Nicola 28/02/2025 at 14:33 su Chiedi alla RedazioneBuongiorno, sono un disabile in carrozzina e qualche mese fà ho perso mio padre. Nel periodo in questione non erano disponibili dei loculi facilmente raggiungibili in sicurezza a causa dei viali dissestati e impercorribili in sicurezza nel cimitero. Ora stanno liberando dei loculi che mi permetterebbero di raggiungere il mio caro papà in sicurezza, chiedevo se adesso - chiedendo la traslazione del feretro dal posto attuale ad un loculo da me facilmente raggiungibile io sia costretto a ripagare il nuovo loculo o solo lo spostamento. In pratica se mi possono essere riconosciute per la mia disabilità dei concorsi nella spesa o no, visto che il loculo attuale non ha l'abbattimento di barriere architettoniche.
Il mio comune si trova in Puglia. Grazie per la risposta
Redazione 26/02/2025 at 15:33 su Domanda alla RedazioneX Rosanna
Non è vero che non si può entrare in un loculo per procedere alla sanificazione. Dipende come viene effettuata la sanificazione se con lancia esterna (come idropulitrice) o se sia necessario entrare fisicamente nel loculo.
Inoltre la situazione è ben diversa tra un loculo di parete e un loculo situato in una tomba con accesso da botola.
Serve comunque il documento di valutazione dei rischi per le singole operazioni cimiteriali, che deve essere predisposto per tempo da professionisti che conoscano il settore, e da portare a conoscenza dal personale che opera in condizioni che talvolta possono diventare pericolose.
Si richiama l'attenzione sull'atmosfera che si può creare per effetto dei gas di putrefazione in ambienti confinati in tombe a pozzo.
Nella legislazione italiana gli ambienti confinati o sospetti di inquinamento sono presi in considerazione nel D. Lgs. 81/08. In particolare l'articolo 66 delinea le disposizioni generali per l'esecuzione dei lavori in ambienti sospetti di inquinamento mentre l'articolo 121 si occupa della presenza di gas negli scavi.
Inoltre, sulla materia, vi è il DPR 14/9/2011, n. 177, Regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinanti, a norma dell'articolo 6, comma 8, lettera g), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Infine può essere utile valutare il documento dal titolo “ Linee di indirizzo per la gestione dei rischi derivanti dai lavori in ambienti confinati o a rischio di inquinamento” - prodotto nel 2019 e aggiornato nel 2020 dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri (CNI).
Segnaliamo poi che il 9 APRILE 2025 si terrà il corso on-line OPERAZIONI CIMITERIALI Come operare correttamente, e in sicurezza, dentro al cimitero, tenuto da Chiara Masetti e Luca Zaccherini. Informazioni sul corso al link: https://www.funerali.org/corsi/calendario-corsi
rosanna 26/02/2025 at 14:33 su Domanda alla RedazioneBuongiorno,
speriamo di avvalerci delle vostre conoscenze in materia :
Per la regione Lombardia (a credo anche per altre regioni)
qual'è articolo di legge o normativa quando si procede alla sanificazione dei loculi e tutte le procedure per renderli cedibili in cui è riportato che gli operatori ,per svolgere queste funzioni non possono entrare nel loculo, ma intervenire dall'esterno.
Ringrazio
Redazione 26/02/2025 at 10:28 su Elenco crematori in ItaliaX Cinzia Alberti
Chieda alla impresa funebre che ha effettuato il trasporto funebre a Firenze.
Oppure telefoni al crematorio di Firenze. Attenzione a Firenze ci sono 2 impianti di cremazione: uno che crema i soli associati Socrem e l'altro che crema chiunque.
Cinzia Alberti 26/02/2025 at 09:26 su Elenco crematori in ItaliaCome posso sapere quando verrà cremato mio padre,morto il 22 febbraio 2025 a belluno ,ma portato a cremare a firenze
Necroforo 14/02/2025 at 11:53 su Autorizzazione alla cremazioneX Ida,
Suo fratello rispetto a Lei è su un livello di pari ordinazione nella scala gerarchica e valoriale tra persone titolate ad esprimersi sull'eventuale affidamento.
Senza la Sua firma vi è improcedibilità, appunto per carenza di una qualche volontà necessaria, ma che Suo fratello non ha ancora manifestato e forse non vuole nemmeno rendere.
Rimane sempre la possibilità di un accertamento in via giudiziale (laddove potrebbe esser accolta anche la prova testimoniale) sulla reale volontà di affido ceneri esternata da Sua madre, ma non verbalizzata in atto scritto.
Ma si deve rivolgere ad un giudice e provare quanto asserisce sulla volontà della madre.
Ida Breviglieri 13/02/2025 at 18:02 su Autorizzazione alla cremazioneMia madre è appena deceduta esprimendo da sempre la volontà di restare vicino a me figlia con le sue ceneri.
Mio fratello, residente alla Gran Canaria, non si.rende reperibile per la firma del modulo richiesto dall' ufficiale dell anagrafe.
Sono quindi bloccate le volontà di mia madre?
Carlo Ballotta 06/02/2025 at 17:08 su Affido ceneriX Arabella,
1) per cremare le ossa l'autorizzazione è rilasciata in base alla volontà del congiunto più stretto ancora in vita, cioè di Suo padre.
2) il diritto di sepolcro nei loculi perpetui non è automatico, deve, infatti, sussistere un rapporto di coniugio o consanguineità con il titolare della sepoltura a tempo illimitato, cioè il concessionario primo. I loculi di cui stiamo parlando a chi sono intestati ad oggi?
2) i diritti di sepolcro sono personalissimi e non mercificabili, quindi è del tutto inappropriato ragionare in termini di erede, poiché la posizione di erede attiene unicamente ad aspetti successori e patrimoniali.
3) difficilmente quando si tratta di concessioni perpetue (delicatissime per le loro criticità gestionali) i Comuni dotati di un buon ufficio di polizia mortuaria offrono informazioni errate o affrettate, proprio per la complessità della materia, attorno a cui gravitano diritti e legittime aspettative sul proprio ed altrui post mortem. Onestamente senza poter scrutinare con attenzione tutte le carte del procedimento è impossibile esprimere un parere più specifico. Azzardo un'interpretazione, anche se minimale: forse la richiesta di firma di tutti i cugini allude ad un atto di disposizione che deve esser assunto collegialmente da tutte le persone poste, rispetto al defunto, su un livello di pari ordinazione, per vincolo di consanguineità, a questo punto. Chiudo provocatoriamente con una domanda: ma dai loculi perpetui di cui stiamo parlando dovreste per caso estumulare o solo inserire una futura urna cineraria?
arabella 06/02/2025 at 11:08 su Affido ceneribuongiorno sono l'unica figlia dell'unico fratello rimasto vivo di mio zio celibe senza figli deceduto il 15/06/2002 ora verrà esumato da terra vorremmo cremarlo tenere le ceneri alla residenza di mio papà, poi nel momento del decesso di mio padre,le ceneri di entrambi verrebbero tumulate nei loculi perenni dei loro genitori,ora polizia mortuaria di correggio r.e. dice che per il tumulo delle ceneri di mio zio ci vuole la firma di tutti i nipoti e non solo la mia che sono unica ereditaria di chi aveva l'affidio delle ceneri
grazie
Necroforo 05/02/2025 at 15:38 su Diritto alla cremazione anche per i familiariX Lucia,
Tra persone parimenti legittimate a disporre la cremazione per le ossa esumate 2 sono i criteri applicabili: il principio dell'unanimità e quello della maggioranza assoluta. Nè nell'uno nè nell'altro caso potete procedere senza interpellare preliminarmente i Vostri cugini, con cui si spera Lei sia in buoni rapporti. Lei sola assieme a Suo fratello non ha sufficiente titolarità per manifestare la volontà di cremare le ossa.
