Circolare, Ministero Finanze, 1992
Circolare allegata
Norme correlate:
Art 823 di Regio Decreto n. 262 del 1942
Art 824 di Regio Decreto n. 262 del 1942
Art capo18 di Decreto Presidente Repubblica n. 285 del 90
Circolare del Ministero delle Finanze n. 443 del 31.12.1992 Imposta del 5% su canoni ed indennizzi dovuti per la utilizzazione di beni pubblici istituita con dlg 28-02-92, n. 263 in attuazione della delega di cui all’art. 3 della L. 12-07-91, n. 202 e successive modificazioni e del dl 24-09-92, n. 388 (art. 8 comma 9). Si fa seguito alle indicazioni date con circolare n. 443 del 6 ottobre u.s. per fornire ulteriori precisazioni in ordine all’applicazione della normativa in oggetto. – Innanzitutto si ribadisce che le disposizioni introdotte dalla normativa de qua concernono esclusivamente i beni immobili di appartenenza pubblica. Non sono soggetti, pertanto, all’applicazione del tributo ed all’obbligo dell’autodenuncia i concessionari di beni mobili e di servizi. – Sono soggette al pagamento dell’imposta tutte le utilizzazioni a titolo oneroso di beni pubblici comprese qeulle per le quali non si sia ancora provveduto al rinnovo contrattuale o alla determinazione del canone (es. utilizzazione di fatto). – Le Amministrazioni statali che utilizzino per sede di propri uffici e servizi immobili di proprietà di altri Enti pubblici territoriali e che, giusta quanto disposto dall’art. 2, comma 2 del d.lg. 263/92 non sono tenuti al pagamento dell’imposta, sono altresì esclusi dalla presentazione dell’autodenuncia (art. 7 d.lg. cit.) in quanto la soluzione inversa sarebbe superflua per la finalità del censimento che il legislatore si propone, considerato che esiste già un inventario completo di tali beni. – Le Aziende autonome statali viceversa, per le quali non esiste un completo inventario dei beni che utilizzano, saranno tenute ad adempiere l’obbligo dell’autodenuncia. La denuncia può essere spedita per raccomandata senza ricevuta di ritorno (vedi D.M. approvativo modello). – Per gli alloggi in consegna IACP la compilazione del quadro C del modello 5 DEM potrà essere curata dagli stessi IACP. Ugualmente dicasi per gli altri enti gestori di beni pubblici salvo sempre il successivo controllo da parte dei soggetti proprietari. – I titolari di alloggi di servizio sono tenuti alla presentazione della denuncia e al pagamento del tributo. Gli alloggi “gratuiti per servizio” sono tenuti solo alla presentazione della denuncia. – Nel caso di alloggi militari di cui alle leggi 18.8.1978, n. 497 e 28.2.1981, n. 47, l’imposta del 5% può essere versata presso il competente Ufficio del Registro entro il termine di 5 giorni dal pagamento del canone o dell’indennizzo effettuato all’ente proprietario previa esibizione della relativa quietanza di pagamento del canone. Analogo sistema vale in tutti i casi di utilizzazione di beni statali per i quali il canone viene pagato a soggetto diverso dall’Ufficio del Registro. – L’utilizzazione del bene a titolo di enfiteusi è soggetta all’applicazione del tributo e all’autodenuncia. – Qualora il canone sia soggetto a conguaglio si pagherà il 5% sull’ultimo canone determinato con indicazione nelle annotazioni salvo conguaglio. Quest’ultimo entrerà a comporre la base imponibile del successivo pagamento. – La voce “determinazione” la cui indicazione è richiesta nella parte A) del modello di denuncia, sezione riservata al titolo, deve intendersi riferita all’anno di competenza del canone. – I casi di imposta non dovuta sono quelli nei quali per espressa previsione normativa non sia dovuto un canone (es. alloggi gratuiti di servizio) ovvero concessi in uso gratuito per finalità di istituto (es. U.S.L.). Nondimeno in entrambi i casi deve essere adempiuto l’obbligo dell’autodenuncia. – Il modello di autodenuncia può essere sottoscritto anche dal rappresentante negoziale. – La denuncia può essere presentata a mezzo posta anche per le utilizzazioni di beni dello Stato. – Nel caso che non siano presenti nell’atto posto a fondamento del rapporto i riferimenti non siano noti, questi dovranno essere richiesti all’Ente proprietario. Nel caso di mancata, tempestiva risposta da parte dell’Ente proprietario dovranno essere indicati nel riquadro “Eventuali annotazioni” del quadro B gli estremi della richiesta medesima in modo che sia cura dell’Ente proprietario completarla ove possibile. Nei casi di utilizzo di pertinenze idrauliche per i quali non risultino dall’atto concessorio i riferimenti catastali, questi si possono non indicare. – Nei casi di utilizzo di acque pubbliche per i quali l’unità di misura prevista è il modulo (100 1/S) si devono indicare nelle “Eventuali annotazioni” del quadro B i moduli per