Circolare Ministero Sanità n. 10 del 31/07/1998 – Regolamento di polizia mortuaria, approvato con d.p.r. 10 settembre 1990, n.285: circolare esplicativa

Circolare, Ministero Sanità, 1998
Circolare allegata

Norme correlate:
Art capo16 di Decreto Presidente Repubblica n. 285 del 90
Art capo17 di Decreto Presidente Repubblica n. 285 del 90

Circolare del Ministero della Sanità 31/07/1998 n. 10 REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA, APPROVATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 SETTEMBRE 1990, N.285: CIRCOLARE ESPLICATIVA. A tutte le Amministrazioni Comunali A tutte le Comunità Montane Ai Prefetti della Repubblica e, per conoscenza: Al Ministero dell’Interno Al Ministero di Grazia e Giustizia Ai Commissari di Governo nelle Regioni a Statuto ordinario Al Commissario dello Stato nella Regione Sicilia Al rappresentante del Governo nella Regione Sardegna Al commissario di Governo nella Regione Friuli – Venezia Giulia Al Presidente della Commissione di coordinamento nella Valle d’Aosta Ai Commissari di Governo nelle Province Autonome di Trento e Bolzano Agli Assessori Regionali alla Sanità delle Regioni a statuto ordinario e speciale Agli Assessori provinciali alla Sanità di Trento e Bolzano All’Associazione Nazionale Comuni Italiani All’Istituto Superiore di Sanità Pervengono a questo Ministero quesiti circa il trattamento dei resti mortali che si rinvengono in occasione di esumazioni ordinarie ed estumulazioni. Poiché la consistenza del fenomeno è divenuta rilevante si ritiene, con la presente circolare, di fornire indirizzi operativi nelle more di una organica revisione del D.P.R. 10/9/1990 n.285. 1. Definizione Si definisce “resto mortale” il risultato della completa scheletrizzazione di un cadavere ovvero, per salme inumate, l’esito della trasformazione delle stesse allo scadere del turno almeno decennale di rotazione per effetto di mummificazione o saponificazione e, per salme tumulate, l’esito della trasformazione allo scadere di concessioni della durata di oltre venti anni per effetto di corificazione. 2. Trattamenti consentiti all’esumazione ordinaria Fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell’art.85 del D.P.R. 285/90, nel caso di non completa scheletrizzazione della salma, il resto mortale potrà: a) permanere nella stessa fossa di originaria inumazione del cadavere; b) essere trasferito in altra fossa (campo indecomposti) in contenitori di materiale biodegradabile; c) essere avviato, previo assenso degli aventi diritto, a cremazione in contenitori di materiale facilmente combustibile. Sull’esterno del contenitore dovrà essere riportato nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto esumato. Per i resti mortali da reinumare è consentito addizionare direttamente sui resti mortali stessi e/o nell’immediato intorno del contenitore, particolari sostanze biodegradanti, capaci di favorire i processi di scheletrizzazione interrotti o fortemente rallentati da mummificazione o saponificazione, purché tali sostanze non siano tossiche o nocive, né inquinanti il suolo o la falda idrica. Il tempo di reinumazione viene stabilito in: – 5 anni nel caso non si ricorra a sostanze biodegradanti; – 2 anni nel caso si faccia ricorso all’impiego di dette sostanze biodegradanti. 3. Trattamenti consentiti all’estumulazione Ai sensi dell’art.86 del D.P.R. 285/90 sussistono diverse possibilità: a) Estumulazione effettuata dopo 20 anni dalla tumulazione: il resto mortale deve essere inumato, dopo avere creato le condizioni per facilitare la ripresa dei fenomeni di scheletrizzazione, anche con sostituzione delle casse originarie con un contenitore di materiale biodegradabile e con l’eventuale addizione delle sostanze di cui al paragrafo 2. b) Estumulazione effettuata prima di 20 anni dalla tumulazione. Il resto o il cadavere deve essere inumato seguendo quanto specificato al punto