Circolare, Ministero Sanità, 1987
Circolare allegata
Norme correlate:
Art capo01 di Decreto Presidente Repubblica n. 285 del 90
Circolare del Ministero della Sanità n. 5 del 13/02/1987 DECRETO MINISTERIALE 28 NOVEMBRE 1986 – MODIFICHE AL DECRETO MINISTERIALE 5 LUGLIO 1975 RIPORTANTE L’ELENCO DELLE MALATTIE INFETTIVE DIFFUSIVE SOTTOPOSTE A DENUNCIA OBBLIGATORIA Come è noto, con il decreto ministeriale in oggetto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12 dicembre 1986, che per effetto dell’art. 3 dello stesso decreto entrerà in vigore l’11 febbraio 1987, sentito il parere del consiglio superiore di sanità, sono state apportate alcune modifiche all’elenco delle malattie infettive e diffusive sottoposte a denuncia obbligatoria. Al riguardo si ritiene opportuno precisare quanto segue: 1. data la disponibilità di metodiche di laboratorio ormai diffuse ovunque per l’individuazione sierologica della eziologia delle epatiti virali, queste devono essere notificate distintamente, epatite A, epatite B, epatite non A non B (NA NB), riportando la dizione nell’apposito rigo nei modelli 15; parimenti il caso non specificato va segnalato come tale; 2. al fine di disporre di notizie per una più puntuale verifica delle rispettive vaccinazioni, i casi di tetano neonatale e di rosolia congenita debbono essere segnalati distintamente rispetto ai casi di tetano e di rosolia in genere, riportando la dizione nell’apposito rigo del mod. 15; 3. all’elenco delle malattie infettive e diffusive sottoposte a denuncia obbligatoria è aggiunta la sindrome da immunodeficenza acquisita, altrimenti nota come AIDS o SIDA, la cui notifica va eseguita mediante la scheda che si allega affinché, sia fornita a tutti gli operatori sanitari interessati. Detta scheda tende inquadrare il caso segnalato sulla base della sua definizione internazionalmente accettata; 4. ciò consentirà la massima riservatezza poiché ogni medico che identifica un caso di AIDS dovrà compilare la scheda (allegato 1) in tripla copia a ricalco; ciascuna scheda risulterà prestampata con un numero; una delle tre copie verrà inviata immediatamente, in busta chiusa, alla regione di afferenza ed un’altra al C.O.A. – Centro Operativo AIDS (Ministero Sanità – I.S.S.) con sede presso l’Istituto superiore di sanità, viale Regina Elena, 299 – 00161 Roma; la terza copia rimarrà al medico notificatore, il nome e cognome del caso risulterà esclusivamente sulla scheda che perverrà al C.O.A.; la scheda per la regione sarà identificabile soltanto con il numero di codice prestampato; il C.O.A. costruirà un archivio AIDS che riporterà il numero di codice, con un linkage riservato al nome e cognome. Ogni transazione informativa avverrà utilizzando il codice numerico. Il C.O.A. curerà la stampa e la distribuzione delle schede ai centri periferici segnalati dalle regioni e/o alle regioni stesse. Da quanto sopra premesso risulta evidente che l’informazione riguarda esclusivamente i casi di malattia accertata secondo i criteri dell’O.M.S. (allegato 2). Pertanto i soggetti che risultano soltanto sieropositivi per HIV verranno esclusivamente indirizzati ai centri di riferimento regionali (come indicato in precedenti circolari) a tal fine identificati dai competenti assessorati alla sanità allo scopo di poter garantire ai singoli soggetti una idonea assistenza. Al fine di poter assicurare una completa riservatezza dei dati relativi alla notifica dei casi si raccomanda che le schede di segnalazione vengano compilate in ogni loro parte esclusivamente dal sanitario che ha diagnosticato la malattia, il quale dovrà far in modo che la scheda stessa pervenga agli indirizzi sopra citati in plico accuratamente chiuso con l’indicazione all’esterno che trattasi di denuncia di malattia infettiva e diffusiva. I mod. 15 per epatite, rosolia e tetano dovranno essere inviati, come per le altre malattie dell’elenco, all’Istituto centrale di statistica. Al contrario non verranno compilati i mod. 15 per la SIDA; per i rilievi statistici ISTAT saranno utilizzati i dati dei riepiloghi mensili mod. 16 bis confortati da quelli derivanti dal sistema di sorveglianza sopra descritto. L’elenco riportato sul mod. 16 bis (su base regionale e provinciale) e 16 (su base di unità sanitaria locale) viene modificato come da allegato. E’ da notare che i numeri di codice delle malattie già esistenti restano immutati mentre quelle aggiunte vengono identificate con numeri progressivi da 65 a 71.