qualcosa dopo... Ora ho deciso di portarlo al cimitero in una celletta, ma non è il cimitero comunale di residenza, ma vorrei portarlo nel cimitero dove sono anche i suoi genitori compresi altri parenti defunti. Ora il problema è.. che dal comune dove vorrei portarlo mi hanno datto conferma senza problemi che posso portare comprando la celletta addirittura nella parte dove sono i genitori suoi, maaa... dal comune di residenza non mi danno il foglio di trasferimento dicendo che se rinucio al affidamento lo prendono loro e bom che non possono lasciare uscire dal comune l'urna... di regolamento comunale. Ora io chiedo come posso fare perche non voglio portarlo al cimitero comunale di residenza...ma a quello dove sono i suoi genitori e dove mi accettano la salma....? Devo fare richiesta specifica per giusto motivo ? A chi bisogna rivolgersi..se possibile...grazie
  • Redazione 02/09/2024 at 08:24 su Riciclo da crematorioCiò che si estrae dalla cremazione di un corpo sono le ossa calcinate e ciò che di diverso e non combustibile era presente nel cofano al momento della cremazione. Le ossa calcinate vengono polverizzate in una apposita macchina e vengono consegnate al parente p all'avente titolo, una volta separate da ciò che no era combustibile o possibile ridurre in polvere. Il restante non combustibile (montature metalliche di occhiali, protesi per anca, chiodi, viti, protesi dentarie) sono trattate come rifiuti del crematorio. e come tali possono essere avviati a recupero. I proventi del recupero sono di competenza del produttore del rifiuto e quindi del crematorio, detratte le spese per la raccolta, il trasporto ai luoghi di riciclo, le operazioni di riciclo, fusione e le spese amministrative. Infine è bene chiarire che la spesa per la installazione di una protesi dentaria è ben diversa dal valore del materiale metallico di cui è composta.
  • Roberto Bolognesi 01/09/2024 at 21:19 su Riciclo da crematorioIn definitiva chi intasca i soldi di protesi dentali d'oro che possono valere anche migliaia di €?
  • Redazione 23/08/2024 at 15:32 su Esempio volontà di essere crematoPuò usare il semplice testo di volontà di essere cremata che trova al seguente link: https://www.funerali.org/tutto-sulla-cremazione/cremazione/propria-volonta/esempio-volonta-di-essere-cremato Aggiungendo le altre sue volontà, come ad es: Voglio che l'urna con le mie ceneri sia conservata nel cimitero di Pinco Pallo nel comune di ..... e che la tomba riporti le indicazioni previste di legge ed eventuale altra epigrafe. Voglio poi che il funerale sia svolto nella forma più semplice possibile, e quindi con una bara adatta alo scopo, di legno leggero, senza fronzoli. Inoltre che non si effettui alcuna celebrazione e che il funerale consista nel trasporto dal luogo di morte al crematorio e da quest'ultimo il trasporto dell'urna con le ceneri al cimitero di destinazione. Affido l'esecuzione di queste mie ultime volontà al sig .. XY
  • Bruna Serafin 23/08/2024 at 14:46 su Esempio volontà di essere crematoBuongiorno, vorrei sapere come devo fare per lasciare le mie ultime volontà in caso di morte. Per esempio: non voglio il.funerale, voglio essere cremata, si epigrafe, vorrei che l'urna venga messa nel.cimitero dove risiedo. Grazie.
