Circolare, Ministero Interno, 1997
Circolare allegata
Norme correlate:
Art 6 di Legge n. 127 del 97
Art 1 di Legge n. 127 del 97
Art 132 di Regio Decreto n. 262 del 1942
Art 51 di Legge n. 142 del 90
Art 53 di Legge n. 142 del 90
Circolare del Ministero dell’Interno n. 18 del 15.07.97 Normativa immediatamente applicabile della legge 15 maggio 1997, n.127 L’art. 17, commi da 67 a 86, della legge 15 maggio 1997, n. 127, reca la nuova disciplina in materia di stato giuridico dei segretari comunali e provinciali, la cui entrata a regime è subordinata alla emanazione del regolamento di attuazione previsto dal comma 78. Tuttavia, alcune disposizioni fra quelle citate sono di immediata applicazione – commi 6, 85 e art. 6 comma 10 – e riguardano, in larga parte, una rivisitazione delle funzioni svolte dal segretario comunale nell’ambito dell’ente locale, risultando potenziata quella di garante dell’azione amministrativa dell’ente, globalmente intesa. Tale riforma tende a rappresentare il segretario comunale – come i dirigenti del comune – quale figura legata al sindaco da un rapporto fiduciario, con la conseguenza che la relativa funzione non sarà più di controllo della legittimità dei singoli atti, bensì di collaborazione anche propositiva, nei confronti di tutta l’amministrazione comunale, affinché l’azione svolta dall’ente sia conforme ai principi posti dall’ordinamento giuridico per il raggiungimento degli scopi prefissati dagli amministratori. La cessata funzione di collaborazione e assistenza giuridico-amministrativa si inserisce in un discorso più ampio sull’azione amministrativa iniziato dal legislatore con l’art.1 della legge 7 agosto 1990. n. 241, laddove, nel delineare una nuova concezione di “azione amministrativa”, non più legata all’adozione di singoli atti, ma vista nel suo complesso e finalizzata al raggiungimento degli obiettivi di cura del pubblico interesse, ha stabilito che la stessa deve essere esercitata secondo criteri di economicità ed efficacia, in attuazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione. Orbene, l’attività del segretario comunale, nel nuovo ordinamento, è diretta proprio ad assicurare che la “cosa pubblica” sia gestita in conformità a tali criteri, non più in un ottica di controllo dei singoli atti, bensì di collaborazione con gli organi dell’ente, nel rispetto delle norme – sia statali che locali – poste dall’ordinamento giuridico. Tale funzione verrà svolta non soltanto nei confronti degli organi politici – monocratici e collegiali – ma anche degli organi burocratici, quali i dirigenti dell’ente. Dal punto di vista contenutistico, le funzioni di assistenza e collaborazione comprendono qualsiasi tipo di attività idonea al fine di garantire il rispetto dei criteri suddetti:; esse saranno esercitate non solo a richiesta degli organi istituzionali, ma anche su iniziativa del segretario e potranno essere esternate con qualsiasi forma, pure quella scritta. In tale ottica, il legislatore ha voluto attribuire al segretario una parte attiva in occasione delle riunioni degli organi collegiali, durante le quali la funzione di verbalizzazione viene ad assumere un aspetto secondario rispetto a quella consultiva, referente e di assistenza. Il segretario, pertanto, potrà intervenire sia nella fase procedimentale di formazione degli atti, sia nella fase decisionale, a richiesta o di propria iniziativa, a proposito di tutti gli aspetti giuridici legati ad un più efficace raggiungimento del fine pubblico. L’intervenuta abrogazione delle disposizioni sul parere di legittimità non preclude che il segretario possa sempre esprimersi in sede consultiva, indicando, se del caso, misure alternative per rendere legittima l’azione amministrativa. L’espressione del parere manterrà tuttavia la sua obbligatorietà, qualora l’ente, in sede di autodeterminazione normativa, ovvero il sindaco, nell’esercizio del potere di direzione, lo richiedano. Accanto alle funzioni cui si è accennato, il legislatore ha mantenuto al segretario comunale quella di vertice della burocrazia comunale, affidandogli la sovraintendenza ed il coordinamento dell’attività dei dirigenti. La norma subordina, tuttavia, l’esercizio di tale funzione alla