i quali è assentito l’utilizzo e non devono essere compilate le informazioni relative alle superficie ed ai vani. – L’imposta è dovuta e sussiste l’obbligo di autodenuncia per le concessioni di spazi acquei all’interno dei canali per le quali venga corrisposto un indennità di occupazione (es. laguna di Venezia). – Si precisa ulteriormente con riguardo alla nozione di utilizzazione che, secondo i chiarimenti espressi a pag. 8 della circolare (tutti i casi di attraversamenti……..) non si deve presentare la denuncia in tutti quei casi nei quali il bene occupato con cavi, tubazioni ecc. sotterranei o sopraelevati (tende solari – linee elettriche) può continuare ad essere utilizzato come tale dall’Ente proprietario (es.: una strada statale, comunale, attraversata sotto il manto stradale da una tubazione di acqua, gas, ecc. non muta la propria destinazione a strada). Ciò, peraltro, semprechè alla base dell’attraversamento non vi sia un atto di concessione che preveda il pagamento di un canone. Infatti in quest’ultimo caso è dovuto il tributo e, pertanto, esonerare dalla denuncia impedirebbe poi di riscontrare se chi doveva pagare il tributo ha effettivamente adempiuto. L’occupazione di suolo pubblico (piazze, strade, portici) dietro pagamento della sola TOSAP per collocarvi sedie, fioriere, ombrelloni o per il commercio di ambulanti itineranti è assimilabile alla precedente ipotesi di utilizzazione non eslcusiva e, pertanto, è esente anche dall’obbligo di autodenuncia. Diverso è il caso dei concessionari di box o banchi all’interno dei mercati coperti o di aree attrezzate di proprietà pubblica per i quali venga corrisposto in aggiunta alla TOSAP un canone annuale. Per tali ipotesi ricorre l’obbligo della denuncia e del pagamento dell’imposta sul canone. – L’esclusione dall’obbligo di presentazione della denuncia e dal pagamento del tributo previsto per i loculi cimiteriali vale anche per le altre concessioni cimiteriali in genere. – Al fine della determinazione della base imponibile, nel caso di canone indicizzato, gli aggiornamenti nel corso dell’anno vanno a computarsi al canone dell’annualità successiva nel caso di pagamento dell’imposta effettuato annualmente in unica soluzione. – Nel caso di versamento di imposta per utilizzazione di beni di proprietà di soggetti diversi dallo Stato l’esibizione all’Ufficio del Registro della quietanza attestante l’avvenuto pagamento del canone (art. 5) è obbligatoria. – Per il 1993 l’imposta è commisurata al canone afferente il periodo che va dal 1 gennaio 1993 alla scadenza dell’atto. Per gli stabilimenti balneari che conosceranno il canone annuale solo intorno al periodo maggio-settembre il pagamento da gennaio 1993 potrà essere effettuato sulla base del canone provvisorio, salvo conguaglio. Tale criterio vale anche per le cave, e per tutte le altre fattispecie soggette al pagamento di un canone provvisorio all’inizio dell’anno e alla determinazione definitiva in corso di esercizio. – L’operatore balneare che versa il canone 1993 intorno al periodo maggio-settembre pagherà entro 5 giorni decorrente dal pagamento del canone, il relativo tributo. – Il canone sociale per alloggi non deve essere rideterminato a prezzo di mercato ex art. 6 d.lg. cit. – Qualora le strutture che insistono sul terreno di appartenenza dello Stato o degli Enti pubblici territoriali siano di quelle che la giurisprudenza definisce (facilmente amovibili) nonvanno inserite nel modello. – Nell’ipotesi di contratti di locazione a titolo gratuito o di modica entità per i quali l’Amministrazione deve procedere alla valutazione del valore di mercato ai sensi dell’art. 6 del d.lg. 263/1992 il conduttore dovrà effettuare il pagamento dell’imposta entro il 31.12.1993 essendo questi casi assimilabili a quelli di utilizzazioni senza titolo di cui al terzo comma dell’art. 5 del d.lg. in esame. – Con le previsioni contenute nei commi 2 e 3 dell’art. 5 del decreto legislativo in esame si è inteso ribadire il principio della non retroattività della norma tributaria. Ciò vuol dire che per le concessioni (comma 2) o utilizzazioni senza titolo (comma 3) a cavallo tra il 1992 e il 1993 e che avranno scadenza nel 1993 il tributo è dovuto solo sulla porzione di canone afferente il 1993. Il fatto peraltro che il d.lg. faccia esplicito riferimento alle concessioni o utilizzazioni aventi scadenza nel 1993 non significa che anche quelle di durata superiore che scadono negli anni successivi non debbano pagare al pari delle altre l’imposta afferente il 1993 solo che, se sono a cavallo tra il 1992 e il 1993, il computo dovrà avvenire solo sulla parte relativa al 1993 ed il relativo pagamento dovrà essere effettuato se si tratta di canone