  • Necroforo 18/08/2024 at 10:27 su La morte del concessionario e l’istituto del SUBENTROX Federica, anche se in stato di separazione (allentamento del vincolo coniugale) il coniuge superstite mantiene il diritto di sepolcro, ad esempio nella tomba gentilizia del marito. Sovrana è pur sempre la volontà del de cuius, da provarsi nelle forme e nei modi (la via maestra è sempre costituita dall'accertamento giudiziale) ammessi dalla legge. Il diritto di sepolcro si esercita e si estingue al tempo stesso quando la spoglia mortale, entro un feretro, è deposta nel proprio loculo. E'tradizione addivenire con atto tra privati ad una equa suddivisione dei posti salma disponibili, in una cappella di famiglia, tra i diversi co-titolari. Questo eventuale accordo deve esser notificato al Comune, per pura conoscenza, ed a esso la P.A., quale parte contraente del rapporto concessorio rimane estranea in caso di controversie o liti sull'uso ottimale dello spazio sepolcrale, limitandosi a garantire il mantenimento dello status quo sino a quando non sia intervenuta sentenza passata in giudicato o ricomposizione extra giudiziale della vertenza (soluzione nettamente preferibile!).
  • Federica Cazzola 16/08/2024 at 12:08 su La morte del concessionario e l’istituto del SUBENTROBuongiorno chiedo un'informazione, abbiamo una tomba di famiglia, mio nonno mia nonno e mio padre che è venuto a mancare dieci anni fa riposano in questa. Mia madre è venuta a mancare anche lei quest'anno, era separata da mio padre e a voce non voleva essere seppellita vicino a lui, purtroppo in una discussione ho dovuto arrendermi e mio fratello l'ha fatta a riposare in questa tomba, senza darmi voce in capitolo. Ora la mia domanda è visto che è venuta a mancare mia nonna e mio nonno e mio padre aveva una sorella, non doveva equamente essere divisa con mia zia. E se fosse che mia zia chiedesse di avere la sua parte, chiedendo di spostare mia madre, lo può fare? Potrebbe anche ricorrere qualche denuncia in caso non fosse stato chiesto a lei il permesso? grazie mille Buona giornata
  • Necroforo 05/08/2024 at 10:37 su all’affido familiare di ceneriX Assunta, come sempre sovrana è la volontà del de cuius, infatti gli atti di disposizione per il post mortem, costituendo l'esercizio di un diritto personalissimo, spettano innanzi tutto alla persona interessata. Solo nel suo silenzio (o in caso di volontà affermata solo verbalmente) subentrano i congiunti più stretti per decidere, ad esempio, la destinazione ultima delle ceneri. La legge fissa un ordine gerarchico entro cui manifestare questa volontà ed in forme precise, poichè la dispersione delle ceneri implica pur sempre rilevanza penale, se non debitamente autorizzata dall'Ufficiale dello Stato Civile. Così in questa graduatoria dove concorrono sempre potere di scelta e preminenza rispetto agli famigliari prevale sempre il desiderio del coniuge superstite, anche se in stato di separazione. L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri deve esser rilasciata, dopo una breve istruttoria basata sui titoli formali, in conformità a tali principi. Chi si oppone con veemenza a questa pratica funeraria, in nome di una più rassicurante tumulazione urna in cimitero dovrà impugnare il provvedimento nelle sedi competenti con ogni probabilità per vizio/carenza di effettiva volontà.
  • Assunta Signore in Bartoli 04/08/2024 at 14:43 su all’affido familiare di ceneriBuongiorno, mio marito è morto due giorni fa. In vita aveva sempre detto che voleva essere cremato , e che le ceneri consegnate a me,sia moglie da 53 anni, e che io dopo la consegna delle ceneri avrei dovuto spegnerle in mare ! Ora le mie figlie si oppongono. Per loro va bene la cremazione, ma vogliono portare l' urna con le ceneri nel cimitero del comune dove è nato mio marito 85 anni fa! Io moglie non sono d'accordo! Vorrei sapere se essendo la moglie posso tenerle io in casa con me! Grazie e spero in una risposta rapida! Perché domani Lunedì 5 Agosto 2024 sarà Cremato!
