Circolare Ministero Sanità n. 66 del 24/07/1978 – Regolamento di polizia mortuaria. DPR 21.10.1975, n. 803. Interpretazione degli artt. 4 e 8

Circolare, Ministero Sanità, 1978
Circolare allegata

Norme correlate:
Art capo01 di Decreto Presidente Repubblica n. 285 del 90
Art capo02 di Decreto Presidente Repubblica n. 285 del 90

Circolare del Ministero della Sanità 400/4/9l n. 66 del 24/07/1978 REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA. DPR 21.10.1975, N. 803. INTERPRETAZIONE DEGLI ARTT. 4 E 8. Gli articoli 4, quinto comma e 8 del regolamento di polizia mortuaria (D.P.R. 21/10/1975), relativi rispettivamente all’accertamento del decesso ed al periodo di osservazione sono stati oggetto di richiesta di parere per l’importanza notevole che assumono, soprattutto se esaminati alla luce di quanto previsto dalla vigente legislazione in materia di prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico (art. 2 legge 2/12/1975, n. 644). Avuto riguardo alla rilevanza che dal richiesto parere può derivare a tutta la materia ed al fine di fornire indirizzi uniformi per tutto il territorio nazionale, si è ritenuto di investire della questione il Consiglio Superiore di Sanità. Il predetto Alto Consesso, rilevato che con la espressione “apparecchi e strumenti” si è inteso riferirsi all’elettrocardiografo e che, la durata della registrazione deve essere protratta per non meno di venti minuti primi, ha espresso il parere che “lo esame necroscopico potrà essere eseguito immediatamente dopo i risultati dell’esame elettrocardiografico e così i prelievi di organi a scopo di trapianto” il che non può essere applicato nei casi di soggetti in rianimazione con lesioni cerebrali primitive, per i quali valgono le norme contenute nella legge relativa. Di tanto si portano a conoscenza le SS.LL. perché vogliano darne comunicazione agli Enti interessati.

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