Risoluzione, Ministero Finanze, 1995
Circolare allegata
Norme correlate:
Art 00 di Legge n. 262 del 1955
Risoluzione del Ministero delle Finanze n. 114 del 06.05.1995 Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni. Commissione per la manutenzione dei cimiteri di guerra dei caduti del Commonwealth. Assoggettabilità. Quesito. Con la nota sopradistinta codesta Commissione afferma di essere esente dall’applicazione, della tassa in oggetto in virtù delle disposizioni di cui all’art.10, comma 3, della legge 2 febbraio 1955, n.262, relativa all’approvazione ed esecuzione dell’Accordo tra l’Italia ed i Paesi del Commonwealth britannico per i cimiteri di guerra. Al riguardo va precisato che l’asserito esonero di codesta Commissione dalla tassa in oggetto non può trovare fondamento nell’indicato art. 10, comma 3, della legge n.262/1955, che, facendo esclusivo riferimento ai tributi (tasse, diritti e imposte) sui contratti, sulle locazioni, sull’occupazione di terre o fabbricati e sull’acquisto e il possesso di beni, configura un ambito di esonero tassativamente determinato. La riportata interpretazione risulta peraltro conforme al contenuto degli accordi o convenzioni internazionali in materia, che, quando prevedono un esonero fiscale generalizzato, escludono costantemente dalle esenzioni i tributi cui corrisponde la prestazione di un servizio (in particolare, ad es. convenzione sullo statuto delle forze armate NATO firmata a Londra il 19 giugno 1951, Protocollo sullo statuto dei Quartieri generali militari NATO firmato a Parigi il 28 agosto 1952 e ratificato con legge 30 novembre 1955, n.1338), nozione nella quale rientra senz’altro la tassa in oggetto, caratterizzata dall’intima correlazione tra il servizio reso ed il corrispondente obbligo posto a carico del soggetto che occupa o detiene immobili produttivi di rifiuti. Esclusa la possibilità di un esonero per i motivi sopra indicati, occorre evidenziare che il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani costituisce oggetto di una privativa comunale per cui, stante il divieto di abbandono dei rifiuti nell’ambiente, il produttore è tenuto in ogni caso ad avvalersene (artt.3 e 9 del D.P.R. 10.9.1982, n.915) e, di conseguenza, a corrispondere il tributo. Pertanto, qualora l’occupante o detentore di immobili produttivi di rifiuti si sottragga al conferimento al servizio pubblico affidando lo smaltimento dei propri rifiuti a ditte private o usando qualunque altro mezzo diretto all’eliminazione degli stessi, non può esimersi dal pagamento della tassa. A ciò va aggiunto che, anche nell’ipotesi di mancata o carente attivazione del servizio da parte dell’Ente locale nella zona di residenza dell’utente, il tributo risulta dovuto, ancorchè in misura ridotta secondo l’art.8 del D.L. 2.3.1989, n.66, convertito dalla legge 24.4.1989, n.144 fino al 1994 ed ai sensi dell’art.59, comma 2, secondo periodo, del D.leg.vo 15 novembre 1993, n.507, a decorrere dal 1995 in base al disposto dell’art.79, comma 3, del citato D.Leg.vo 507/93.