Commenti su tumulazione

  • Redazione 14/04/2025 at 14:53 su Sull’affidamento ai familiari delle urne cinerarieNegli ultimi cinque anni, il numero di imprese che operano nei servizi di cura per animali sono cresciute del 32%, con quasi 1.400 nuove attività. Anche i servizi veterinari registrano un forte aumento (+39,4%), segno che gli italiani considerano sempre più i propri animali come membri della famiglia. A livello complessivo, la Lombardia guida la classifica seguita da Campania e Lazio . Il Sud Italia mostra una forte presenza nel commercio al dettaglio , nel Nord, invece, si concentrano i servizi di cura. Animali domestici quindi sempre più coccolati. D'altronde, secondo una recente ricerca condotta da studiosi della London school of economics e della Kent university, la compagnia di un cane o un gatto, aumenta il senso di benessere e piacevolezza della vita quanto avere un un marito od una moglie, o un circolo di amici e relazioni intime e sicure.
  • Redazione 12/04/2025 at 19:34 su Detraibilità spese funebriLe spese funebri sono detraibili ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera d) del TUIR (D.P.R. 917/1986). Il pagamento tracciabile è necessario dal 2020 (a seguito della Legge di Bilancio 2020), ma la tracciabilità non implica necessariamente che il conto corrente sia intestato a chi detrae, purché il pagamento possa essere "ricondotto" alla persona che beneficia della detrazione (Risposte Agenzia Entrate 397/2019, 431/2019). Per cui consigliamo di effettuare una dichiarazione da parte del figlio che attesti di aver pagato "per conto" del genitore intestatario della fattura. E, corrispondentemente, conservare la documentazione bancaria (es. estratto conto) che dimostri il pagamento della madre della stessa cifra al figlio.
  • Franco 11/04/2025 at 20:47 su Detraibilità spese funebriBuongiorno, è possibile portare in detrazione le spese funerarie da parte del coniuge rimasto (a cui è intestata la fattura), anche se il pagamento della stessa è stato eseguito dal conto corrente del figlio, oppure il pagamento deve anch'esso avvenire da un conto riconducibile all'intestatario della fattura? Grazie
  • Redazione 11/04/2025 at 12:03 su Urna cineraria in cimiteroX Nicola Giovanni, sono sempre i più stretti famigliari del de cuius, che non sempre coincidono con il titolare della concessione di loculo, a poter disporre l'estumulazione finalizzata alla riduzione resti in cassetta ossario. E'un passaggio fondamentale da capire bene e semmai approfondire:
    Il diritto a scegliere la destinazione delle spoglie mortali, anche dopo un primo e diverso periodo di differente sepoltura spetta per Legge in primis al coniuge superstite, in secondo luogo agli ascendenti e discendenti posti su un livello di pari ordinazione nella scala della parentela, individuata dal Cod. Civile. Di conseguenza: Lei personalmente, anche se a tutti gli effetti è pienamente titolare della concessione, non può richiedere direttamente l'operazione cimiteriale, in quanto non congiunto del defunto da estumulare.
  • Redazione 11/04/2025 at 11:47 su Competenza territoriale: chi paga la sepoltura di indigente? Orientamenti giurisprudenziali e del diritto comunitariox Maurizio Pare opportuno distinguere due aspetti:
    a) chi debba provvedere all'adempimento;
    b) su chi gravi l'onere economico.
    Quanto al primo punto, appare sufficientemente pacifico che la competenza spetti al comune nel cui territorio è avvenuto il decesso.
    Quanto invece al secondo profilo, ringraziamo per la puntuale e "arricchente" osservazione, nonché per i richiami normativi effettuati.
    In particolare è di interesse il principio che si può desumere, per analogia, dall'art. 6, comma 4, della legge 8 novembre 2000, n. 328.
    Tale norma, infatti, in materia di servizi sociali (tra i quali, in una prospettiva estensiva, potrebbe essere ricompresa anche la sepoltura), adotta un criterio distintivo analogo tra i due aspetti sopra indicati:
    l'individuazione del soggetto competente a provvedere e la determinazione di chi sia tenuto a sostenere l'onere economico.
    Riteniamo quindi di tornare sull'argomento con un futuro articolo che approfondisca tutti questi aspetti.
  • Cannone Nicola Giovanni 10/04/2025 at 21:40 su Urna cineraria in cimiteroGentile sig.Carlo Ballotta. Mi trovo in Puglia, nel comune di XY. Espongo il mio quesito. In quanto titolare di concessione comunale per un loculo, nel lontano 1979 ho permesso di allocare il feretro dello zio di mia moglie. Mia moglie ha una eta' di 83 anni, sicuramente eta' a rischio. Il comune di XY per regolamento permette la estumulazione, riduzione, e ritumulazione dei resti nello stesso loculo in quanto la capacita' dello stesso ,lo permette. Il quesito più che amministrativo è GIURIDICO, nel senso che nel caso di morte di mia moglie, per la tumulazione nel loculo in parola occorre procedere alla riduzione dello scheletro di mio zio. Ripeto la capienza del loculo permette entrambe le operazioni. La domanda e':"posso io in quanto titolare di concessione procedere alla riduzione? Nel senso ne ho l'autorità? Eventuali Parenti posso impedire la traslazione seppure nello stesso loculo in sarcofagi diversi?. La ringrazio tanto per la risposta che mi darà.