Necroforo 05/02/2025 at 11:58 su Le concessioni a confraterniteX Daniele,
per Legge, secondo una precisa scala gerarchica e valoriale, sono interessati a richiedere l'operazione i parenti più stetti, ossia coniuge superstite in primis e poi ascendenti o discendenti, purchè posti su un livello di pari ordinazione. I diritti di sepolcro sono personalissimi e non patrimoniali, quindi non si applica l'istituto civilistico della rappresentazione. In buona sostanza, nel caso da Lei prospettato prevalgono i figli, se in vita e ciò esclude i congiunti di grado subordinato e gli affini. Nuore e nipoti non sono titolati ad esprimere volontà alcuna, in merito all'operazione cimiteriale richiesta. Quanto alla ripetizione delle spese necessarie per effettuare estumulazioni e traslazioni, si segue questo principio: paga chi dispone, avendo legittimazione alla presentazione della relativa istanza. Il gestore del cimitero resta estraneo ad eventuali contenziosi o diverse decisioni degli aventi diritto, sulla divisione dei costi da sostenere, egli deve solo sincerarsi di non provocare con atti affrettati danno erariale, ovvero si procede solo dopo (di solito) aver introitato le somme stabilite nella declaratoria dei servizi cimiteriali, per l'esecuzione di trasferimento feretro ad altra destinazione o suo disseppellimento.
Daniele 05/02/2025 at 08:36 su Le concessioni a confraterniteBuongiorno, ho un quesito da sottoporre alla Vostra cortese attenzione.
Quando le Confraternite autorizzano le operazioni cimiteriali di TRASLAZIONE e di ESTUMULAZIONE, quali parenti del defunto devono essere avvisati?
Ad esempio, se bisogna traslare la salma di una persona che in vita aveva 6 figli ma di questi sono vivi solo 2 figli, gli altri 2 sono deceduti e quindi sono presenti solo 2 nuore e per gli altri non sono più presenti figli e nuore ma solo nipoti, ebbene in questo caso bisogna avvisare della traslazione, obbligatoriamente, figli in vita, e per quanto riguarda i figli non più in vita coloro che restano ovvero nuore e infine nipoti?
Questo quesito che vi pongo riguarda sia l'avviso da inoltrare quanto il fatto della ripartizione delle spese e cioè se devono sostenerle solo i figli in vita o anche, in assenza degli altri figli, le nuore e in assenza di figli e nuore anche i nipoti.
Lucia 04/02/2025 at 14:12 su Diritto alla cremazione anche per i familiariBuongiorno. Mia nonna sepolta in terra nel 1986 e' stata esumata e ora vorrei cremare i suoi resti ossei per poterli poi tumulare nell'ossario del nonno sito nello stesso cimitero.
Siamo rimasti in 5 nipoti gli unici eredi, io e mio fratello e n 3 cugini.
Se i miei cugini che non si sono interessati, dovessero rifiutarsi di apporre firma su atto notorio per autorizzare la cremazione, potremo procedere con le firme solo mia e di mio fratello?
grazie
Necroforo 02/02/2025 at 17:07 su Trasporto urnaFlavio, il trasporto delle ceneri con proprio automezzo è legale. Basta che vada all'ufficio del comune di partenza per farsi rilasciare il permesso relativo.
Meno lecita, sotto il profilo della procedura amministrativa e del diritto civile, la cessione del diritto di sepolcro sulle ceneri. In sostanza una volta che è Lei l'affidatariuo dell'urna cinberaria può solo rinunciarvi.
Lo jus sepulchri particolarissimo che Le è stato riconosciuto attraverso il rilascio di apposita autorizzazione alla custodia dell'urna, non è cedibile ad altri, mai!
Ad esso si può solo rinunciare in toto avanti all'autorità comunale competente che ha prima formato il titolo di affido.
La legge italiana non ammette in alcun modo la circolazione (cortocircuito???) tra privato e privato dei diritti di sepolcro.
Essi non sono suscettibili di atti di disposizione inter vivos.
L'unico istituto realmente praticabile e, appunto la rinuncia.
Flavio 29/01/2025 at 02:29 su Trasporto urnaBuonasera, il mio papà e morto a Napoli e le sue ceneri sono state affidate a me, posso trasportarle al mio domicilio a Firenze con la mia auto personale? Ovviamente con tutta la documentazione che dichiara che sono state affidate per la conservazione. Un'altra cosa, se vorrei passare l'affidamento dell'urna in mio possesso ad un mio fratello, potrebbe bastare una mia dichiarazione scritta con documenti in allegato con dicitura che cedo l'urna? Grazie anticipatamente.
Redazione 28/01/2025 at 10:37 su Autorizzazione alla cremazionex Mauro
non spetta all'Ufficiale di stato civile del comune stabilire il giorno e/o l'ora della cremazione di un cadavere.
Tale competenza è del gestore del crematorio, che segue il criterio stabilito nella carta dei servizi, coerente (se vi fossero regole specifiche) con l'atto di concessione. Ad es. vi potrebbe essere nella concessione a realizzare il crematorio e a gestirlo una precedenza per i defunti del comune o della provincia nel cui territorio c'è il crematorio.
Semmai verifichi che sia stata osservata la carta dei servizi del crematorio, che sia stata data informativa corretta agli aventi titolo (se questi avevano espresso la volontà di presenziare, ecc.
Per cui se violazione c'è stata, segua le procedure previste in carta dei servizi.
Cosa diversa è se si trattasse di trasporto funebre al crematorio eseguito in data diversa da quella prevista nella specifica autorizzazione (o anche da soggetto diverso dall'autorizzato o ancora senza autorizzazione). In tal caso esiste una violazione della normativa di polizia mortuaria, ma Lei ha posto il quesito segnalando solo il fatto della cremazione.
Mauro 27/01/2025 at 18:59 su Autorizzazione alla cremazioneLa ditta incaricata alla cremazione della salma ha disatteso la data autorizzata con apposito atto dal Comune di competenza cremando la salma due giorni prima della data prevista. Ci sono delle sanzioni nei confronti della ditta incaricata alla cremazione?
Daniele Fogli 22/01/2025 at 11:40 su Chiedi alla RedazioneX Angelo Farnese
come noto, non si dovrebbe dare risposta gratuita a quesiti posti da operatori professionali, i quali si possono avvalere dei servizi a pagamento del sito, essendo questa vera e propria richiesta di consulenza.
Ma il caso posto dal lettore risulta particolarmente interessante per la comunità dei lettori e per chiunque svolga ricerche per una materia così delicata. E così si fa una eccezione, augurandoci che il lettore che ha posto il quesito si senta in debito con chi gli sta fornendo risposta a questo quesito.
E' pacifico, in base a giurisprudenza consolidata, che la modalità di sepoltura e pratica funebre come la cremazione, segue la legge ben precisa che chi ha titolo ad esprimersi è il de cuius (e quindi la persona morta, con istruzioni date in vita). A seguire il coniuge e, in sua assenza i parenti secondo i grado di parentela e in caso di concorrenza tutti i pari grado.
E' altrettanto pacifico che vi è un diritto a visitare le spoglie mortali di un defunto da parte di parenti e quindi non si può inibire l'ingresso in una cappella privata funeraria o alla casa in cui è conservata l'urna cineraria in affidamento, perché la giurisprudenza ha chiarito che vi è un diritto alla visita delle spoglie mortali (Jus visitandi o anche diritto secondario di sepolcro), che non sono una cosa privata di chi detiene le chiavi della cappella o le chiavi del domicilio dell'urna affidata.
Ma NON vi è ancora giurisprudenza a noi nota specifica sul diritto di riservare un servizio (come è la esposizione di un feretro a cassa aperta con defunto) richiesto da un avente titolo XY solo a lui medesimo (come nel caso posto dal lettore) o ad una cerchia ristretta di persone scelte da XY.< bR>
Confliggono due aspetti, in questo caso: il diritto di chi si rivolge ad una casa funeraria per ottenere un servizio di qualità e quantità prescelta e il diritto di congiunti di poter dare l'ultimo saluto ad un proprio caro.