già determinato e corrisposto (entro gennaio 1993) se invece di canone da determinarsi (entro dicembre 1993). – Nei casi nei quali il bene sia stato dato in gestione dal concessionario ad altro soggetto privato, il caso è assimilabile a quello previsto nel comma1 dell’art. 2 e rimane soggetto alla stessa disciplina. – Nel caso di concessioni relative ad una pluralità di particelle fondiarie anche insitenti sul territorio del medesimo Comune e rilasciate ad un unico soggetto con provvedimenti emanati in più riprese, l’utilizzatore è comunque tenuto alla presentazione di tante denunce quanti sono gli atti di concessione. – Le variazioni che le aziende autonome statali, i Comuni, le Province e le Regioni sono tenute a comunicare all’Intedenza di Finanza ai sensi di quanto disposto dall’art. 7, comma 8 del d.lg. in esame concernono variazioni nell’utilizzo del bene nonchè eventuali modifiche nella misura del canone che, peraltro, non siano dovute a meri aggiornamenti automatici dello stesso (es. aggioranamenti ISTAT). – I canoni versati ai sensi di quanto disposto dalla legge n. 698/81 per le concessioni di alloggi non possono ricomprendersi fra quelli rinegoziati o modificati di cui all’ultimo comma dell’art. 3 d. lg. cit.. Identica considerazione vale per gli adeguamenti annuali previsti in materia di affitto di fondi rustici dalla legge sui patti agrari (art. 10 L. 203/82). Entrambe le fattispecie sono dunque soggette all’applicazione del tributo con decorrenza 1 gennaio 1993. – Le Aziende municipalizzate sono tenute a denunciare i beni comunali che utilizzano in concessione o locazione (fermo permanendo anche l’obbligo del versamento del tributo allorchè per l’utilizzazioe di siffatti beni venga corrisposto un canone). In tutti i casi nei quali i beni pubblici che le Aziende municipalizzate detengono siano stati sub-concessi o sub-locati a terzi, le Aziende medesime possono presentare le relative denunce direttamente agli Enti proprietari (es: Stato, Regioni, Province…..) con la firma del proprio rappresentante legale o negoziale, in qualità di Enti gestori. – Le occupazioni sine titulo di terreni demaniali soggetti ad uso civico sono soggette all’obbligo dell’autodenuncia e al pagamento del tributo che dovrà essere computato sul valore corrente di mercato del bene da determinarsi dai competenti Uffici Tecnici (comunali, statali ecc.). – I locali di proprietà dei Comuni che i Consigli di quartiere concedono in uso gratuito per attività varie svolte da Gruppi di Anziani autogestiti ecc……. sono soggetti all’obbligo di autodenuncia. – Nel caso di pagamento una tantum di canone capitalizzato per concessioni comunali dovrà essere determinato – avuto riguardo all’importo globale – il canone dovuto annualmente e su quella base andrà effettuato il versamento della imposta. – Nell’art. 3 – lett. a) le parole “servizi reali” debbono intendersi come “diritti reali” e, pertanto, sono soggette all’obbligo dell’autodenuncia e al pagamento dell’imposta anche ad es. le cooperative edilizie titolari del diritto di superficie su suolo pubblico o i loro soci, qualora sia stata effettuata l’assegnazione notarile. – Sono soggetti all’obbligo dell’autodenuncia e al versamento della relativa imposta gli spazi su aree pubbliche dove vengono custodite macchine posteggiate. – Gli alloggi provvisori di proprietà pubblica realizzati per terremotati, come tutti gli altri casi di specie, sono sottoposti all’obbligo dell’autodenuncia e nelle fattispecie nelle quali sia dovuto un canone anche al versamenteo dell’imposta. – Sono assoggettati al versamento dell’imposta anche i canoni simbolici o ricognitori corrisposti sulla base di concessioni assentite dopo il 1980 e tuttora in corso. – Rimane altresì soggetta al versamento dell’imposta anche la posa dei pali di sostegno effettuata su suolo pubblico per la cartellonostica pubblicitaria. – Gli immobili pubblici per i quali sia in corso una procedura di vendita a rate (ex art. 1523 c.c.) rientrano nell’applicazione della normativa in esame fintanto che non si sia perfezionata la vendita con il pagamento dell’ultima rata del prezzo. – Nei casi di impianti sportivi pubblici utilizzati da una pluralità di associazioni o società sportive in diverse fasce orarie è sufficiente la presentazione della denuncia da parte di uno degli utilizzatori con l’indicazione nel riquadro “Eventuali annotazioni” del quadro B dell’indicazione degli altri utilizzatori corredata dal relativo codice fiscale. Tutti gli utilizzatori medesimi sono indistintamente tenuti al versamento dell’imposta da computarsi sul canone corrisposto. – Anche i beni del Fondo Edifici di Culto (F.E.C.) sono assogettati alla normativa in esame.