  • Necroforo 22/07/2024 at 15:51 su Diritto di sepolturaX Giovanni, Il peggior esito possibile vi è già stato prospettato: l'avvio della procedura di decadenza per carenza di titolo probatorio sulla legittimità della concessione de facto in essere. Invero esistono, però, diversi rimedi amministrativi da esperire (senza necessariamente adire il Giudice, con tutta l'alea ed i costi spesso insostenibili che un giudizio pur sempre comporterebbe) per ottenere un provvedimento a Suo favore addirittura, in cui si riconosca (tecnicamente: atto ricognitivo) la piena sussistenza del rapporto concessorio costituito quando il sepolcro fu fondato, ma in assenza di regolare atto cartaceo, da ambo le parti. La Sua posizione avanti il Comune, va, in ogni caso, regolarizzata e sanata. Le sconsiglio caldamente soluzioni avventate e troppo facili -almeno in teoria - come il ricorso all'Immemoriale, sovente "spacciato" come soluzione self executing per risolvere problemi altrimenti destinati a ristagnare in un vicolo cieco. L'immemoriale presenta tratti para-processuali (atti notori presso notaio, raccolta di testimonianze), non sempre è correttamente applicato o addirittura recepito nella normazione locale di polizia mortuaria. TRattasi di arma troppo pericolosa, se maneggiata con poca cura. Punterei piuttosto ad aprire un proficuo canale comunicativo con l'ufficio della polizia mortuaria,in primis: irrigidirsi sulle rispettive linee è da sempre controproducente, specie quando si combatte, in senso metaforico, contro la P.A. per il riconoscimento di un diritto. Vuole saperne di più? Restiamo a Sua disposizione.
  • Necroforo 22/07/2024 at 15:24 su Diritto di sepolturain caso di sepoltura del coniuge di un avente titolo nel sepolcro di famiglia il rifiuto non può essere opposto dagli altri discendenti aventi diritto (i fratelli e le sorelle). Non pare ipotizzabile una soluzione a priori: certo è che se il vincolo matrimoniale si basa sul consenso reciproco e sull’affectio, potrebbe escludersi lo ius sepulchri in capo al coniuge dell’avente titolo quando detti elementi siano venuti meno. Ad importare è comunque l’esistenza di una “corrispondenza di amorosi sensi”, che unica puo` giustificare il permanere di un vincolo tra le spoglie pur dopo la morte. Quindi: occorre consultare congiuntamente l'atto di fondazione del sepolcro, dove è definita nello specifico la famiglia del concessionario primo ed il vigente regolamento di polizia mortuaria del Comune nel cui cimitero trovasi la tomb ade qua.
  • Giovanni 22/07/2024 at 10:57 su Diritto di sepolturaBuongiorno, mio padre è unico erede in vita della sepoltura privata dove vi sono i suoi nonni. Il Comune non trova l’atto di concessione originario per volturare l’intestazione a mio padre che, parimenti non ha copia dell’atto. Il Comune dice che non può procedere e che, pertanto, avvierà la decadenza. Come fare? Il Comune non dovrebbe essere custode degli atti? Grazie, Giovanni
  • Luca 16/07/2024 at 00:40 su Diritto di sepolturaBuongiorno, avrei bisogno, per favore, di un chiarimento. Mio nonno (papà di mia mamma), quando era in vita, ha costruito una tomba di famiglia. Volevo chiedervi se, nel momento in cui dovesse mancare, mio papà può essere tumulato nella tomba di famiglia costruita da mio nonno (suo suocero), pur essendo ancora in vita mia mamma. Grazie.