Personalmente si ritiene che per analogia con quanto già valevole per la visita di spoglie mortali post funerale, valga anche lo stesso principio nel caso di salma da esporre in casa funeraria, a meno che non vi siano questioni igienico sanitarie o comunque tali da non dar luogo per scelte dell'autorità competente. Alla stessa conclusione si perviene affidandosi ai principi di umana pietà.
Questioni di questo genere non si erano poste in precedenza, visto che una chiesa (luogo di svolgimento ordinario di esequie funebri) o prima di essa, un Servizio mortuario ospedaliero, sono la prima un luogo aperto al pubblico e il secondo un luogo di pubblico servizio e quindi per definizione non è possibile impedirne (se non per motivi stabiliti dalla Autorità competente) l'accesso.
Per la casa funeraria vi è quindi da comprenderne la natura, se cioé possa qualificarsi anch'essa come struttura (questa volta privata) di servizio pubblico, al pari del servizio mortuario di struttura sanitaria. Se cioé chi paga il servizio alla casa funeraria abbia titolo a "privatizzare" la morte, o meglio i riti esequiali per un defunto. Per come sono normate a livello regionale le case funerarie sembra sia possibile sostenere questa tesi di pubblico servizio.
Può essere di interesse però la lettura di un commento alla ordinanza di Corte di Cassazione, sez. III Civile, n.33276 del 29/11/2023 sul risarcimento del danno non patrimoniale a causa della mancata partecipazione al funerale di un genitore. In sostanza la Cassazione, nell'ordinanza citata, dice che le relazioni familiari godono di tutela costituzionale (artt. 29 e 30 Cost.) e secondo la sensibilità comune la partecipazione alle esequie del proprio padre defunto costituisce evento necessariamente unico ed irripetibile, tale da scandire il momento del saluto e della consapevolezza della perdita subita. Pertanto, la sussistenza di forzati impedimenti, causati dall'altrui inadempimento, alla partecipazione ad un evento siffatto può ragionevolmente essere collocata nell'ambito della soglia della risarcibilità imposta dal diritto vivente, non potendo essere relegata sic et simpliciter, senza alcun apprezzamento da parte del giudice di merito, nell'ambito del pregiudizio bagattellare (per la lettura integrale della sentenza si rimanda anche all'area Sentenze del sito www.funerali.org, visionabili dagli abbonati Premium).
In altre parole: il gestore di una casa funeraria può essere chiamato in causa dai parenti esclusi dalla partecipazione alle esequie ed essere tenuto ad un risarcimento del danno causato?
La questione si pone e ha un suo fondamento. Per cui si consiglia per dirimere sul nascere questioni di questo tipo e fino a che la giurisprudenza o la stessa normativa abbiano risolto il dilemma, di operare specificando nel regolamento di esercizio (o meglio nella carta dei servizi) della casa funeraria che l'accesso alle pubbliche esequie è appunto pubblico, tranne i casi denegati dalla competente Autorità (sanitaria, di Pubblica Sicurezza). Personalmente non accetterei deroghe da parte del familiare che ordina il servizio, ma laddove il gestore della casa funeraria ammettesse deroghe motivate al comportamento generale, per espressa volontà da parte del familiare avente titolo, almeno si cauteli con una liberatoria in forma scritta del familiare.
Concludo questo commento specificando che, sempre ad avviso di chi scrive, è diverso il caso in cui la casa funeraria disponga di camera ardente privata, riservata per appunto la esposizione privata del feretro e dove i familiari aventi titolo possono vegliare il proprio caro defunto. Anche in questo caso si pone però il problema di qualche familiare che sia escluso dal parteciparvi e quindi possa adire le vie giudiziarie per ottenere un risarcimento del danno subito. Per cui è utile che la questione sia affrontata dal legislatore o si seguano criteri determinati dalla giurisprudenza dominante.
Angelo Farese 22/01/2025 at 10:29 su Chiedi alla RedazioneParere sulla gestione delle disposizioni funebri
Sono l’amministratore di una casa funeraria situata nella Regione Campania. Vorrei chiedere un parere riguardo a una situazione che si è verificata nella nostra struttura.
Recentemente, si è verificato il decesso di una signora che aveva tre figli, ma al momento della sua morte solo una figlia era ancora in vita. La figlia, che ha commissionato il servizio funebre, ha fatto trasferire la salma dalla struttura residenziale alla nostra casa funeraria e ci ha richiesto espressamente di non esporre la salma nella sala fino al suo arrivo il giorno successivo, poiché abitava all'estero. Inoltre, una volta arrivata, ci ha chiesto di non far vedere la salma a nessuno dei parenti.
La domanda che vorrei porvi è la seguente: è legittima questa disposizione? In particolare, i nipoti, figli dei figli deceduti della signora, avevano il diritto di vedere la salma? E noi, come responsabili della struttura, come dobbiamo comportarci? Dobbiamo seguire esclusivamente le disposizioni della figlia o i nipoti hanno qualche diritto in merito?
Redazione 21/01/2025 at 14:11 su Chiedi alla Redazionex Umberto
La tomba pensiamo sia stata costruita da Lei in epoche passate su area in concessione.
Se così fosse, la proprietà del manufatto, fino al termine della concessione è sua e quindi in ogni caso il Comune non è tenuto a darle alcun risarcimento. E' la stessa cosa come se la tromba d'aria fosse arrivata a scoperchiare la casa di sua proprietà. A meno che Lei nopn fosse assicurato per danni catastrofali l'onere è a carico del propritario della casa. Se, invece era assicurato per danni catastrofali, nei limiti indicati in polizza interviene l'assicurazione.
Per fala breve cerchi rapidamente con un telone di salvaguardare l'interno della tomba e si trovi in fretta una ditta per il ripristino (attenzione, occorre il permesso per i lavori da parte del Comune)
Umberto 21/01/2025 at 12:43 su Chiedi alla RedazioneBuongiorno,
Settimana scorsa qui nel mio paese vi è stata (allerta rossa della protezione civile) una tromba d'aria. Ha causato la rottura della mia tomba familiare come tante altre nel cimitero monumentale.
Ho chiesto stamattina alla direzione cimiteriale ragguagli in merito, ma ancora non sanno darmi nessuna risposta. Mi chiedo, e chiedo a voi se potreste aiutarmi. Vi è qualche legge dove vi è un risarcimento del danno? Essendo queste cose lunghe, io ho necessità di sistemare la tomba perchè è anche scoperchiata. Posso intanto sistemare a mie spese la tomba e successivamente chiedere un risarcimento al comune??
Grazie in anticipo
Redazione 15/01/2025 at 14:16 su Chiedi alla Redazionex Claudia
Dal punto di vista amministrativo, se abbiamo ben capito, si tratterebbe di un provvedimento che allunghi il periodo di concessione cimiteriale delle varie tipologie di tombe, ovviamente precedentemente concesse a tempo determinato. L'inumazione in campo comune resterebbe decennale, non trattandosi di concessione.
Anche se non pare possa definirsi un provvedimento contro lo spopolamento del comune, è però un provvedimento che tende a mantenere la memoria cimiteriale locale.
Ad avviso di chi scrive la questione non può interessare solo il concedente (Comune) ma pure il concessionario. Difatti l'art. 63 del DPR 285/1990 prevede, al comma 1:
Art. 63.
1. I concessionari devono mantenere a loro spese, per tutto il tempo della concessione, in buono stato di conservazione i manufatti di loro proprieta'.
E, quindi, non si può fare un prolungamento della concessione, che determina un allungamento degli oneri manutentivi sulla tomba da parte del concessionario, se questi non è d'accordo.