  • maurizio 10/04/2025 at 16:45 su Competenza territoriale: chi paga la sepoltura di indigente? Orientamenti giurisprudenziali e del diritto comunitario"l’onere dovrebbe ricadere sul Comune ove avvenga il decesso" mi pare che ci sia incertezza. Il Comune di Milano ma anche la Regione Piemonte invece hanno stabilito che sia il Comune di ultima residenza in vita, così anche la deliberazione della Corte dei conti n° 6/2016 sezione Trentino Alto Adige che mi pare l'organo deputato a occuparsi di contabilità pubblica e degli Enti locali. Grazie per l'attenzione.
  • Carlo Ballotta 09/04/2025 at 22:04 su Domanda alla RedazioneX Giusy, Si, può chiedere al Comune se è+ disponibile alla retrocessione, a titolo oneroso. Ma occorre che il Comune sia favorevole. Tenga presente che l'istituto della "concessione cimiteriale" palesa profili para-contrattuali; non è, infatti, un contratto privato gestibile in piena autonomia: essa, infatti, implica degli incombenti pubblici, nell’interesse della collettività, a cui la società stessa si deve attenere. Anche il “non uso” può esser un’inottemperanza cagione di decadenza, si pensi, ad esempio ad una “tomba prenotata”, rimasta vuota anche dopo la morte dell’avente diritto ad esservi tumulato, il quale, ovviamente sia stato sepolto in altro sito, con il conseguente animus, per facta concludentia, di lasciare definitivamente il sepolcro. La decadenza non è pronunciata, ma dichiarata: sembra solo nominalismo, ma è importante sottolineare come la dichiarazione di decadenza non abbia effetti costitutivi, bensì puramente ricognitivi (la decadenza si attiva per effetto dell’inadempimento da parte dei concessionari). Accantonando, per un attimo, questi dibattiti un po’ sofistici, una volta che sia intervenuta la decadenza, non essendovi più concessione, il manufatto edificato sull’area, a suo tempo concessa, rientra, per accessione, ex art. 934 e ss. Cod. Civile, nel demanio del Comune, che procede ad assegnazione a terzi, all’abbattimento, o ad ogni altra modalità di utilizzo che ritenga, nel singolo caso, utile. Di norma i materiali (lapidei e d’arredo) di cui consti il sepolcro possono essere avviati ad impieghi di vario ordine (molti regolamenti comunali di polizia mortuaria, ad esempio, ne prevedono (quando possibile) un riciclo sempre in ambiente cimiteriale, anche ai sensi dell’art. 13 D.P.R. n.254/2003.
  • Redazione 08/04/2025 at 16:33 su Domanda alla RedazioneX Giusy Celauro Si può chiedere di rinunciare ad una concessione cimiteriale. Se il Comune è d'accordo, accetta la retrocessione alle condizioni economiche previste nel regolamento. Pertanto la risposta è si, se il Comune è d'accordo. Lei però dice una cosa che a noi non risulta. Per norma di legge (precisamente il DPR 285/1990, entrato in vigore il 10 febbraio 1076) dal 10 febbario 1976 non è più consentita alcuna nuova concessione perpetua.
  • giusy celauro 08/04/2025 at 16:14 su Domanda alla RedazioneREGIONE LOMBARDIA Buongiorno. Se si è in possesso di una concessione cimiteriale perpetua del 1982, ma i loculi concessi non sono mai stati utilizzati. Si può fare una rinuncia chiedendo un rimborso? grazie
  • Necroforo 08/04/2025 at 12:05 su Urna cineraria in cimiteroX Dagmar, come portatore di un interesse morale e spirituale alla conservazione del bene stesso, a motivo della tumulazione nel sepolcro delle mortales exuviae dei più stretti congiunti, il singolo è titolare di una posizione giuridica soggettiva di carattere sostanziale che abilita ad agire per la difesa, la conservazione e il ripristino dell’interesse stesso, ove se ne prospetti l’illegittima lesione da parte di chiunque”. Tuttavia, preme rimarcare che è obbligatorio inserire sulla lapide tutti i nominativi dei defunti (e loro trasformazioni di stato, come, appunto accade per le ceneri) effettivamente deposti in un determinato sepolcro a sistema di tumulazione. La ragione è semplice: la Legge infatti prevede tassativamente l'immediata riconoscibilità della tomba attraverso l'apposizione almeno degli estremi anagrafici. La pergamena può esser una soluzione stilistica anche molto elegante e soprattutto discreta, a patto, però, di non ledere la sacralità della tomba e l'unità architettonica dell'edificio (o porzione dello stesso) adibito ad uso funerario.
  • Dagmar Budwell 08/04/2025 at 04:36 su Urna cineraria in cimiteroHo un loculo dove è sepolto mio marito, dopo si è aggiunta l'urna cineraria anche di mia suocera con il mio consenso. Ora mia cognata vuole mettere una pergamena con il nome della mia suocera sotto il nome del mio marito. Lo può fare senza il mio consenso? Io sono contraria perché loculo ho pagato io e l'accordo era che mia cognata ci aggiungesse solo l’urno della mia suocera senza la pergamena. Regione Toscana
  • Sereno Scolaro 03/04/2025 at 14:26 su Il cinerario comunex Angiolini In linea di massima si tratta di due "impianti" distinti, date le diversità di quanto destinato ad esservi raccolto. Non mancano, anche se ancora rarefatti, orientamenti volti ad un possibile uso promiscuo. Si ritiene che un'eventuale forzatura interpretativa in questo senso possa aversi se ed in quanto lo preveda il Regolamento comunale di polizia mortuaria, anche se, costituendo ancora un indirizzo interpretativo non consolidato, si rappresenterebbe una certa quale cautela. Non vi è particolare normativa regionale in materia, salvi i casi in cui si ammetta la calcinazione delle ossa conservate negli ossari comuni, dopo la quale si hanno ceneri. In Liguria, si fa rinvio all'art. 3, comma 6 L. R. (Liguria) 4 luglio 2007, n, 24 e s.m.
