Risoluzione, Ministero Finanze, 1999
Risoluzioneallegata
Norme correlate:
Art 6 di Decreto Legislativo n. 22 del 97
Art 7 di Decreto Legislativo n. 22 del 97
Risoluzione del Ministero delle Finanze n. 16 del 09.02.1999 Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Assimilazione comunale. Avvio al recupero dei rifiuti assimilati. Effetti. Con la nota sopradistinta, si chiede di conoscere, in relazione a domande di detassazione delle superfici produttive di rifiuti avviati al recupero, quale sia l’esatta portata della esclusione dalla privativa comunale prevista dall’art. 21, comma 7, del D.Leg.vo n. 22/97, ed in particolare se la predetta disposizione comporti la mera esclusione dall’obbligo di conferimento o anche l’esonero dal pagamento della tassa sulle superfici produttive dei rifiuti predetti ovvero esenzione dell’intera attività economica, esclusione quest’ultima che sarebbe plausibile soltanto se l’espressione “attività di recupero” si intendesse riferita alle sole imprese aventi come oggetto sociale tale attività. Al riguardo va rilevato che l’esonero dalla privativa comunale, previsto dall’art. 21, comma 7, sopracitato, non può essere circoscritto ai rifiuti delle imprese che svolgono l’attività di recupero, ma va riferito al regime da riservare a tutti i rifiuti che sono oggettivamente ed effettivamente avviati ad attività di recupero direttamente da parte dell’operatore economico, semprechè si tratti di rifiuti espressamente assimilati con apposita deliberazione comunale adottata ai sensi dello stesso art. 21, comma 2, lett. h) del D.Leg.vo n. 22/97 e sulla base della deliberazione interministeriale 27.7.1884 tuttora operante in forza dell’art. 57, comma 1, del predetto decreto legislativo salve alcune ulteriori limitazioni previste dalla nuova normativa sui rifiuti richiamata nella circolare n. 119/E del 7.5.1998. L’esonero dalla privativa comunale per avvio al recupero: 1) non può essere previsto a priori in sede di assimilazione ma è determinato in concreto dal successivo verificarsi della condizione dell’effettivo e documentato avvio al recupero dei rifiuti presso soggetti autorizzati, che abbiano controfirmato il formulario di identificazione o in mancanza altro idoneo documento ai sensi dell’art. 10, comma 3, lett. b) e dell’art. 49, comma 14, del citato D.Leg.vo n. 22/97 (per i rifiuti urbani provenienti da raccolta differenziata pubblica, assoggettati a recupero presso insediamenti industriali in base agli accordi di programma di cui all’art. 22, l’esonero dalla privativa riguarda la sola attività di recupero); 2) comporta l’esclusione dall’obbligo di conferire al servizio pubblico i rifiuti assimilati avviati al recupero e conseguentemente il diritto ad una riduzione a consuntivo della tariffa-tributo (e, a decorrere dal 2000, della tariffa-corrispettivo: art. 49, comma 14 citato) come già chiarito fin dal 1994 con la circolare n. 95/E del 22 giugno 1994 (riferita però ai residui allora non qualificati come rifiuti) e ribadito con le circolari n. 268/E del 1995 e n. 119/E del 1998; 3) non comporta invece la prospettata detassazione ai sensi dell’art. 62, comma 3, del D.Leg.vo n. 507/93 delle superfici produttive dei rifiuti assimilati in quanto non si tratta di rifiuti speciali fin dall’origine ed il regime di rifiuto assimilato continua ad operare ad ogni effetto per i produttori, che non avviano al recupero i rifiuti del medesimo tipo e che pertanto sono tenuti a conferirli senza riduzione tariffaria al servizio pubblico per lo smaltimento ovvero per la raccolta differenziata ed il recupero cui sono obbligati anche i comuni ai sensi degli artt. 21, 24, 37 e 39 del D.Leg.vo n. 22/97. La misura della riduzione va disciplinata da una norma regolamentare (come più volte ribadito fin dal 1994), non potendo il funzionario responsabile del tributo direttamente determinare la riduzione della tariffa in base ad un criterio meramente proporzionale alla quantità e qualità dei rifiuti assimilati avviati al recupero direttamente dall’operatore (criterio che incide limitatamente alla quota variabile della futura tariffa), in quanto occorre tener conto dei costi fissi e generali del servizio e dei costi dei servizi collettivi o comuni coperti dalla tassa ed in futuro dalla tariffa (ad es. spazzamento della viabilità pubblica, del verde pubblico e dei cimiteri, dei costi di manutenzione delle discariche esaurite e di finanziamento dell’investimento nonché dell’attività di controllo sulla gestione ai sensi degli artt. 6,7, e 49 del D.Leg.vo n. 22/97). Tali costi rimangono, sia pure in parte, a carico degli operatori, anche se in ipotesi dimostrino di aver avviato al recupero tutti i rifiuti assimilati (ottenendo la riduzione della tassa e in futuro quantomeno l’esonero completo della quota variabile della futura tariffa) oltre alla gestione in proprio degli eventuali rifiuti speciali e pericolosi. Infine la determinazione a consuntivo della riduzione spettante comporta lo sgravio o il rimborso dell’eccedenza di tassa (ed in futuro, di tariffa) iscritta presuntivamente a ruolo o comunque riscossa nei confronti degli operatori ma successivamente risultante non dovuta.