Circolare Ministero Interno n. 2 del 14/08/1997 – Integrazioni alla circolare n. 1 del 15 luglio 1997, concernente problematiche interpretative della legge 15 maggio 1997, n. 127, in tema di gestione del personale degli enti locali

Circolare, Ministero Interno, 1997
Circolare allegata

Norme correlate:
Art 6 di Legge n. 127 del 97

Circolare del Ministero dell’Interno n. 2 del 14/08/97 Integrazioni alla circolare n. 1 del 15 luglio 1997, concernente problematiche interpretative della legge 15 maggio 1997, n. 127, in tema di gestione del personale degli enti locali Ai prefetti della Repubblica Al presidente della giunta regionale della Valle d’Aosta Al commissario del Governo nella provincia di Trento Al commissario del Governo nella provincia di Bolzano e, per conoscenza: Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Segretariato generale Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della funzione pubblica Ai commissari del Governo nelle regioni a statuto ordinario Al Ministero del tesoro Ragioneria generale dello Stato I.G.O.P. All’assessorato regionale agli enti locali Regione Sicilia Al rappresentante del Governo nella regione Sardegna Al commissario del Governo nella regione FriuliVenezia Giulia Al presidente della commissione di coordinamento della Valle d’Aosta All’ANCI All’UPI All’UNCEM Con circolare n. 1 del 15 luglio 1997 sono stati forniti alcuni criteri di lettura in ordine alle nuove disposizioni sulla gestione del personale degli enti locali, contenute nella legge n. 127. Si ritiene utile, al riguardo, precisare ed integrare alcuni aspetti interpretativi ivi considerati, sui quali sono pervenute numerose richieste di chiarimenti. Il primo aspetto riguarda la portata della disposizione contenuta nell’ultimo periodo del comma l dell’art. 6. Occorre ribadire, in proposito, che il meccanismo posto in essere dall’art.6 va considerato, a tutti gli effetti, come rafforzativo della contrattazione collettiva, poiché pone limiti alla potestà regolamentare, che deve essere esercitata, nelle materie di propria competenza, senza determinare di disapplicazione dei contratti collettivi. Ciò vale sia nelle materie oggetto di riserva di legge (cioè in quelle in cui la potestà regolamentare deriva direttamente da precise disposizioni legislative), sia, a maggior ragione, quando l’esercizio della potestà di regolamentazione dovesse esercitarsi su aspetti non riservati alla legge ma potenzialmente capaci di interferire su discipline contrattuali. In questo senso, il richiamo al comma 2bis dell’art. 2 del decreto legislativo n. 29/1993, contenuto nell’ultimo periodo della disposizione in argomento, assume una valenza di tutela della sfera contrattuale, che, in caso di transitoria interferenza da parte di regolamenti, riacquista pienezza al momento del successivo contratto collettivo, fatta salva l’ipotesi, prevista dal citato comma 2bis, di leggi ordinarie le quali prevedano espressamente che una determinata materia resti disciplinata da fonte non contrattuale. Chiarita la linea di demarcazione e di reciproca salvaguardia tra sfera regolamentare e sfera contrattuale, restano da precisare alcuni aspetti connessi alla fase di prima applicazione della disposizione contenuta nel comma 3 dell’art. 6 in esame, riguardante 1’attribuzione di funzioni gestionali ai responsabili degli uffici e dei servizi, nel caso di mancanza di figure di qualifica dirigenziale. Vi è da riconoscere che le indicazioni scaturite dalla sopravvenuta norma in esame finalizzate a realizzare un decisivo recupero di efficienza di gestione hanno innovato il quadro delle attribuzioni di particolari posizioni apicali, ponendo l necessità di un nuovo raccordo con l’attuale sistema ordinamentale, ancorato a rigide articolazioni in qualifiche funzionali. L’assunzione di responsabilità, in mancanza di specifici requisiti soggettivi (titoli di studio) od oggettivi (qualifica adeguata), costituisce indubbiamente una difficoltà operativa che gli enti possono eliminare o ridurre, attivando i diversi strumenti previsti dalla normativa vigente in materia. Pertanto, sarà possibile la trasformazione dei posti apicali nelle ipotesi previste dalle disposizioni contrattuali in vigore (art. 5, comma 21, del decreto del Presidente della Repubblica n. 268/1987; art. 33, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 333/1990), nonché il ricorso a convenzionamenti con altri enti ovvero la tempestiva copertura delle vacanze con personale qualificato utilizzando, ad esempio, l’applicazione del comma 5 dcll’art., 51 della legge n. 142/1990. Per quanto riguarda il comma 17, si ribadisce che le difformità sanabili mediante l’adozione delle procedure nello stesso indicate, non possono che riguardare tutti egli atti di inquadramento nei quali si sia riscontrata inequivocabilmente un’errata applicazione del contratto di riferimento, ossia del decreto del Presidente della Repubblica n. 347/1983, nonché delle successive variazioni del medesimo. In ordine alla richiesta, sollevata da più parti, di un differimento del termine indicato dalla norma, motivata dalla complessità dei necessari adempimenti ricognitivi, si osserva che la stessa potrebbe essere soddisfatta unicamente attraverso un ulteriore provvedimento normativo. Ribadita la perentorietà del termine, va precisato che l’attivazione della particolare procedura di cui al comma 17, consistendo in una ricognizione di anomalie obiettivamente riscontrate pone le amministrazioni nella condizione di riaprire necessariamente le posizioni di tutto il personale in servizio con riconsiderazioni che non potrebbero che richiedere tempi lunghi, certamente non adeguati a dare applicazione alla disposizione, di tipo eccezionale contenuta nel comma 17 medesimo. Il Ministro : NAPOLITANO

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