  • Necroforo 09/07/2024 at 15:43 su all’affido familiare di ceneriX Lorella, gli atti di disposizione sulle spoglie mortali sono residualmente esercitati da soggetti terzi (i più stretti famigliari) e nell'assoluto rispetto delle volontà ultime del de cuius, solo quando quest'ultimo non abbia provveduto in prima persona all'esercizio di questi diritti personalissimi proiettati nell'oscuro post mortem. Per la cremazione del resto mortale dopo i 30 anni di tumulazione stagna - e con procedura semplificata) non si rilevano ragioni ostative, per la successiva destinazione delle ceneri (a questo punto prossime all'affido) si potrebbe nutrire qualche perplessità di merito. Comunque e di norma gli uffici comunali non aprono istruttorie così intrusive ed approfondite per cogliere l'intimo desiderio del de cuius (Domanda amletica: ma Lei è davvero sicura di ottemperare alla volontà vera e reale dei Suoi genitori, in tema di cremazione e DOMICILIAZIONE delle risultanti ceneri?), se non si ravvisano disposizioni contrarie nel regolamento municipale di polizia mortuaria (fonte fondamentale cui attingere, in caso di problemi interpretativi) si presenta l'istanza di affido e quasi sicuramente essa verrà accolta, con il rilascio di specifica autorizzazione ad hoc.
  • Redazione 08/07/2024 at 11:49 su Polizia Mortuaria: il problema della “delega” a firmare le autorizzazioniBuongiorno, la risposta a quesiti di operatori professionali è a pagamento. Le condizioni economich ele trova al link https://www.funerali.org/Down/funerali.org_servizi-sito.pdf
  • Anna Maria 08/07/2024 at 09:41 su Polizia Mortuaria: il problema della “delega” a firmare le autorizzazioniBuongiorno, sono un'Agenzia funebre nel Lazio di Frosinone. Vorrei sapere la procedura corretta per il disbrigo pratiche funebri. Preciso: 1) a chi compete chiamare il medico di base o la guardia medica per notturno e festivo per l'accertamento di morte? 2) normalmente il medico di base non viene in abitazione in caso di accertamento da parte della guardia medica o del 118 3) a chi compete chiamare ed accompagnare il medico necroscopico in abitazione o casa di riposo per la compilazione del certificato necroscopico? Al momento funzione che ce ne occupiamo totalmente noi come agenzia funebre. Quindi per organizzare il funerale dobbiamo fare nel seguente ordine 1) chiamare il medico per accertamento di morte. 2) andare dal medico curante a compilare l'ISTAT 3) Andare in comune per farmi compilare la chiamata al medico necroscopico 4) Dare appuntamento all'inizio del paese al medico necroscopico per accompagnarlo in abitazione 5) portare il tutto in comune per il disbrigo pratiche. parlando con un collega mi ha detto che è di competenza del comune tutto questo sbattimento e a dire la verità il alcuni comuni è così. vorrei sapere se esiste una legge che definisce bene le competenze di questo sistema. Grazzie mille per la disponibilità
  • Lorella 06/07/2024 at 18:28 su all’affido familiare di ceneriBuongiorno Il ns babbo è sepolto in un loculo da più di 30 anni, la ns mamma è stata cremata e l'urna inserita nello stesso loculo in quanto voleva stare con il ns babbo. Siamo 2 sorelle, di cui una che non può più muoversi causa sclerosi multipla e non può più andare al cimitero. Vorremmo fare cremare il ns babbo e portare le 2 urne a casa nostra. È possibile? Grazie
  • Carlo 22/06/2024 at 17:55 su Chiedi alla RedazioneX Chiara, qui di seguito si propone la consultazione free, in questa sorta di biblioteca on line, di ampia saggistica di settore, riguardo alla delicata questione da Lei sollevata. Proprio per questa caratteristica personalissima e riservata del quesito pubblicamente rivolto a questa Redazione, non è opportuno procedere oltre in questa sede di libero accesso al pubblico. Rimarco solo come la legge nazionale almeno di riferimento sia ancora rappresentata dall'art. 7 D.P.R. 10 settembre 1990 n.285. Ho precisato norma statale, perchè vi sono Regioni che ai criteri minimi ed inderogabili del prefato art. 7 D.P.R. n. 285/1990 applicano parametri di più ampia portata, nelle rispettive leggi regionali sulla polizia mortuaria. https://www.funerali.org/cimiteri/la-necessita-di-introdurre-definizioni-certe-per-prodotti-del-concepimento-abortivi-e-nati-morti-66155.html