  • angiolini 03/04/2025 at 13:09 su Il cinerario comuneE' consentito l'uso dell'ossario comune anche per la dispersione delle ceneri? Se non fosse consentito quale tipo di manufatto deve essere utilizzato? (normativa di riferimento Regione Liguria)
  • Necroforo 02/04/2025 at 15:19 su Urna cineraria in cimiteroX Mario, nel corso del tempo, evidentemente, la rosa delle persone riservatarie del diritto di sepolcro si è ampliata a dismisura, rendendo difficile l'individuazione degli aventi titolo. Ebbene quanti vantino da vivi lo jus sepulchri, che si acquisisce o per vincolo coniugale o per rapporto di consanguineità, sono per legge posti su un livello di pari ordinazione, l'unico limite è la capienza fisica del sepolcro. Sarà, quindi la naturale cronologia degli eventi luttuosi a determinare l'accoglimento dei defunti aventi titolo nel tumulo plurimo a destinazione famigliare. I sepolcri privati e gentilizi principalmente non si ereditano, se non nella loro mera componente patrimoniale (l'edificio stesso, gli arredi, i marmi), poichè il diritto di sepolcro è per lo più personale, se non addirittura personalissimo.
  • Mario FERRANTE 02/04/2025 at 13:08 su Urna cineraria in cimiteroGentilissimo signor Ballotta, la ringrazio in primis per la puntuale e solerte risposta che mi ha fornito circa l'urna cineraria. Nel lontano 1930 circa mio nonno fece erigere una cappella gentilizia di 36 loculi di cui 12 seminterrati ed i restanti 24 fuori terra. La famiglia era molto numerosa con ben 11 figli per cui in effetti aveva previsto la sepoltura per tutti i figli con i coniugi oltre a se stesso e la moglie. Purtroppo l'archivio comunale fu incendiato dai tedeschi per cui non ci sono documenti dell'epoca circa eventuali disposizioni diverse per cui ad oggi disponendo di circa 5 loculi che non saranno mai occupati in quanto i legittimi destinatari sono deceduti negli States, chiedo chi potrà occupare i restanti loculi e se necessita un consenso scritto da parte dell'ultimo legittimo affine tuttora vivente che ha ereditato n.2 loculi dalle cognate figlie di mio nonno. La ringrazio anticipatamente e la saluto cordialmente.
  • Redazione 01/04/2025 at 13:27 su Domanda alla Redazionex Francesco Lei dovrebbe studiare l'evoluzione delle leggi regionali in materia funebre in Calabria (ha avuto vari cambiamenti) e poi il regolamento di polizia mortuaria del comune in cui la casa funeraria dovrebbe essere realizzata.
    Nel caso intendesse servirsi di servizi consulenziali offerti da nostri esperti a pagamento, in relazione al tempo che si impiegherà per analizzare il problema si farà un preventivo - che di sostanzierà in un certo numero di quesiti a cui dare riscontro. Le tariffe sono reperibili al seguente link: https://www.funerali.org/wp-content/Down/listino-servizi-funerali-org.pdf
  • Redazione 01/04/2025 at 13:16 su Affido cenerix simone Vettorato No. Può solo pretendere di poter visitare periodicamente l'urna cineraria a casa dell'affidatario. Il figlio unico, non in contrasto col volere del defunto, decide sia per la cremazione sia per l'affido dell'urna cineraria se questa è la sua scelta.
  • Redazione 01/04/2025 at 13:14 su Domanda alla Redazionex Giuseppe E' utile che come ex consigliere comunale sappia cosa può fare il consiglio comunale nelle sue funzioni. Infatti l'istituzione ex novo di una tariffa o diritto è compito del consiglio comunale. L'aggiornamento è compito di Giunta comunale. Il Comune ha titolo (ma è una scelta) a stabilire nel caso di arrivo di urne cinerarie nel suo territorio un diritto oneroso per il controllo della documentazione di accompagno e se l'urna corrisponde a quanto stabilito dalla norma (quanto a sigilli, targhetta riportante estremi identificativi), infrangibilità.
    Cioé il Comune ha titolo ha svolgere una azione di sorveglianza al momento dell'arrivo dell'urna nel territorio e, in caso di difformità della documentazione o del contenitore di ceneri ad irrogare le sanzioni corrispondenti.
    Ha altresì titolo, il Comune, a stabilire un diritto nel caso di sepoltura dell'urna in un luogo cimiteriale nel proprio territorio, sia per il controllo che il defunto avesse titolo ad entrare in quella sepoltura, sia per l'operazione di inserimento (tumulazione).
    Potrebbe se vuole, il Comune, stabilire differenti tariffe in relazione ai diversi compiti. Ad es. se una urna cineraria arriva al cimitero per la sepoltura potrebbe conglobare tutte le operazioni e le tariffe corrispondenti in una sola.
    Ma se l'urna viene affidata ad un familiare, ad es. nella sua residenza, c'è una autorizzazione all'affidamento dell'urna cineraria in assenza di sepoltura in cimitero.
    Senza quella autorizzazione, che in genere è rilasciata dal Comune del luogo in cui sussiste la residenza e dove si ha la permanenza dell'urna cineraria affidata, l'affidamento non è consentito.
    Difatti si ha una autorizzazione al trasporto dal luogo di partenza, ma mancherebbe l'autorizzazione all'affido. Insomma, sono diverse le possibilità di tariffazione e di certo nessuna si può riferire all'articolo 19 del DPR 285/90.