Inoltre occorre evitare che vi siano danni erariali per il Comune, laddove intervengano oneri per lo stesso. Il che significa che la proroga della concessione a tempo determinato (che tecnicamente è un rinnovo di concessione per un certo periodo di tempo) deve essere onerosa e, per quanto sopra indicato, deve essere acquisito il parere favorevole del concessionario alla proroga e la verifica dell'avvenuto pagamento del canone concessorio di rinnovo.
Si ritiene che la procedura corretta preveda la variazione del regolamento di polizia mortuaria comunale per individuare questa nuova procedura che non è un rinnovo ad istanza del concessionario, ma un rinnovo, su richiesta del concedente, ad un canone predeterminato e per una durata prefissata. La titolarità per la formazione della tariffa corrispondente a questo canone di rinnovo concessorio la stabilisce l'ìAmministrazione comunale, la prima volta per scelta di consiglio comunale, la seconda e successive con deliberazione di Giunta Municipale.
Ovviamente i concessionari che non accettano il rinnovo non sono tenuti a darvi seguito, ma sono però tenuti a liberare il manufatto precedentemente concesso dalle spoglie mortali ivi contenute, con oneri a proprio carico.
CLAUDIA TAGLIAFERRI 15/01/2025 at 13:00 su Chiedi alla RedazioneBuongiorno, gli Amministratori del Comune di cui sono dipendente (Azzone, provincia di Bergamo) intendono valutare la proroga indistinta di tutte le concessioni cimiteriali in essere, per limitare, a loro dire, lo "spopolamento" dei cimiteri del piccolo Comune (360 abitanti). Chiedo se questa operazione potrebbe essere fattibile. Ringrazio sin d'ora.
Elisabetta 14/01/2025 at 16:21 su Chiedi alla RedazioneGrazie per il pronto riscontro.
Gentilissimi.
Elisabetta
Necroforo 14/01/2025 at 09:06 su Diritto alla cremazione anche per i familiariX Siria,
rispetto al de cuius Lei e Suo fratello siete ambedue famigliari, naturalmente e per di più in quanto figli siete posti su un livello di pari ordinazione nella scala gerarchica di chi debba o possa disporre la cremazione. Occorrono, pertanto, le firme di entrambi.
Redazione 14/01/2025 at 08:35 su Chiedi alla Redazionex Elisabetta
la soluzione più semplice e aderente ai suoi desideri che le ceneri restino nei luoghi sardi di origine è quella che il marito rinunci all'affidamento delle ceneri della moglie per collocarle in una nicchia (o ossarietto o comunque una tomba di cui si disponga o si acquisti la concessione) nel cimitero del luogo sardo che le interessa (ad es. nello stesso comune dove c'è la casa). Poi della casa fate quello che volete.
Se invece lei vuole comperare la casa e mantenere in quella casa le ceneri della madre, occorre che il marito di sua madre rinunci all'affido delle ceneri e contemporaneamente il comune affidi le ceneri a lei, figlia, con collocazione nella casa. E' però da vedere se il regolamento del comune di affidamento non vieti il passaggio di urna cineraria tra affidatario uscente ed entrante. In linea di principio, se non c'è un volere contrario della defunta (che avesse a suo tempo scritto che le ceneri dovessero essere affidate solo al marito di seconde nozze), la cosa si potrebbe fare sulla base delle espressioni di volontà dell'affidatario uscente e di quello entrante.
Non c'è alcuna nota da inserire in atto notarile.
Elisabetta 13/01/2025 at 21:02 su Chiedi alla RedazioneBuonasera,
Due anni fa è venuta a mancare mia madre che si era risposata in seconde nozze. Su volere di mia madre lei è stata cremata e le sue ceneri sono state date in affido a suo marito che le detiene nella casa dove risiedevano esattamente nella regione della Sardegna.
Ora il marito di mia madre ha deciso di mettere in vendita la casa e di trasferirsi nel Lazio, ma non ha nessuna intenzione di portare le ceneri con lui in quanto il desiderio di mia madre era di rimanere nella sua terra di origine.
Per farla breve ho chiesto al marito di mia madre di acquisire io la casa.
Potete gentilmente aiutarmi nel darmi qualche delucidazione sui documenti che dovrei fare per fare in modo che le ceneri rimangano li a casa. Qualcuno mi ha detto che forse dovrei inserire una nota nell'atto notarile con il quale acquisisco la casa.
Grazie Elisabetta
Siria Dattoli 13/01/2025 at 12:58 su Diritto alla cremazione anche per i familiariSiamo 2 fratelli ...mia mamma sono 16 anni che e' deceduta ed e' stata sepolta ....essendo io lontana vorrei poterla fare cremare e portarla a casa ....può bastare una sola firma( la mia) o devono esserci tutte e due? .....mio fratello non e' venuto nemmeno al funerale e non ne vuole sapere della famiglia
Patrizia 09/12/2024 at 10:45 su Il cimitero: un rifugio per il lutto nella società contemporaneaSono perfettamente d’accordo con quanto Daniele Fogli ha scritto. E vorrei raccontare un fatto vero, accaduto 2 anni fa nel Milanese a una mia conoscente di 74 anni. Vedova da 15 anni dopo un felice matrimonio, andando spesso alla tomba del compianto marito, fu notata da un vedovo “covid” di 74 anni. Lui chiese a una comune amica di chiedere a lei se le avrebbe fatto piacere di telefonarsi. Lei disse di sì e così è nata una bellissima relazione che nulla toglie all’affetto per i loro reciproci coniugi defunti, e ai rispetti figli, ma, al contrario loro sostengono che sono stati proprio i coniugi defunti a farli incontrare, a dare una nuova opportunità affettiva e a scaldare i loro cuori. Oggi sono veramente una coppia delicata e piena di vita.
Redazione 06/12/2024 at 09:00 su Funeralex Sabino.
Si. Senza pagamento dei diritti stabiliti non c'è rilascio di autorizzazione. In caso Lei voglia contestare priam paga e poi può fare ricorso contro la deliberazione istitutiva agendo per vie legali e fino a che la sentenza non sia stata emessa dovrà sempre pagare.
Sabino 05/12/2024 at 22:01 su FuneraleSe un Comune impone un diritto istruttoria autorizzazione trasporto in casi di mancato pagamento dei diritti può negare il rilascio dell' autorizzazione?
Redazione 02/12/2024 at 12:36 su all’affido familiare di cenerix Veronica
Le consigliamo di iscriversi alla società di cremazione territorialmente a Lei più vicina. Il presidente della società o suo incaricato provvederà a dar seguito alle sue volontà. Maggiori informazioni le può leggere sul sito dell'associazione nazionale della Federazione Italiana Cremazione, dove - tra l'altro - dovrebbe esserci anche un elenco delle società di cremazione nei vari territori.
https://www.cremazione.it/
franco 02/12/2024 at 10:42 su Presentato in Senato il disegno di legge AS 1306 di riforma del settore funerario a prima firma del sen. Matera (FdI)salve
altri due progetti di legge sono stati presentati dal inizio di questa legislatura
uno da un deputato pd già dal 2022 e che giace li siamo ormai al 2025
l'altro da un deputato della lega e pure giace li
ora FDI sarà la volta buona ?????
non ci credo ma ci spero.............
passera un altra legislatura e sarà ancora tutto fermo e tutti quelli che mi leggono lo sanno bene.
saluti
Veronica 01/12/2024 at 21:20 su all’affido familiare di ceneriSalve, alla mia morte vorrei essere cremata e vorrei che le mie ceneri vengano sparse, ma non voglio che i miei familiari abbiamo le mie ceneri perchè non sono i buoni rapporti. Anche se scrivo testamento come potrò assicurarmi che le mie volontá vengano rispettate?
Redazione 18/11/2024 at 17:41 su Chiedi alla Redazionex Giuseppe
Il comma 2 dell'articolo 21 LR Piemonte 16/2024 non crea problemi per la tumulazione dell'urna di ceneri animali. Serve solo a richiamare le norme antecedenti la cremazione dell'animale, che deve poter essere svolta con le dovute garanzie per il trasporto all'impianto di cremazione animale.