  • Necroforo 18/06/2024 at 16:30 su L’estumulazione nelle sepolture perpetueX Mario, a quanto pare il problema è insito nella convenzione tra Comune e concessionario primo, che sovente integra il verro e proprio atto di concessione cimiteriale. Di fatto l'uso potenziale di due loculi sembrerebbe inibito, non tanto dal regolamento municipale di polizia mortuaria, quanto da una precisa clausola contrattuale. Bisogna in primis recuperare e consultare bene l'atto di concessione. Come è strutturata la lex sepulchri? Quali sono i divieti posti dal Concessionario al momento della stipula? Ci sono formule giuridiche a volte oblique ed allusive sulla intangibilità di una sepoltura per tutta la durata di una concessione. Possono esperirsi alcune soluzioni almeno. Facciamo così: Lei mi prometta di compulsare attentamente tutti i codicilli dell'atto concessorio, magari sino a scovare una statuizione rubricata come divieto di estumulazione"/"tomba chiusa". SE Le vorrà potrà tranquillamente contattarmi attraverso questo spazio pubblico, di primo soccorso funerario. Ovviamente letture ragionate e più di sistema sui documenti che Ella dovesse produrre all'attenzione di codesta Redazione saranno soggette a contro-prestazione, pari all'acquisto di un quesito personalizzato e confezionato sulle Sue particolari esigenze, secondo le nostre vigenti tariffe, per altro molto competitive.
  • Necroforo 18/06/2024 at 15:52 su TUMULAZIONE: questioni aperte e problemi irrisoltiAngelo, la "RATIO", ossia il senso profondo della norma da Lei implicitamente richiamata è avere una chiusura stagna, forte e robusta e soprattutto sicura del loculo, affinché il muro di tamponatura possa reggere determinate sollecitazioni anche meccaniche, ma soprattutto perchè esso risulti sicura barriera all'eventuale fuoriuscita di liquidi cadaverici e relativi miasmi, quando dovesse cedere la cassa di zinco di cui il feretro è composto. Adesso questa è la regola, in tutta onestà ho visto loculi tamponati con tutte le sublimi tecniche dei muratori, ad esempio, quando l'imbocco del loculo, per l'eccessiva lunghezza della cassa, non dovesse permettere la sigillatura con mattoni pieni ed a una testa, si mura" in deroga" con mattoni posti in altro modo. E'legittimo? Forse sì, o anche no? L'art. del reg. naz. polizia mortuaria da Lei richiamato è una c.d. norma di performance, in quanto vuole dettare requisiti e condizioni tecniche per ottenere un risultato certo: l'assoluta (almeno in teoria!) ermeticità del tumulo. Ecco il disposto del legislatore, ma a parole. Nei fatti sappiamo tutti che non è così. Comunque per fortuna l'industria funeraria ha escogitato soluzioni più efficienti ed anche discrete. Chiudere una tomba con malta cementizia e mattoni rappresenta ormai una modalità obsoleta, superata. Personalmente ritengo più vantaggioso una diversa metodologia. A chiusura impermeabile del loculo, una volta depostavi la bara, è posta una lastra, un pannello già predisposti prima dell'arrivo del funerale in cimitero. Basta apporre la tamponatura "pre-fabbricata" una volta inserito il feretro, e sigillarne tutta la zona di contatto perimetrale sulle pareti del loculo, con uno speciale collante a dura e resistente presa, tale da garantire (forse anche meglio!) nel tempo la perfetta tenuta a gas e liquidi post mortali che dovessero liberarsi da un feretro lesionato.