a) che precede, fatto salvo il periodo di inumazione che ordinariamente è stabilito in 10 anni, per effetto dell’obbligo di cui all’art.86/3 del D.P.R. 285/90. E’ altresì consentita la tumulazione nella stessa o in altra sepoltura. In tal caso è d’obbligo il ripristino delle condizioni di impermeabilità del feretro quando il personale dell’ASL che sovrintende alle operazioni cimiteriali constati che le condizioni della salma, per presenza di parti molli, siano tali da prescrivere il cosiddetto “rifascio”. E’ consentito addizionare al resto mortale particolari sostanze favorenti la scheletrizzazione, come già specificato al paragrafo 2. 4. Cremazione di cadaveri di persone decedute dopo l’entrata in vigore del D.P.R.10/09/1990 n.285 (26/10/1990) precedentemente inumati o tumulati E’ consentita seguendo le procedure di cui all’art.79 del D.P.R. 285/90. 5. Cremazione di resti mortali La cremazione di resti mortali è ammessa quando il decesso sia avvenuto dopo l’entrata in vigore del D.P.R. 285/90, previa acquisizione dell’assenso del coniuge o, in mancanza, il parente più prossimo secondo anche quanto stabilito al paragrafo 15 della precedente circolare n.24 del 24/6/93. Quando vi sia disinteresse da parte dei familiari alle operazioni di esumazione ordinaria e il Sindaco, con pubbliche affissioni, abbia provveduto ad informare preventivamente la cittadinanza del periodo di loro effettuazione e del trattamento prestabilito dei resti mortali (reinumazione o avvio a cremazione), il disinteresse è da valere come assenso al trattamento stesso. E’ consentita altresì la cremazione di resti mortali di persona deceduta prima della entrata in vigore del D.P.R. 285/90, purché venga richiesta dal coniuge o, in sua assenza, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile. Per la cremazione di resti mortali rinvenuti allo scadere del periodo di ordinaria inumazione (10 anni nel caso di cui all’art.82/1 e 5 anni nel caso di cui all’art.86 commi 2 e 3), non è necessaria la documentazione di cui ai commi 4 e 5 dell’art.79 del D.P.R. 285/90. 6. Cremazione di resti ossei La cremazione di resti ossei è consentita qualora siano consenzienti i familiari. Le ossa vengono introdotte nel crematorio dentro un contenitore facilmente combustibile, con l’asportazione preventiva della cassetta di zinco. Per le ossa contenute in ossario comune è il Sindaco a disporre per la cremazione. 7. Tempi ordinari di inumazione di cadaveri Si richiama l’attenzione dei Sindaci, cui compete l’ordine e la vigilanza dei cimiteri (art.51/1) e dei Direttori sanitari delle AA.SS.LL., che controllano il funzionamento dei cimiteri e propongono ai Sindaci i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio (art.51/2), sulla opportunità di verificare nei cimiteri comunali, nei cimiteri particolari, nelle aree concesse a privati ed a enti, che il turno di inumazione di cadaveri sia non inferiore a quello stabilito in via ordinaria a 10 anni, o a quello minimo di 5 anni ricorrendo le condizioni e con le procedure autorizzatorie di cui al comma 3 dell’art.82 del D.P.R. 285/90. 8. Usanze funebri in reparti speciali entro i cimiteri Nel caso di aree cimiteriali destinate a sepoltura dei cadaveri di professanti un culto diverso da quello cattolico, il tempo ordinario di inumazione è di 10 anni. Laddove siano richiesti periodi superiori (talune usanze non prevedono esumazione ordinaria) occorre concedere, in via onerosa per i richiedenti, l’area per una durata non superiore a 99 anni, rinnovabile. Per le professioni religiose che lo prevedano espressamente, è consentita la inumazione del cadavere avvolto unicamente in lenzuolo di cotone. Per il trasporto funebre è d’obbligo l’impiego della cassa di legno o, nei casi stabiliti, la duplice cassa, di legno e zinco. Il Sottosegretario di Stato Sen. Monica BETTONI

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