Una volta che si disponga dell'urna cineraria (infrangibile) e sigillata delle ceneri animali, queste possono essere trasportate in cimitero per la sepoltura.
Il comma 1 dell'articolo 21 stabilisce chi ha diritto di disporre la tumulazione in stesso luogo di sepoltura di umano e di sepoltura di urna cineraria di animale (defunto o, in difetto, suoi eredi). Attenzione, quindi: c'è da capire se la nipote della nonna è una sua erede!
Tecnicamente, in attesa della individuazione di specifico provvedimento comunale che chiarisca come comportarsi in tali casi, si ritiene che sia possibile, attraverso l'autorizzazione comunale alla tumulazione dell'urna cineraria animale nella tomba XY, dettare specifiche prescrizioni e cioé:
a) l'urna deve riportare all'esterno e con chiarezza la dicitura: ceneri animali, cui si può far seguire o meno la dicitura "di pincopallina" o comunque del nome dell'animale. Fondamentale è chiarire che l'urna contiene ceneri animali
b) l'urna si ritiene debba essere chiusa e quindi sigillata.
c) il materiale di cui sia composta l'urna deve possedere le stesse garanzie per le urne cinerarie umane. Quindi il materiale deve essere resistente.
In sostanza si utilizzano per analogia le stesse precauzioni previste per ceneri umane dall'articolo 2 comma 1 lettere e) del DM 1/7/2002.
"e) il collocamento delle ceneri in semplice urna, di materiale resistente, chiusa, riportante all'esterno nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto;"
Queste garanzie servono ad evitare che nel tempo NON ci possa essere confusione tra urne cinerarie di umani e di animali o anche mescolamento di ceneri.
Si tenga inoltre presente che l'urna di ceneri di animale è una "cosa" e non è tutelata da norme specifiche che invece si applicano alle urne cinerarie di umani (tra cui la tutela garantita anche da norme del codice penale, come l'art. 411).
La norma piemontese fa un passo avanti rispetto a quanto è già valevole in tutto il Paese, secondo la circolare SEFIT pn 4332 del 20/01/2015 "Possibilità di collocazione di contenitori ceneri animali in cimitero tradizionale".
Difatti ammette la collocazione dell'urna cineraria di animale nello stesso tumulo in cui sia già presente spoglia umana (cadavere, resto mortale, ossa o ceneri).
Infine riteniamo che l'autorizzazione alla tumulazione di urna cineraria di animali sia a titolo oneroso. In assenza di tariffa distinta, si può applicare quella già esistente per tumulazione di urna cineraria umana in un tumulo.
Conclusivamente si è ritenuto di darLe risposta ad un quesito interessante più lettori, anche se in base ai criteri di questo sito questa sarebbe stata risposta a pagamento ad un quesito, in quanto posto da operatore professionale.
Ci auguriamo che possa aver apprezzato la nostra scelta. Sappia che è possibile, in via consulenziale, predisporre schema di norme comunali da seguire per casi come questo (in sostanza 1 o più articoli integrativi del regolamento di polizia mortuaria comunale vigente)
Giuseppe 18/11/2024 at 16:45 su Chiedi alla RedazioneRegione Piemonte.
Nonna della richiedente già tumulata in tomba di famiglia. La nipote vorrebbe ora tumularci insieme un gatto, che "la nonna aveva conosciuto".
Come applicare nel dettaglio?
Regione Piemonte
Legge regionale n. 16 del 09 aprile 2024
Disposizioni coordinate in materia di tutela degli animali da affezione e prevenzione del randagismo.
(B.U. 11 aprile 2024, 3° suppl. al n. 15)
Art. 21.
(Sepoltura e tumulazione)
1.
Fatto salvo quando previsto dalla legge regionale 3 agosto 2011, n. 15 (Disciplina delle attività e dei servizi necroscopici, funebri e cimiteriali. Modifiche della legge regionale 31 ottobre 2007, n. 20 "Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri"), la tumulazione, nella tomba o nel loculo del padrone o di altro soggetto o nella tomba di famiglia, delle ceneri degli animali di affezione, è possibile, previa cremazione e in urna separata, su richiesta o per volontà del defunto o dei suoi eredi.
2.
L'attività di cui al comma 1 è svolta nei limiti e nel rispetto dei vincoli derivanti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia igienico sanitaria, applicabile ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano e agli animali di affezione.
3.
Gli oneri derivanti dalla tumulazione dell'animale di affezione sono a carico di chi la dispone e il loro costo è definito dal comune del cimitero di tumulazione.
Carlo Ballotta 11/11/2024 at 15:57 su Affido ceneriX EMI,
In ogni caso occorre sapere la regione di provenienza sua, perché le norme talvolta possono cambiare di regione in regione, oltre che di comune in comune.
Già si può fare una idea leggendo il seguente post: https://www.funerali.org/giurisprudenza/atti-di-disposizione-sul-post-mortem-e-coppie-di-fatto-ante-legge-cirinna-orientamenti-giurisprudenziali-in-itinere-54993.html
Però un quesito del gemere è in realtà una richiesta di consulenza specifica, pertanto a pagamento.
Le condizioni economiche le trova al link: https://www.funerali.org/Down/funerali.org_servizi-sito.pdf
Redazione 10/11/2024 at 08:10 su Estumulazione sì o no? Quando il concessionario litiga con i parenti del defunto.x Ester
Se non contrasta con la volontà della defunta madre, prevale la volontà del figlio. Il concessionario della tomba nella quale sono ospitate le spoglie mortali non ha titolo.
Giova qui ricordare:
l diritto di disporre delle spoglie mortali, noto come ius eligendi sepulchrum, è un diritto personalissimo che consente all'individuo di determinare il luogo e le modalità della propria sepoltura. Questo diritto prevale su qualsiasi pretesa dei congiunti e non è trasmissibile agli eredi. In assenza di una chiara volontà espressa dal defunto, la giurisprudenza italiana ha stabilito un ordine gerarchico tra i familiari per la decisione sul luogo di sepoltura.
Ordine di priorità tra i familiari:
Coniuge superstite: In mancanza di una disposizione del defunto, il coniuge ha la priorità nella scelta del luogo di sepoltura. Questo principio è stato affermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 22180 del 13 luglio 2022, che ha riconosciuto al coniuge superstite il diritto di scegliere il luogo di sepoltura in assenza di una volontà espressa dal defunto.
Figli: Se il coniuge superstite è assente o rinuncia al diritto, la decisione spetta ai figli. La giurisprudenza ha riconosciuto che, in mancanza del coniuge, i figli sono i successivi aventi diritto a decidere sul luogo di sepoltura.
Genitori: In assenza sia del coniuge che dei figli, il diritto passa ai genitori del defunto. Questo ordine di priorità è stato confermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 12143 del 23 maggio 2006, che ha stabilito che, in mancanza di una volontà espressa dal defunto, la scelta del luogo di sepoltura spetta ai congiunti più prossimi, seguendo l'ordine di parentela.
Altri parenti: Se mancano coniuge, figli e genitori, la decisione spetta ai parenti più prossimi, seguendo l'ordine di parentela stabilito dal Codice Civile.
È importante sottolineare che, in presenza di una volontà espressa dal defunto riguardo al luogo o alle modalità di sepoltura, questa prevale su qualsiasi decisione dei familiari. La volontà può essere manifestata in qualsiasi forma, anche verbalmente, purché sia chiara e univoca. La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 12143 del 23 maggio 2006, ha affermato che la volontà del defunto può essere manifestata in qualsiasi forma e può risultare anche indirettamente, in base ad elementi indiziari presuntivi.
In caso di conflitto tra i familiari sulla scelta del luogo di sepoltura, e in assenza di una volontà espressa dal defunto, la questione può essere risolta in sede giudiziaria, tenendo conto dell'ordine di priorità sopra indicato e delle circostanze specifiche del caso.