  • Mario de Pinto 17/06/2024 at 12:44 su L’estumulazione nelle sepolture perpetueInteressante Articolo. Ho un problema legato ad un gentilizio di famiglia con una concessione di 99 anni. Il gentilizio ha due loculi e 7 ossari. Nei due loculi sono sepolti, da oltre 40 anni, il concessionario e la moglie ed è previsto nella concessione la loro tumulazione. La famiglia negli anni ha cremato i congiunti che hanno occupato gli ossari, vorrebbero ridurre la salma della moglie del concessionario ( sempre che sia avvenuta la mineralizzazione) porre l'ossario nello stesso loculo, creando così spazio per le urne future (visto che hanno intenzione di farsi cremare) Il direttore del cimitero dice che non è possibile visto quanto riportato nella concessione. Possibile non viene effettuato nessun trasporto della salma ma solo la riduzione. cosa possiamo fare?
  • angelo 17/06/2024 at 11:44 su TUMULAZIONE: questioni aperte e problemi irrisoltiSalve, volevo sapere se è possibile tumulare con mattoni 21 fori al posto dei mattoni pieni. Grazie
  • Chiara 16/06/2024 at 01:14 su Chiedi alla RedazioneMilano. Per le morti endouterine fetali dalle 22 alle 27+6 settimane quali sono i documenti? Cosa bisogna fare? Bisogna fare l'atto di nascita come nato morto? Se i genitori rinunciano cosa succede? Quali sono le normative aggiornate? E se fossero concepite come prodotti abortivi? Vi ringrazio per la vostra risposta.
  • Necroforo 12/06/2024 at 15:06 su Chiedi alla RedazioneX Danilo, in polizia mortuaria fare e disfare un'autorizzazione alla dispersione delle ceneri, data la procedura aggravata che la legge impone, per ovvi profili di natura penalistica, non è così semplice. Se si è formata la volontà alla dispersione ed essa è stata già formalizzata in apposita dichiarazione resa all'Ufficiale di Stato Civile siamo dinanzi a manifestazione solenne e scritta di un volere irrevocabile. In via amministrativa i rimedi sono veramente pochi, perchè a nulla valgono le dichiarazioni verbali, fuori tempo massimo, di una SORELLA di Vostra madre. A questo punto occorrerebbe pur sempre una sentenza del giudice di tipo accertativo per appunto appurare quali siano state effettivamente le ultime volontà di Sua madre, in tema di destinazione ultima delle proprie ceneri. Ed il Giudice può accedere a qualunque mezzo di prova, compresa quella testimoniale. L'impugnativa contro un vostro stesso atto di volontà (sembra paradossale, ma è così) dovrebbe vertere, appunto sul rinvenimento di una volontà di tumulazione espressa in vita da Sua madre. Invero la Legge punisce la dispersione non autorizzata, ed il vizio di volontà è appunto una delle ragioni per cui un atto di polizia mortuaria possa essere oggetto di riesame in regime di auto-tutela. Ad esempio rinvenite un plico scritto con la grafia di Vostra madre, datato e sottoscritto dalla medesima, in cui si esprima volontà di tumulazione delle relative ceneri, il "pezzo di carta" acquisirà valore legale, una volta pubblicato presso un notaio, quale disposizione testamentaria a carattere non patrimoniale. E'un caso rarissimo, nella maggior parte delle occasioni ci si basa, anche per squisite motivazioni di timing gestionale, sulle dichiarazioni sostitutive, a patto che vi sia una reale conoscenza di istituti particolarmente critici e delicati, dai quali poi discendono scelte irreversibili.
  • danilo 10/06/2024 at 10:19 su Chiedi alla RedazioneBuongiorno, io e i miei fratelli abbiamo firmato per far disperdere le ceneri di nostra madre , ma parlando dopo avere effettuato le firme ,con mia zia ci disse che la mamma poco prima di morire le aveva espresso il desiderio che fosse messa insieme al marito , già cremato.,ora il Comune di Milano ci riferisce che una volta firmato per la dispersione non si può più recedere e quindi non ci permette di effettuare questa tumulazione , che posso fare, loro sono irremovibili. grazie Danilo