  • simone vettorato 01/04/2025 at 10:56 su Affido ceneriBuon giorno, vivo a Bolzano mia nonna una volta venuta a mancare è stata cremata per scelta unicamente di mio zio (unico figlio rimasto in vita), quest'ultimo è in possesso presso il proprio domicilio delle spoglie della nonna. Non siamo stati interpellati da nessuno per quanto è stato eseguito. possiamo rivalerci e pretendere che nostra nonna venga portata al cimitero di città per renderle omaggio? Grazie mille
  • giuseppe 01/04/2025 at 10:55 su Domanda alla Redazioneredazione da Giuseppe Gentilissimi senza nulla togliere agli operatori del settore, le dico francamente che non lo sono nè aspiro ad esserlo senza nessuna offesa per gli operatori del settore, i quali dovevano loro risolvere la questione. Mi sono solo documentato in quanto ex consigliere di minoranza di un consiglio comunale e sempre alla ricerca delle verità (nascoste). Capisco anche la vostra politica e non la discuto, ma non posso spendere la somma che mi richiedete in quanto svolgo attività di difesa dei cittadini e vi posso assicurare a costo zero anzi forse rimettendoci qualcosa. grazie lo stesso cmq
  • francesco 01/04/2025 at 10:37 su Domanda alla RedazioneRegione Calabria. Comune di Corigliano-Rossano. Realizzazione di una casa funeraria. Il comune non fornisce specifiche nel prg e nell'adottato PSA circa la destinazione urbanistica dei terreni ove poter allestire e realizzare una casa funeraria. é stato trovato una struttura di ca 700 mq in zona D. quale è la procedura da seguire per l'esercizio della casa funeraria. è possibile ubicarla in zona D (artigianale)?
  • Redazione 31/03/2025 at 15:46 su Domanda alla Redazionex Giulia il numero di resti e ceneri che possono essere ospitati in un ossarietto è legato alla dimensione dello stesso. In un ossarietto in genere ci sta una sola cassetta di resti ossei. E pure in una nicchia cineraria. Ma esistono anche ossari e cinerari familiari pluriposto.
    Tranen la Lombardia che ha proiprie misure minime leggermente diverse, la circolare Ministero salute n. 24/1993 detta una misura minima come ingombro netto interno, al paragrafo 13.2: 13.2. Per le nuove costruzioni è preferibile che siano garantite misure di ingombro libero interno per tumulazione di feretri non inferiori ad un parallelepipedo di lunghezza m 2,25, di larghezza m 0,75 e di altezza m 0,70. A detto ingombro va aggiunto, a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'art. 76, commi 8 e 9.
    La misura di ingombro libero interno per tumulazione in ossarietto individuale non dovrà essere inferiore ad un parallelepipedo col lato più lungo di m 0,70, di larghezza m. 0,30 e di altezza m 0,30. Per le nicchie cinerarie individuali dette misure non potranno essere inferiori rispettivamente a m 0,30, m 0.30 e m 0,50.
  • Redazione 31/03/2025 at 15:42 su Domanda alla Redazionex Giulia di norma è il comune che in relazione alle necessità costruisce e rende disponibili alla concessione a privati quelli che sono chiamati "ossarietti" o "cellette ossario" o ancora "nicchie". Sono destinate ad ad accogliere urne cinerari e/o cassette di ossa.
    Ma si possono inserire urne cinerarie e cassette di ossa cnhe in un loculo vuoto o in presenza di feretro (in quest'ultimo caso vi è anche un indirizzo ministeriale contenuto nel paragrafo 13.3 della circolare Ministro salute n. 24 del 24 giugno 1993 per ottimizzare gli spazi cimiteriali).
    E' poi possibile inserire urne cinerari e cassette di ossa nell'"ossario" previsto in ogni concessione familiare (in genere nelle cappelle o edicole funebri).
  • GIULIA 31/03/2025 at 15:35 su Domanda alla RedazioneEsistono delle concessioni di loculi che prevedono la tumulazione delle sole ceneri / resti senza la salma? se si, quanti resti / ceneri possono essere tumulati
  • Redazione 31/03/2025 at 13:35 su Domanda alla Redazionex Giuseppe dalle argomentazioni da Lei addotte nella sua ultima domanda odierna si presume che Lei sia un operatore professionale.
    Per una risposta alle sue ultime considerazioni, veda il tariffario al seguente link:
    https://www.funerali.org/wp-content/Down/listino-servizi-funerali-org.pdf
    Tenga presente che però da domani vanno in onda le nuove tariffe.