Ester 10/11/2024 at 06:01 su Estumulazione sì o no? Quando il concessionario litiga con i parenti del defunto.Buon giorno.
Mio padre è titolare di una concessione a tempo determinato( mi sembra o 90 o 99 anni, comunque non perpetua) in cui è stata sepolta la sorella da 30 anni. Il figlio della sorella desidera estumulare la madre e traslarla nella nuova tomba di famiglia, ma mio padre attuale concessionario si oppone memore della promessa fatta al padre di lasciarli riposare insieme( mio nonno è defunto e riposa lì con la figlia).
Prevale la volontà del concessionario oppure la volontà del figlio discendente diretto sulla estumulazione/opposizione alla estumulazione?
Grazie.
emy 08/11/2024 at 23:46 su Affido ceneriBuongiorno, dopo 6 mesi che le Ceneri mio padre 80enne sono state tumulate in ossario che, "a forza di provocazioni per cercare mi arrabbiassi e reaggissi, ed io non avevo voglia di discussioni" ha acquistato e si e' intestata come convivente, anche se residente in altra provincia. Sono risalita alla societa' cremazione e li ho trovato scritto testualmente "affidamento ceneri conservazione a domicilio di.. nome-cognome (convivente).. nel comune...(di lei)"
L'ho estumulato richiedendo affidamento al mio domicilio (300mt dal cimitero) in accordo con il mio unico fratello 13 mesi fa. Il mese scorso siamo stati citati da lei ed il suo legale ed ho svolto Mediazione perche' voleva affidamento, ma in pratica voleva ritumulassi mio padre, mi sono rifiutata concedendole il diritto di visita quando le aggradava con preavviso 24 ore. Settimana scorsa ho ricevuto r/r legale da Societa' del testamento che mi intima riconsegna ceneri alla signora entro 15g, in difetto agisce giudizialmente. In questo caos mi trovo le chiedo, puo' l'esecutore testamentale agire non essendo lei famigliare e dopo che e' a conoscenza tumulazione e mio affido? o posso impugnare testamento in che modo? e nel caso la signora puo' chiamarmi anche in tribunale per averle? Puo' il comune ricevere Affidamento senza avvisarmi? Ho sentito 2 civilisti e mi hanno solo confusa ... Grazie
Necroforo 08/11/2024 at 12:04 su Custodire le ceneri affidateX Maurizio,
molto in sintesi: le leggi regionali, nella loro reale efficacia scontano sempre il problema/limite insormontabile della loro vigenza territoriale. Cosicché secondo i principi del diritto una Regione non può intervenire dettando regole valevoli fuori del proprio territorio.
Quindi è infondata la pretesa di imporre ad altre Regioni le proprie personalissime procedure di polizia mortuaria.
A nostro avviso l'autorizzazione di affido ceneri è rilasciato dal Comune dove materialmente l'urna sarà custodita in sito extra cimiteriale (domicilio privato).
Quindi non è detto che sia competenza del comune di decesso, ma lo è del Comune di custodia dell'urna affidata.
Il comune di decesso è invece competente a fini autorizzatori degli altri adempimenti amministrativi di polizia mortuaria (come la autorizzazione al trasporto ed alla cremazione).
Al momento non esiste nessuna "proprietà transitiva" da Regione a Regione per legittimare la condotta da Lei segnalata, che ritengiamo erronea.
Si conviene fermamente con Lei sull'estrema necessità di una legge quadro statale, con cui disciplinare almeno l'esercizio di quei diritti sociali e civili (cremazione in primis e suoi logici istituti corollario) garantiti, per Costituzione, indistintamente a tutti i cittadini italiani, quale ne sia la Regione di appartenenza.
Maurizio 07/11/2024 at 14:55 su Custodire le ceneri affidateSull'affidamento ceneri, le leggi regionali in gran parte assegnano al Comune di decesso il rilascio dell'autorizzazione con la conseguenza che Comuni sede di ospedale o RSA possono trovarsi gravati da nuovi compiti specie quando la distanza tra Comune di decesso e quello di affido é notevole e/o in altra Regione. La Regione Liguria con la deliberazione della Giunta n° 500 del 23.5.2024 ha inopinatamente modificato la legge regionale, pur non potendolo fare come si sa ai sensi del Dlgs 267/00.
In questa materia ben prima dell'autonomia differenziata regna il caos più assoluto a tutto discapito del cittadino che voglia operare tra due Comuni distanti tra loro o di Regioni diverse
Necroforo 03/11/2024 at 13:06 su CremazioneX Elisabetta,
1) l'autorità diplomatica rumena deve rilasciare un certificato di nulla osta alla cremazione in base alle leggi funerarie in vigore in Romania. Se il diritto di questo particolare stato ammette la cremazione per i cadaveri dei propri cittadini non si rilevano ragioni di ordine ostativo e si procede alla cremazione con le usuali autorizzazioni amministrative di competenza del Comune italiano di decesso.
2) Per il trasporto invece, la procedura è molto più semplice e snella in quanto la Romania aderisce alla convenzione internazionale di Berlino, come appunto l'Italia, e tra stati firmatari di questo accordo il trasferimento delle ceneri è libero, senza nessun aggravamento burocratico, fatta salva la formazione di un idoneo titolo di viaggio pur sempre necessario per trasporto fuori dei nostri confini dell'urna cineraria de qua.
Elisabeta Eftinoiu 29/10/2024 at 14:50 su CremazioneSalve , vorrei sapere come devo procedere x cremare la salma di mio marito , cittadino rumeno, residente i Italia e portare le ceneri i Romania ? Serve il nulla osta dal Consolato rumeno in Italia o basta le autorizzazioni del comune di residenza ? Grazie !
Necroforo 21/10/2024 at 19:33 su Volontà di altriX Maria,
l'adottato acquista ilmcognome e interviene patrimonialmente nella succesxione.Non acquista vincoli parentali (che gli rimangono in capo alla famiglia di porovenienza). Ha quibdi ragione nel caso in esame il comune di Bologna.
Gli eredi, come ad esempio l'adottato in maggiore età, non sono per forza discendenti secondo jure sanguinis del de cuius, e gli atti di disposizione su salme, cadaveri, resti mortali, ossa e ceneri seguono sempre il criterio dello jus coniugii ed in subordine dello jus sanguinis, secondo il principio di poziorita' enunciato dall'Art. 79 DPR 285/90 o dalla stessa L. n. 130/2001, approvata dal Parlamento proprio in materia di cremazione, guarda caso.
Maria 21/10/2024 at 13:03 su Volontà di altriBuongiorno, chiedo informazione su una cremazione.
Una persona (denominata X) aveva con una ordinanza del tribunale adottato alla MAGGIORE ETA' una persona (determinata Y).
Ora la persona X è venuta a mancare, non avendo alcun erede, ha lasciato detto alla persona Y di voler essere cremato e che le sue ceneri venissero disperse. Il Comune di Bologna, mi ha detto che ciò NON E' POSSIBILE in quanto non risulta essere erede avendo avuto l'ordinanza alla maggiore età (mi risulta strano e a quanto agghiacciante se fosse vero).
VI SCRIVO SE E' REALMENTE COSI' la cosa? Non si può procedere alla Cremazione ? ci possono essere altre strade per poter procedere al desiderio del defunto ???
Attendo cortesemente una vostra risposta Grazie
Redazione 15/10/2024 at 14:14 su Cimitero e pannelli fotovoltaici in zona di rispettox Maria
1) dipende in via generale da cosa è scritto nel regolamento di polizia mortuaria e su quello della illuminazione votiva. Se cioé sia vietato o meno
2) inoltre dal contesto (se è in zona monumentale o che altro
Le faccio un es. nel mio Comune per le case si può metetre con una procedura semplificata il pannello solare fotovoltaico. Però nel centro storico delo stesso comune valgono norme speciali e spesso non si può mettere il pannello, perché visibile dalla via.