mancata nomina, da parte del sindaco, del direttore generale, figura istituita dal comma 10 dell’art. 6 della legge n, 127/1997 in argomento (che ha introdotto l’art. 51- bis della legge 8 giugno 1990, n. 142) per i comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, ovvero per quelli con popolazione inferiore che stipulino convenzioni all’uopo. Al direttore generale vengono affidate, in tali ipotesi, quali funzioni tipiche, l’attuazione degli obiettivi dell’ente e lasovraintendenza alla gestione dell’ente stesso con direzione deidirigenti. In tale evenienza il sindaco dovrà, a mente del comma 68 dell’art. 17 della legge n. 127/1997, disciplinare i rapporti tra il segretario e il direttore generale, considerato il primo quale garante della legittimità, economicità ed efficacia dell’azione amministrativa e il secondo responsabile dell’attività gestionale in ordine al raggiungimento degli obiettivi dell’ente. Il sindaco peraltro – indipendentemente dalle dimensioni dell’ente – può avvalersi della facoltà prevista dal comma 4 dell’art. 51-bis della legge n. 142/1990 e attribuisce al segretario le funzioni di direttore generale, nel qual caso anche le attività gestionali faranno capo al segretario, con connessa responsabilità per l’eventuale mancato raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 72 dell’art. 17 della legge n. 127/1997. E’ evidente che, laddove non venga nominato il direttore generale, ovvero non ne vengano affidate le funzioni al segretario comunale, le relative attività verranno ripartite tra segretario (coordinamento e sovraintendenza dell’attività dei dirigenti) e dirigenti dell’ente (attuazione degli obiettivi e dei programmi) a mente del comma 2 dell’art. 51 della legge n. 142/1990, così come introdotto dall’ art. 6, comma 2, della legge n. 127/1997. Il legislatore ha inteso, inoltre ì, lasciare alla autonoma determinazione dell’ente, espressa nello statuto nei regolamenti o attraverso le ulteriori direttive del sindaco, la facoltà di attribuire al segretario tutte le funzioni ritenute opportune: lettera c) del comma 68 dell’art. 17 della legge n.127/1997. Sono da considerare confermate, peraltro, le attività che il segretario già svolge in virtù di norme particolari emanate anteriormente alla legge n. 127/1997. Elementi di novità concernono anche l’attività rogatorio del segretario comunale; il contenuto della relativa potestà è stato aggiornato dalla lettera b) del comma 68 dell’art. 17 della legge n. 127/1997, che ha, quale effetto, l’abrogazione degli artt. 87 e 89 del testo unico delle leggi comunali e provinciali approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, e l’ampliamento della funzione di cui trattasi. La potestà rogatoria, in passato riferita alle sole ipotesi previste dall’art. 87 del testo unico delle leggi comunali e provinciali e subordinata alla richiesta dell’ente locale espressa con atto collegiale, incontra ora soltanto due limiti: che si tratti di fattispecie contrattuale riconducibile alla nozione di cui all’ art. 1321 del codice civile e che l’ente locale sia una delle parti contraenti. Ne restano esclusi tutti gli altri unilaterali (ad esempio la donazione) ovvero le scritture private, per i quali il segretario può procedere soltanto alla autenticazione delle sottoscrizioni quando gli atti medesimi siano resi o stipulati nell’interesse dell’ente stesso. Si evidenzia, a tale riguardo, che non essendo stata modificata la tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604 – che, al n. 4, consente la riscossione, dei C.D. ” diritti di rogito” solo se collegati all’attività rogatoria del segretario e in presenza delle condizioni previste dalla tabella medesima, cioè il preventivo espletamento di gara pubblica e la ricorrenza di fattispecie contrattuali tassativamente previste – , occorrerà caso per caso verificare se, a fronte della prestazione rogatoria del segretario, sussista il diritto dell’ente alla esazione dei ” diritti di rogito”. In ordine, infine, alla interpretazione del comma 86 dell’art. 17 della legge n. 127/1997, recante l’abrogazione dell’art. 52 della legge n. 142/1990, si rinvia alla circolare n. 15/1997 inviata alle SS.LL. in data 19 giugno 1997.