  • giuseppe 31/03/2025 at 12:48 su Domanda alla Redazionex Redazione da Giusepe Il comune nel RPMC definisce il trasporto funebre quello che si effettua con i mezzi di cui al art 20 dpr 285-90. Poi con delibera fissa il diritto trasporto funebre entro il territorio, per fuori territorio, proveniente da fuori comune rifacendosi al art 19 dpr 285-90( diciamo per adesso tutto ok anche se sappiamo che non essendoci una legge che abolisce i diritti di cui prima, ma solo sentenze di vari TAR, i comuni non recepiscono l orientamento di giurisprudenza e continuano a fare cassa, ma questa è un altra storia.) Ora assodato che il diritto art 19 dpr 285-90 parla sempre e solo di salme o cadavere quindi il diritto puo essere applicato sul trasporto di cadaveri Sia in arrivo che in partenza –dpr 285/90 infatti l’ art 19 dpr 285/90 recita il diritto ……. Puo essere applicato sempreche esso venga effettuato con gli automezzi di cui art 20- carro funebre- A questo punto non si capisce xche il comune pretende il diritto di trasporto funebre proveniente da fuori comune non solo dalle salme che arrivano al cimitero comunale appunto da altro comune, ma anche dalle CENERI che non arrivano con carro funebre e che secondo me non fanno riferimento al art 19 dpr 285-90 che parla solo di diritti da applicare ai trasporti di cadavere . Gradirei un vostro parere grazie
  • Redazione 31/03/2025 at 12:26 su Domanda alla RedazioneX Paolo, le concessioni anti riforma del DPR 803/1975, sono evidentemente quelle c.d. date in perpetuo. Esse sono comunque soggette a tutte le condizioni di asimmetria “contrattuale” tipiche del regime concessorio in favore di privati su un bene demaniale (Il cimitero). Il buon governo del camposanto e la gestione dello spazio sepolcrale sono addirittura doveri del Comune, il quale avvalendosi di istituti come decadenza o abbandono amministrativo, tipici del regolamenti municipali di polizia mortuaria più evoluti, è persino obbligato ad intervenire, rientrando in pieno possesso del sepolcro, con provvedimento di natura ablativa, specie quando quest'ultimo versi in stato di grave fatiscenza anche a causa dell'estinzione della famiglia originaria titolare della concessione.
    Vele sempre l'art. 63 DPR 285/1990, che recita:
    ART. 63
    1. I concessionari devono mantenere a loro spese, per tutto il tempo della concessione, in buono stato di conservazione i manufatti di loro proprietà. 2. Nel caso di sepoltura privata abbandonata per incuria, o per morte degli aventi diritto, il Comune può provvedere alla rimozione dei manufatti pericolanti, previa diffida ai componenti della famiglia del concessionario, da farsi, ove occorra, anche per pubbliche affissioni.

    Gli strumenti ci sono, vanno solo conosciuti, approfonditi e poi applicati correttamente e con molta diligenza.
  • Redazione 28/03/2025 at 15:08 su Autorizzazione alla cremazionex Pasquale Papappicco La prima risposta è dal punto di vista amministrativo. Ma forse potrebbe esserci anche un'altra soluzione diciamo tecnica (dipende anche se la regione in cui si trova ha autorizzato la tumulazione aerata. 1) Adottare questa soluzione fin dall'inizio, se le condizioni tecniche lo consentano nella cappella di confraternita. 2) Postuma, come nel suo caso, ove si abbia rinvenimento di resti mortali, cioé salma inconsunta, procedere a ritumulazione non più stagna, ma aerata, usando dopo aver almeno eliminato il coperchio dello zinco interno sostanze biodegradanti abbondanti (previste dalla circolare Min. Sanità n. 10 del 1998), addizionando anche acqua perché gli enzimi non funzionano in assenza di acqua, E usando la tumulazione aerata (per filtro e sistema di tamponamento)
  • Redazione 28/03/2025 at 15:00 su Autorizzazione alla cremazionex Pasquale Papappicco dal punto di vista strettamente amministrativo la situazione avrebbe dovuto essere gestita in questa maniera:
    allo scadere della concessione di 60 anni dovevano essere interpellati i parenti aventi titolo per decidere se proseguire la tumulazione (pagando e se c'era disponibilità di posti) o se provvedere alla cremazione (pagando) o ad una inumazione in campo indecomposti (pagando). Se il defunto era già in resti ossei la questione era risolta perché vi era l'obbligazione di conservazione per 30 anni in celletta ed era il percorso prestabilito. In base alla scelta degli aventi titolo in caso di ritumulazione sarebbe stata buona cosa provvedere già allora a chiedere il benestare per la cremazione dei resti mortali inconsunti nel caso si fosse verificata tale eventualità.
    Questa procedura dovrebbe essere inclusa in una variazione del regolamento di esercizio della cappella di confraternita.
    O, meglio, ancora, inserire nella modifica del regolamento che al termine dei 60 anni di permanenza nel tumulo se si rinvenfono ossa queste vanno in celletta per 30 anni, se si trovano resti mortali vanno obbligatoriamente cremati. In questo modo tutto è automatico e già espresso in sede di scelta iniziale.
    Invece ora il problema esiste e la soluzione della cremazione di ufficio la vediamo complicata, almeno in assenza di una specifica previsione di regolamento di confraternita. Il problema è che ci potevano essere persone contrarie alla cremazione che avevano scelto appunto la tumulazione in cappella di confraternita in modo specifico. Con il parere dei familiari aventi titolo ad esprimersi ovviamente problemi non ce ne sono. In caso di "cremazioni d'ufficio" senza parere dei parenti aventi titolo, qualche rischio giuridico e di possibile contenzioso esitse.
    Per cui verifichi con un legale prima di procedere perché potrebbe essere una violazione penale se qualcuno denuncia la cremazione d'ufficio essendo questa tecnicamente una distruzione di cadavere (art. 411 del codice penale). In sostanza con variazione di regolamento di confraternita che preveda la cremazione dei rsti mortali già in fase di prima tumulazione non sussitono controindicazioni. Invece senza cambio di regolamento di esercizio della cappella l'unica strada per la cremazione dei resti mortali oggi la si vede solo con approvazione dei familiari aventi titolo oppure col ricorso alla procedura di cui all'art. 3 comma 1 lettera g) che si riporta:
    g) l’ufficiale dello stato civile, previo assenso dei soggetti di cui alla lettera b), numero 3), o, in caso di loro irreperibilità, dopo trenta giorni dalla pubblicazione nell’albo pretorio del comune di uno specifico avviso, autorizza la cremazione delle salme inumate da almeno dieci anni e delle salme tumulate da almeno venti anni;
    Ma è questione che occorre in qualche modo definire con l'Amministrazione comunale.