In ogni caso trattandosi di lavori che si dovrebbero svolgere sulla cappella occorre il permesso comunale.
Per cui le consigliamo di rivolgersi al suo comune per informarsi
Inoltre la situazione è ben diversa tra un loculo di parete e un loculo situato in una tomba con accesso da botola.
Serve comunque il documento di valutazione dei rischi per le singole operazioni cimiteriali, che deve essere predisposto per tempo da professionisti che conoscano il settore, e da portare a conoscenza dal personale che opera in condizioni che talvolta possono diventare pericolose.
Si richiama l'attenzione sull'atmosfera che si può creare per effetto dei gas di putrefazione in ambienti confinati in tombe a pozzo.
Nella legislazione italiana gli ambienti confinati o sospetti di inquinamento sono presi in considerazione nel D. Lgs. 81/08.
In particolare l'articolo 66 delinea le disposizioni generali per l'esecuzione dei lavori in ambienti sospetti di inquinamento mentre l'articolo 121 si occupa della presenza di gas negli scavi.
Inoltre, sulla materia, vi è il DPR 14/9/2011, n. 177, Regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinanti, a norma dell'articolo 6, comma 8, lettera g), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Infine può essere utile valutare il documento dal titolo “ Linee di indirizzo per la gestione dei rischi derivanti dai lavori in ambienti confinati o a rischio di inquinamento” - prodotto nel 2019 e aggiornato nel 2020 dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri (CNI).
Segnaliamo poi che il 9 APRILE 2025 si terrà il corso on-line OPERAZIONI CIMITERIALI Come operare correttamente, e in sicurezza, dentro al cimitero, tenuto da Chiara Masetti e Luca Zaccherini. Informazioni sul corso al link: https://www.funerali.org/corsi/calendario-corsi
Ma il caso posto dal lettore risulta particolarmente interessante per la comunità dei lettori e per chiunque svolga ricerche per una materia così delicata.
E così si fa una eccezione, augurandoci che il lettore che ha posto il quesito si senta in debito con chi gli sta fornendo risposta a questo quesito.
E' pacifico, in base a giurisprudenza consolidata, che la modalità di sepoltura e pratica funebre come la cremazione, segue la legge ben precisa che chi ha titolo ad esprimersi è il de cuius (e quindi la persona morta, con istruzioni date in vita). A seguire il coniuge e, in sua assenza i parenti secondo i grado di parentela e in caso di concorrenza tutti i pari grado.
E' altrettanto pacifico che vi è un diritto a visitare le spoglie mortali di un defunto da parte di parenti e quindi non si può inibire l'ingresso in una cappella privata funeraria o alla casa in cui è conservata l'urna cineraria in affidamento, perché la giurisprudenza ha chiarito che vi è un diritto alla visita delle spoglie mortali (Jus visitandi o anche diritto secondario di sepolcro), che non sono una cosa privata di chi detiene le chiavi della cappella o le chiavi del domicilio dell'urna affidata.
Ma NON vi è ancora giurisprudenza a noi nota specifica sul diritto di riservare un servizio (come è la esposizione di un feretro a cassa aperta con defunto) richiesto da un avente titolo XY solo a lui medesimo (come nel caso posto dal lettore) o ad una cerchia ristretta di persone scelte da XY.< bR> Confliggono due aspetti, in questo caso: il diritto di chi si rivolge ad una casa funeraria per ottenere un servizio di qualità e quantità prescelta e il diritto di congiunti di poter dare l'ultimo saluto ad un proprio caro.
Personalmente si ritiene che per analogia con quanto già valevole per la visita di spoglie mortali post funerale, valga anche lo stesso principio nel caso di salma da esporre in casa funeraria, a meno che non vi siano questioni igienico sanitarie o comunque tali da non dar luogo per scelte dell'autorità competente. Alla stessa conclusione si perviene affidandosi ai principi di umana pietà.
Questioni di questo genere non si erano poste in precedenza, visto che una chiesa (luogo di svolgimento ordinario di esequie funebri) o prima di essa, un Servizio mortuario ospedaliero, sono la prima un luogo aperto al pubblico e il secondo un luogo di pubblico servizio e quindi per definizione non è possibile impedirne (se non per motivi stabiliti dalla Autorità competente) l'accesso.
Per la casa funeraria vi è quindi da comprenderne la natura, se cioé possa qualificarsi anch'essa come struttura (questa volta privata) di servizio pubblico, al pari del servizio mortuario di struttura sanitaria. Se cioé chi paga il servizio alla casa funeraria abbia titolo a "privatizzare" la morte, o meglio i riti esequiali per un defunto. Per come sono normate a livello regionale le case funerarie sembra sia possibile sostenere questa tesi di pubblico servizio.
Può essere di interesse però la lettura di un commento alla ordinanza di Corte di Cassazione, sez. III Civile, n.33276 del 29/11/2023 sul risarcimento del danno non patrimoniale a causa della mancata partecipazione al funerale di un genitore.
In sostanza la Cassazione, nell'ordinanza citata, dice che le relazioni familiari godono di tutela costituzionale (artt. 29 e 30 Cost.) e secondo la sensibilità comune la partecipazione alle esequie del proprio padre defunto costituisce evento necessariamente unico ed irripetibile, tale da scandire il momento del saluto e della consapevolezza della perdita subita.
Pertanto, la sussistenza di forzati impedimenti, causati dall'altrui inadempimento, alla partecipazione ad un evento siffatto può ragionevolmente essere collocata nell'ambito della soglia della risarcibilità imposta dal diritto vivente, non potendo essere relegata sic et simpliciter, senza alcun apprezzamento da parte del giudice di merito, nell'ambito del pregiudizio bagattellare (per la lettura integrale della sentenza si rimanda anche all'area Sentenze del sito www.funerali.org, visionabili dagli abbonati Premium).
In altre parole:
il gestore di una casa funeraria può essere chiamato in causa dai parenti esclusi dalla partecipazione alle esequie ed essere tenuto ad un risarcimento del danno causato?
La questione si pone e ha un suo fondamento.
Per cui si consiglia per dirimere sul nascere questioni di questo tipo e fino a che la giurisprudenza o la stessa normativa abbiano risolto il dilemma, di operare specificando nel regolamento di esercizio (o meglio nella carta dei servizi) della casa funeraria che l'accesso alle pubbliche esequie è appunto pubblico, tranne i casi denegati dalla competente Autorità (sanitaria, di Pubblica Sicurezza). Personalmente non accetterei deroghe da parte del familiare che ordina il servizio, ma laddove il gestore della casa funeraria ammettesse deroghe motivate al comportamento generale, per espressa volontà da parte del familiare avente titolo, almeno si cauteli con una liberatoria in forma scritta del familiare.
Concludo questo commento specificando che, sempre ad avviso di chi scrive, è diverso il caso in cui la casa funeraria disponga di camera ardente privata, riservata per appunto la esposizione privata del feretro e dove i familiari aventi titolo possono vegliare il proprio caro defunto. Anche in questo caso si pone però il problema di qualche familiare che sia escluso dal parteciparvi e quindi possa adire le vie giudiziarie per ottenere un risarcimento del danno subito.
Per cui è utile che la questione sia affrontata dal legislatore o si seguano criteri determinati dalla giurisprudenza dominante.
Art. 63.
1. I concessionari devono mantenere a loro spese, per tutto il tempo della concessione, in buono stato di conservazione i manufatti di loro proprieta'.
E, quindi, non si può fare un prolungamento della concessione, che determina un allungamento degli oneri manutentivi sulla tomba da parte del concessionario, se questi non è d'accordo.
