Circolare, Ministero Interno, 1997
Circolare allegata
Norme correlate:
Art 2 di Legge n. 127 del 97
Art 3 di Legge n. 127 del 97
Art 1 di Legge n. 127 del 97
Art 1 di Legge n. 127 del 97
Circolare del Ministero dell’Interno n. 52 del 15/07/1997 Legge 15 maggio 1997, n. 127, recante “Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo” AI PREFETTI DELLA REPUBBLICA LORO SEDI AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI TRENTO TRENTO AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI BOLZANO BOLZANO AL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D’AOSTA AOSTA e, p.c.: – ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – Dipartimento della Funzione Pubblica Gabinetto ROMA – ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – Dipartimento della Funzione Pubblica Servizio Ispettivo ROMA – AL GABINETTO DEL SIG. MINISTRO SEDE – ALLA DIREZIONE GENERALE DELL’AMMINISTRA-ZIONE CIVILE SEDE 1. Il 17 maggio 1997 è stata pubblicata, nel supplemento ordinario n. 98/L alla Gazzetta ufficiale della Repubblica, la legge 15 maggio 1997, n. 127, entrata in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione. Il provvedimento introduce un complesso di disposizioni di varia natura – di cui talune di immediata applicazione, altre di rinvio a successive discipline attuative – le quali toccano, precipuamente, i temi della semplificazione e dello snellimento delle procedure amministrative, nonché della riforma di una serie di istituti di interesse per gli enti locali. Di particolare rilievo ai fini della razionalizzazione e della accelerazione dei procedimenti sono le disposizioni recate dagli articoli 2 e 3, in tema di certificazione e di sottoscrizione degli atti diretti alla pubblica amministrazione – per le quali si fa espresso riferimento ai contenuti della circolare MIACEL n. 11 (97), Prot. n. 09705199-15100/4571, diramata in pari data dallaDirezione generale dell’amministrazione civile – nonché dall’art. 17 in materia di procedimento amministrativo. Esse, infatti, mirano ad agevolare i rapporti del cittadino con gli uffici pubblici, riducendo gli oneri posti a suo carico per adempimenti veramente formali. Ulteriori disposizioni di particolare interesse per i benefici che le stesse sono suscettibili di indurre nei rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione, sono recate dall’art. 12 in materia di alienazione di immobili di proprietà pubblica e dall’art. 17 in materia di conferenze di servizi e di accordi di programma. Risulta, per ciò stesso, evidente la necessità di garantire una puntuale, generalizzata, tempestiva e corretta applicazione della nuova disciplina. 2. Tutto ciò premesso, previe le opportune intese intercorse con il servizio ispettivo del Dipartimento della funzione pubblica, si richiama l’attenzione delle SS.LL. sulla opportunità che la normativa formi oggetto di approfondito esame in seno ai Comitati provinciali della pubblica amministrazione, presso i quali potrà essere utilmente esperita una prima verifica dello stato di attuazione delle norme dei criteri operativi adottati dai vari uffici periferici in correlazione alle modifiche sopravvenute, nonché delle problematiche applicative eventualmente emergenti. L’iniziativa varrà in tal senso a favorire, attraverso un proficuo confronto sugli aspetti di più spiccato interesse, la proposizione di ipotesi solutive comuni, nonché l’avvio di forme collaborative che assicurino azioni coerenti particolarmente nelle ipotesi in cui le connessioni procedimentali implichino il coinvolgimento di più amministrazioni. Contestualmente, le SS.LL. vorranno avviare ogni opportuno intervento volto a richiamare l’attenzione dei Sindaci e dei rappresentanti delle amministrazioni locali sui contenuti innovativi della legge e sul rilievo che la disciplina riveste ai fini di un miglioramento dei servizi all’utenza. Ove se ne ravvisi l’esigenza, potrà risultare utile l’attivazione di iniziative mirate a fornire agli enti interessati – nelle forme ritenute più idonee – un supporto collaborativo utile a superare l’insorgere di difficoltà. Qualora dalle risultanze delle sedute del Comitato o da qualsiasi altra fonte emergano casi di disapplicazione delle disposizioni in esame, le SS.LL. valuteranno le iniziative da assumere al fine di pervenire ad un rapido superamento della condizione riscontata, previa verifica della cause determinanti. A tal fine si richiamano le disposizioni recate dal comma 4 dell’art. 17 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, circa la possibilità che il comitato disponga ispezioni o, comunque, impartisca direttive per eliminare gli effetti delle carenze riscontrate. Le SS.LL. avranno, altresì, cura di segnalare i casi di persistente disapplicazione delle norme al fine di consentire, in presenza di particolari situazioni di gravità, interventi di verifica in loco da parte dell’ispettorato del Dipartimento della funzione pubblica. 3. Si confida nella particolare sollecitudine con la quale le SS.LL. vorranno assumere le opportune iniziative di competenza, per garantire il raggiungimento delle finalità di semplificazione dell’azione amministrativa che sono nelle particolari aspettative del cittadino e che riflettono un fondamentale indirizzo governativo nel quadro complessivo dell’azione di ammodernamento della pubblica amministrazione. Si resta in attesa di ricevere i verbali delle sedute dei comitati convocati per le specifiche finalità, nonché la documentazione relativa alle ulteriori iniziative assunte nei sensi indicati nella presente circolare. Analogamente la stessa documentazione dovrà essere altresì trasmessa al nominato servizio ispettivo del Dipartimento della funzione pubblica. pubblica. IL MINISTRO: Napolitano