    Le viene data risposta gratuita, sperando che si abboni ... Premium, e non a pagamento essendo Lei un operatore professionale, in quanto il suo problema è di notevole interesse per molti lettori essendo parecchie le situazioni di confarternite che hanno necessità di conoscere come comportarsi in tali situazioni
  • PASQUALE PAPAPPICCO 28/03/2025 at 14:29 su Autorizzazione alla cremazioneSono responsabile di una cappella costruita da una confraternita su suolo concesso nel cimitero dal comune. Il Regolamento della nostra confraternita prevede l'uso dei loculi per un periodo di 60 anni. Alla scadenza è prevista la estumulazione e concessione di una celletta dove vengono conservati i resti per un periodo di 30 anni. Nel caso di salme non mineralizzate, in precedenti estumulazioni, si è proceduto alla ritumulazione del feretro. Ora, dopo ulteriori 13 anni, stiamo predisponendo la documentazione per le prossime estumulazioni. Ritengo che ci troveremo sicuramente difronte alla situazione di trovare un ulteriore numero di salme non mineralizzate. Avrei proposto la soluzione di ricorrere alla cremazione delle salme in questione a totale onere della confraternita. Quali autorizzazioni necessitano. a me sembra assurdo ricercare il benestare di eventuali parenti. Grazie del Vostro parere..
  • Paolo Pasqualis 28/03/2025 at 11:09 su Domanda alla Redazioneè possibile che un Comune espropri un sepolcro (di quelli in proprietà, ante riforma del 1975) perché in stato di abbandono e i cui possibili titolari sono sconosciuti, irreperibili o si tratti di famiglia estinta?
  • Redazione 26/03/2025 at 11:38 su Urna cineraria in cimiteroX Vincenzo Gli esiti da completa cremazione di un corpo umano, ossia le ceneri debbono per legge (art. 343 T.U.LL.SS) avere stabile e sicura sistemazione, quindi si procede il prima possibile, nel conferire loro la destinazione prescelta. Sono, naturalmente fatti salvi i tempi tecnici della pubblica amministrazione. Di solito la data di tumulazione in cimitero o di dispersione è contenuta nella stessa autorizzazione. Norme più di dettaglio possono rinvenirsi nei regolamenti locali di polizia mortuaria, in modo da contrastare potenziali condotte inerziali. Di conseguenza non appena i relativi provvedimenti autorizzativi potranno esplicare appieno tutti i loro effetti giuridici si dovrà necessariamente conferire le ceneri in cimitero o dal luogo al loro spargimento in natura.
  • Redazione 26/03/2025 at 11:38 su Disperdere le ceneriX Sabrina, le autorizzazioni alla cremazione ed alla successiva dispersione dovrebbero esser preferibilmente contestuali, nel loro rilascio, tuttavia è possibile che una di queste (segnatamente quella dello spargimento ceneri in natura) possa esser perfezionata in un secondo momento ed accordata ex post, dopo un periodo di diversa sepoltura delle ceneri. Si richiama sempre il rilevante profilo di natura penale che gli atti di pietas sulle ceneri inevitabilmente comportano. L'elemento centrale è la volontà del de cuius, sovrana in questo caso, proprio per i problemi penalistici prima richiamati. Il volere di Suo padre, pertanto deve essere provato e dichiarato all'ufficiale dello stato civile competente per funzione e territorio. Ora, molto dipende, se scendiamo nei dettagli, dalla normativa regionale in materia funeraria. Vi sono infatti norme locali, da cui discendono poi regolamenti e modulistica ( a volte anche ben redatta), che semplificano molto tutti i passaggi dimostrativi attraverso l'adozione dell'atto sostitutivo di atto di notorietà come forma in cui esternare la volontà della persona defunta di dispersione delle proprie ceneri. Fatte salve le sanzioni penali per dichiarazioni mendaci o false, ossia bisogna davvero esser sicuri, prima di dar luogo alla dispersione che in sè stessa è gesto nobile ma irreversibile, questa soluzione sarà senz'altro percorribile, senza ulteriori aggravamenti procedimentali o formalità bizantine.
  • Necroforo 26/03/2025 at 11:31 su Autorizzazione all’estumulazione: atto dovuto o provvedimento discrezionale?In via generale la destinazione dei resti mortali provenienti da operazione cimiteriale di estumulazione è stabilita dall'ordinanza sindacale (o anche dirigenziale) con cui ai sensi dell'art. 86 D.P.R. n. 285/1990 il Comune, quale titolare ultimo dell'impianto cimiteriale, disciplina appunto la rotazione dei posti feretro una volta scaduta la concessione. I resti mortali pertanto potranno esser avviati a diretta cremazione, con procedura semplificata o re-inumati in campo speciale indecomposti, con oneri a carico dell'Amministrazione.
  • Redazione 26/03/2025 at 10:22 su Domanda alla RedazioneSi ai fini autorizzativi e di rispetto delle regole (verbali di consegna, ecc.) No, se intende che debba essere effettuato con un carro funebre eda impresa funebre. Difatti, non essendoci controindicazioni igienico sanitarie, l'urna cineraria sigillata può essere portata da persona (anche familiare) e con una propria auto. L'importante è che sia in possesso della autorizzazione al singolo trasporto.
  • giuseppe 26/03/2025 at 10:19 su Domanda alla RedazioneSalve vorrei porre una domanda grazie Il trasporto di un urna deve esssere considerato ancora trasporto funebre?? Grazie
  • luca 25/03/2025 at 20:11 su Autorizzazione all’estumulazione: atto dovuto o provvedimento discrezionale?Per le estumulazioni ordinarie per scadenza concessioni ( 35 anni nel mio caso in lombardia ) cosa succede se gli aventi diritto non esprimono alcun volere sui resti mortali di un propio familiare ?