Inoltre occorre evitare che vi siano danni erariali per il Comune, laddove intervengano oneri per lo stesso. Il che significa che la proroga della concessione a tempo determinato (che tecnicamente è un rinnovo di concessione per un certo periodo di tempo) deve essere onerosa e, per quanto sopra indicato, deve essere acquisito il parere favorevole del concessionario alla proroga e la verifica dell'avvenuto pagamento del canone concessorio di rinnovo. Si ritiene che la procedura corretta preveda la variazione del regolamento di polizia mortuaria comunale per individuare questa nuova procedura che non è un rinnovo ad istanza del concessionario, ma un rinnovo, su richiesta del concedente, ad un canone predeterminato e per una durata prefissata. La titolarità per la formazione della tariffa corrispondente a questo canone di rinnovo concessorio la stabilisce l'ìAmministrazione comunale, la prima volta per scelta di consiglio comunale, la seconda e successive con deliberazione di Giunta Municipale. Ovviamente i concessionari che non accettano il rinnovo non sono tenuti a darvi seguito, ma sono però tenuti a liberare il manufatto precedentemente concesso dalle spoglie mortali ivi contenute, con oneri a proprio carico.
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Una volta che si disponga dell'urna cineraria (infrangibile) e sigillata delle ceneri animali, queste possono essere trasportate in cimitero per la sepoltura.
Il comma 1 dell'articolo 21 stabilisce chi ha diritto di disporre la tumulazione in stesso luogo di sepoltura di umano e di sepoltura di urna cineraria di animale (defunto o, in difetto, suoi eredi). Attenzione, quindi: c'è da capire se la nipote della nonna è una sua erede!
Tecnicamente, in attesa della individuazione di specifico provvedimento comunale che chiarisca come comportarsi in tali casi, si ritiene che sia possibile, attraverso l'autorizzazione comunale alla tumulazione dell'urna cineraria animale nella tomba XY, dettare specifiche prescrizioni e cioé: a) l'urna deve riportare all'esterno e con chiarezza la dicitura: ceneri animali, cui si può far seguire o meno la dicitura "di pincopallina" o comunque del nome dell'animale.
Fondamentale è chiarire che l'urna contiene ceneri animali b) l'urna si ritiene debba essere chiusa e quindi sigillata.
c) il materiale di cui sia composta l'urna deve possedere le stesse garanzie per le urne cinerarie umane. Quindi il materiale deve essere resistente. In sostanza si utilizzano per analogia le stesse precauzioni previste per ceneri umane dall'articolo 2 comma 1 lettere e) del DM 1/7/2002.
"e) il collocamento delle ceneri in semplice urna, di materiale resistente, chiusa, riportante all'esterno nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto;"
Queste garanzie servono ad evitare che nel tempo NON ci possa essere confusione tra urne cinerarie di umani e di animali o anche mescolamento di ceneri.
Si tenga inoltre presente che l'urna di ceneri di animale è una "cosa" e non è tutelata da norme specifiche che invece si applicano alle urne cinerarie di umani (tra cui la tutela garantita anche da norme del codice penale, come l'art. 411).
La norma piemontese fa un passo avanti rispetto a quanto è già valevole in tutto il Paese, secondo la circolare SEFIT pn 4332 del 20/01/2015 "Possibilità di collocazione di contenitori ceneri animali in cimitero tradizionale".
Difatti ammette la collocazione dell'urna cineraria di animale nello stesso tumulo in cui sia già presente spoglia umana (cadavere, resto mortale, ossa o ceneri).
Infine riteniamo che l'autorizzazione alla tumulazione di urna cineraria di animali sia a titolo oneroso.
In assenza di tariffa distinta, si può applicare quella già esistente per tumulazione di urna cineraria umana in un tumulo.
Conclusivamente si è ritenuto di darLe risposta ad un quesito interessante più lettori, anche se in base ai criteri di questo sito questa sarebbe stata risposta a pagamento ad un quesito, in quanto posto da operatore professionale.
Ci auguriamo che possa aver apprezzato la nostra scelta. Sappia che è possibile, in via consulenziale, predisporre schema di norme comunali da seguire per casi come questo (in sostanza 1 o più articoli integrativi del regolamento di polizia mortuaria comunale vigente)
Giova qui ricordare:
l diritto di disporre delle spoglie mortali, noto come ius eligendi sepulchrum, è un diritto personalissimo che consente all'individuo di determinare il luogo e le modalità della propria sepoltura. Questo diritto prevale su qualsiasi pretesa dei congiunti e non è trasmissibile agli eredi. In assenza di una chiara volontà espressa dal defunto, la giurisprudenza italiana ha stabilito un ordine gerarchico tra i familiari per la decisione sul luogo di sepoltura. Ordine di priorità tra i familiari: Coniuge superstite: In mancanza di una disposizione del defunto, il coniuge ha la priorità nella scelta del luogo di sepoltura. Questo principio è stato affermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 22180 del 13 luglio 2022, che ha riconosciuto al coniuge superstite il diritto di scegliere il luogo di sepoltura in assenza di una volontà espressa dal defunto. Figli: Se il coniuge superstite è assente o rinuncia al diritto, la decisione spetta ai figli. La giurisprudenza ha riconosciuto che, in mancanza del coniuge, i figli sono i successivi aventi diritto a decidere sul luogo di sepoltura. Genitori: In assenza sia del coniuge che dei figli, il diritto passa ai genitori del defunto. Questo ordine di priorità è stato confermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 12143 del 23 maggio 2006, che ha stabilito che, in mancanza di una volontà espressa dal defunto, la scelta del luogo di sepoltura spetta ai congiunti più prossimi, seguendo l'ordine di parentela. Altri parenti: Se mancano coniuge, figli e genitori, la decisione spetta ai parenti più prossimi, seguendo l'ordine di parentela stabilito dal Codice Civile. È importante sottolineare che, in presenza di una volontà espressa dal defunto riguardo al luogo o alle modalità di sepoltura, questa prevale su qualsiasi decisione dei familiari. La volontà può essere manifestata in qualsiasi forma, anche verbalmente, purché sia chiara e univoca. La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 12143 del 23 maggio 2006, ha affermato che la volontà del defunto può essere manifestata in qualsiasi forma e può risultare anche indirettamente, in base ad elementi indiziari presuntivi. In caso di conflitto tra i familiari sulla scelta del luogo di sepoltura, e in assenza di una volontà espressa dal defunto, la questione può essere risolta in sede giudiziaria, tenendo conto dell'ordine di priorità sopra indicato e delle circostanze specifiche del caso.
Quindi è infondata la pretesa di imporre ad altre Regioni le proprie personalissime procedure di polizia mortuaria.
A nostro avviso l'autorizzazione di affido ceneri è rilasciato dal Comune dove materialmente l'urna sarà custodita in sito extra cimiteriale (domicilio privato).
Quindi non è detto che sia competenza del comune di decesso, ma lo è del Comune di custodia dell'urna affidata.
Il comune di decesso è invece competente a fini autorizzatori degli altri adempimenti amministrativi di polizia mortuaria (come la autorizzazione al trasporto ed alla cremazione).
Al momento non esiste nessuna "proprietà transitiva" da Regione a Regione per legittimare la condotta da Lei segnalata, che ritengiamo erronea.
Si conviene fermamente con Lei sull'estrema necessità di una legge quadro statale, con cui disciplinare almeno l'esercizio di quei diritti sociali e civili (cremazione in primis e suoi logici istituti corollario) garantiti, per Costituzione, indistintamente a tutti i cittadini italiani, quale ne sia la Regione di appartenenza.
Gli eredi, come ad esempio l'adottato in maggiore età, non sono per forza discendenti secondo jure sanguinis del de cuius, e gli atti di disposizione su salme, cadaveri, resti mortali, ossa e ceneri seguono sempre il criterio dello jus coniugii ed in subordine dello jus sanguinis, secondo il principio di poziorita' enunciato dall'Art. 79 DPR 285/90 o dalla stessa L. n. 130/2001, approvata dal Parlamento proprio in materia di cremazione, guarda caso.