Risoluzione Ministero Finanze n. 501398 del 06/12/1973 – IVA. Esenzioni. Servizi di onoranze funebri

Risoluzione, Ministero Finanze, 1973
Risoluzione allegata

Norme correlate:
Art 1 di Decreto Presidente Repubblica n. 633 del 19720

Risoluzione del Ministero delle Finanze n. 501398 del 06/12/1973 Ministero delle Finanze Tasse e Imposte Indirette sugli Affari IVA. ESENZIONI. SERVIZI DI ONORANZE FUNEBRI. Con istanza diretta alla scrivente la Federazione in oggetto – premesso che rappresenta, a livello nazionale, le imprese di pompe funebri – ha chiesto taluni chiarimenti in ordine all’applicazione dell’I.V.A. Innanzitutto giova premettere che, attesa l’ampia dizione della norma, l’esenzione prevista per i “servizi di pompe funebri” dal punto 13 dell’art. 10 del D.P.R. 26.10.1972, n. 633, si deve applicare oggettivamente a tutti i servizi effettuati dall’impresa attinenti all’inumazione del defunto quali, ad esempio, il compimento delle pratiche e denunce municipali, l’allestimento della camera ardente, il trasporto del feretro, la cerimonia funebre in chiesa, le varie operazioni compiute al cimitero ecc. È evidente, peraltro, che l’esenzione, prevista dal surrichiamato art. 10, n. 13 del D.P.R. n. 633, compete per tutte le prestazioni rese dall’impresa di pompe funebri nei confronti dei propri clienti e non anche per gli acquisti a monte di beni e servizi fatti dall’impresa stessa, quale che sia la loro destinazione. In questo senso si deve intendere risolto il quesito circa l’assoggettabilità al tributo delle prestazioni di servizi rese da un’impresa ad un’altra. Per quanto riguarda, poi, le somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte a nome e per conto del committente si fa presente che tali somme sono, ai sensi dell’art. 15, n. 3 del citato D.P.R. n. 633, escluse dalla base imponibile purché regolarmente documentate. Circa gli obblighi da osservare si richiama il disposto della circolare n. 70 dell’8.11.1973, prot. n. 502886, con la quale è stato consentito, fino a quando la materia non troverà definitiva disciplina, che i soggetti i quali esercitino esclusivamente attività esenti dall’imposta ai sensi dell’art. 10, primo comma, del citato D.P.R. n. 633 si avvalgano delle semplificazioni previste dagli artt. 22 e 24 del decreto stesso. Pertanto, tali soggetti non sono tenuti all’emissione della fattura e devono annotare i corrispettivi relativi alle effettuate operazioni con le modalità e nei termini previsti dall’art. 24. Si precisa al riguardo che, per le operazioni in questione, il cliente che sia soggetto d’imposta non è tenuto all’osservanza della disposizione di cui all’art. 31 relativa all’obbligo di chiedere la fattura, ma che detto documento, se richiesto, deve essere rilasciato. Inoltre, nell’accennata ipotesi, non sussiste l’obbligo della presentazione delle dichiarazioni mensili o trimestrali né di quella annuale; resta fermo, invece, l’obbligo di numerare in ordine progressivo le fatture di acquisto e le bollette d’importazione e di annotarle nel registro di cui all’art. 25. Qualora i soggetti che effettuano le dette operazioni esenti dovessero effettuare occasionalmente anche qualche operazione imponibile (ad es. cessioni di beni strumentali), i medesimi sono tenuti ad emettere fatture assoggettate all’IVA e ad annotarle nel suindicato registro dei corrispettivi separatamente dalle operazioni esenti, tenendo distinto il corrispettivo e l’ammontare dell’imposta, nonché a presentare le dichiarazioni mensili o trimestrali relativamente al periodo in cui sono state effettuate le operazioni imponibili; in tale ipotesi resta fermo l’obbligo di presentare anche la dichiarazione annuale.

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