  • Vincenzo 25/03/2025 at 13:07 su Urna cineraria in cimiteroSalve vorrei avere informazioni se esiste un arco temporale che prevede la legge per depositare un’urna al cimitero o un arco temporale per la dispersione ceneri in base alla disciplina regionale della Campania
  • Carlo Ballotta 22/03/2025 at 12:52 su Domanda alla RedazioneX Luciano, una volta saldato e sigillato con appositi suggelli di garanzia il feretro non può esser aperto, prima del tempo minimo di legge, salvo non incorrere in norme di natura penale. E'inattuabile, per imprescindibili ragioni sanitarie e di sicurezza del personale necroforo il trasbordo del cadavere in cofano di diverso tipo. Anzi, all'atto della partenza verso la nuova sepoltura il servizio cimiteriale DEVE necessariamente attestare la perfetta integrità ed impermeabilità della cassa, se così non fosse (feretro lesionato) bisognerebbe avvolgere l'originaria bara entro un nuovo cassone esterno di zinco. Sono quindi vietati tutti gli atti di manomissione sulla tenuta stagna della cassa. L'unica procedura legittima e quella dettata dall'art. 75 comma 2 del reg. nazionale di polizia mortuaria, secondo cui una volta giunto a destinazione (il luogo di definitiva inumazione) la cassa di metallo deve esser per il possibile NEUTRALIZZATA aprendo squarci e tagli sul nastro di zinco. Così la lenta penetrazione nel terreno delle acque meteoriche favorirà la naturale decomposizione cadaverica, altrimenti rallentata o addirittura inibita dalla presenza di un ambiente ermetico in cui il cadavere è stato racchiuso.
  • Redazione 21/03/2025 at 12:15 su La mortalità italiana nel 2022, dal dopoguerra, è la seconda per importanza dopo quella del 2020, col picco pandemicoL'errore è l'uso del %, invece sono dati per mille! Grazie per la segnalazione, che ci permette di correggere il refuso nell'articolo, ma anche di dare i dati definitivi, visto che l'ISTA ha ora diffuso i valori di poolazione di mortalità residente 2022 finali.
    Per l'esattezza il calcolo si fa in questa maniera:
    Popolazione al 1 gennaio 2022= 59.030.133; Popolazione al 31 dicembre 2022= 58.646.263
    Se ne fa la media: 58.838.198
    Poi il tasso di mortalità è uguale a Morti/popolazione media, ovvero: 715.077/58.838.198
    Risultato: 12,15327839 per mille.
    In realtà, quindi, per l'approssimazione e coi dati definiti ISTAT il valore è 12,2 x mille.
  • Rossano Baccifava 20/03/2025 at 21:32 su La mortalità italiana nel 2022, dal dopoguerra, è la seconda per importanza dopo quella del 2020, col picco pandemicoBuonasera. Nel 2022 il tasso di mortalità è del 12,1%?? Sicuro??
  • Sabrina 20/03/2025 at 18:26 su Disperdere le ceneriho fatto cremare mio papà e intanto l'ho messo in un loculo al cimitero. Però so che lui voleva essere disperso sulle montagne. Purtroppo è stata una morte improvvisa ed io non sono riuscita a fare il suo volere ma ora a distanza di giorni sento sempre di più il bisogno di liberarlo da questo loculo. Non mi do pace finchè non riuscirò a liberarlo. Come posso fare? Risiedo in lombardia Grazie a chi mi può dare una risposta, per chiarirmi come devo muovermi.
  • Luciano 20/03/2025 at 17:51 su Domanda alla RedazioneBuonasera, la mia famiglia vorrebbe richiedere il trasporto di un feretro attualmente tumulato in tomba di famiglia per portarlo nel paese di origine del defunto stesso. Si tratterebbe lì di fare sepoltura a terra (inumazione). Il decesso è recente, risale al 2021. E' possibile aprire l'attuale bara e "sostituire" il cofano funebre trasferendo la salma in uno adatto all'inumazione (senza zinco) ? Per il trasporto oltre i 100 km so che è anche possibile usare uno zinco esterno alla bara stessa. grazie per l'attenzione
  • Necroforo 20/03/2025 at 12:09 su Urna cineraria in cimiteroX Mario, nella sepoltura delle urne cinerarie la norma cardine è tutt'ora rappresentata dal centralissimo ed imprescindibile art. 343 comma 2 Testo Unico Leggi Sanitarie. Esso appunto ragiona di tumulazione delle ceneri. Ora l'elemento fondante della pratica funebre tecnicamente definita tumulazione è la presenza di un'avello, di un fabbricato ad uso funerario (o porzione dello stesso) entro cui deporre spoglie mortali, racchiuse in apposito contenitore (in questo caso l'apposita urna cineraria). Altro elemento che caratterizza la tumulazione è (oltre al vano) anche l'inaccessibilità della cella sepolcrale, di conseguenza quest'ultima deve esser chiusa. Quindi se un tumulo, per esser considerato tale, deve per legge soddisfare questi requisiti minimi, Le pare conforme all'art. 343 comma 2 R.D. n. 1265/1934 esporre sull'altare di una cappella privata e gentilizia un'un urna cineraria cui il Legislatore vuole sia data destinazione stabile e sicura, contro naturalmente atti di profanazione o semplice sottrazione delle ceneri per scopi non ammessi dall'Ordinamento Giuridico Italiano. Si richiama, in ultima analisi il potere del Comune di vigilanza sui sepolcri. L'ufficio della polizia mortuaria ha titolo agire e se necessario intervenire per tutelare l'integrità delle spoglie mortali custodite in cimitero. Post scriptum: Vi prego, non litigate sui morti, già nella delicata materia funeraria, il verbo obbligare stona ed evoca solo forzature e coercizione. Ragion per cui cercate un onorevole accordo, semmai sarà il Comune ad intimare agli aventi diritto a provvedere secondo la normativa vigente.
  • Mario FERRANTE 18/03/2025 at 12:25 su Urna cineraria in cimiteroIn una cappella fatta costruire da mio nonno nel lontano 1930, 24 loculi fuori terra, 11 figli oltre a nonno e nonna, e 12 interrati, alcuni figlie sono rimaste nubili, altri sono deceduti negli USA per cui alla fine sono tuttora disponibili 8 loculi, la moglie di mio cugino nonostante la piena disponibilità di un loculo (ex suocera divorziata) ha poggiato sull'altarino centrale una piccola teca in marmo contenente all'interna l'urna cineraria del marito (mio cugino) tra l'altro aperta sul retro. Possiamo obbligarla a depositarla in un loculo libero od affianco al padre pure sepolto nello stesso luogo.
  • Sereno Scolaro 16/03/2025 at 13:30 su Cerchiamo di semplificarci la vita, o meglio: la morte!Data la materia, e il suo contesto, andrebbe considerato l’art. 116 D. Lgs. 28/7/1989. N. 271 I (il c.d. nulla-osta”), che per altro è norma di rango primario, mentre l’art. 2 del testo ora approvato dal Senato della Repubblica prevede interventi attorno a norme di rango secondario (regolamenti). Di conseguenza, potrebbero aversi (ammesso siano adottate) disposizioni non coerenti. Il punto di maggiore criticità rimane comunque quello che la norma, così come formulata, rimanga una norma di bandiera, destinata a rimanere inattuata. Ma ciò consentirà di affermare di avere provveduto (rimanendo “vuota” l’attuazione). Forse è pessimismo estremo, ma non sarebbe la 1^ volta. Art. 116 - (Indagini sulla morte di una persona per la quale sorge sospetto di reato) 1. Se per la morte di una persona sorge sospetto di reato, il procuratore della Repubblica accerta la causa della morte e, se lo ravvisa necessario, ordina l'autopsia secondo le modalità previste dall'articolo 360 del codice ovvero fa richiesta di incidente probatorio, dopo aver compiuto le indagini occorrenti per l'identificazione. Trattandosi di persona sconosciuta, ordina che il cadavere sia esposto nel luogo pubblico a ciò designato e, occorrendo, sia fotografato; descrive nel verbale le vesti e gli oggetti rinvenuti con esso, assicurandone la custodia. Nei predetti casi la sepoltura non può essere eseguita senza l'ordine del procuratore della Repubblica. 2. Il disseppellimento di un cadavere può essere ordinato, con le dovute cautele, dall'autorità giudiziaria se vi sono gravi indizi di reato.
  • Necroforo 15/03/2025 at 12:38 su Il senso della ‘famiglia’ nel DPR 285/90X Giuseppe, il diritto di sepolcro si acquisisce secondo queste regole: 1) deve ovviamente pre-esistere il titolo concessorio (a quanto pare già in essere) 2) sulla base di quest'ultimo e delle sue speciali clausole (che io ad oggi non conosco) è stabilito lo jus sepulchri, da esercitarsi, in proiezione dell'oscuro post mortem, da parte di tutti gli aventi diritto, secondo la naturale cronologia degli eventi luttuosi, e sino alla fisiologica saturazione di tutto lo spazio sepolcrale DISPONIBILE. Il diritto di sepolcro, una volta soddisfatte le condizioni minime di cui sopra, si acquisisce ex capite per: Rapporto di consanguineità con il concessionario o vincolo coniugale con quest'ultimo. Chi è , allora il fondatore del sepolcro? In base a queste mie poche note di catechismo funerario spiccio Lei riesce adesso ad inquadrare meglio la Sua situazione. Ripeto: se le ceneri di Suo Padre hanno il diritto, occorrerà senz'altro un atto di disposizione in tal senso, ma a nulla valgono le opposizioni pretestuose di parenti eventualmente interessatissimi ad inibire l'ingresso nel sepolcro alle spoglie mortali altrui, magari per riservarre poi in posto a sè stessi. Sono molto malizioso, ma tra conflitti endo-famigliari sui morti e liti sui sepolcri si assiste, alle volte, ad un teatro surreale.
  • Giuseppe 15/03/2025 at 01:44 su Il senso della ‘famiglia’ nel DPR 285/90Gentilissimo Carlo io voglio seppellire mio padre che è stato cremato come da sua volontà, nella tomba di suo padre e sua madre.Alcuni cugini figli della sorella di mio padre defunta anch'essa non vogliono, possono impedirlo? Cosa dice la legge in merito? La regione è la Sicilia città Messina. Grazie anticipatamente per la sua risposta.
  • Redazione 14/03/2025 at 13:06 su Resti Mortali di ignoti: quale procedura seguire?x Federica qual'è la destinazione delle spoglie mortali dopo l'estumulazione? ossario comune, la stessa tomba, un'altra sepoltura (ad es. ossarietto)? La soluzione per liberare spazio nella tomba, superando l'impasse della commistione di ossa di 2 defunti, potrebbe essere destinare le ossa all'ossario comune, nel quale per definizione sono collocate con lo sversamento indistinto.