Risoluzione, Ministero Sanità, 2003
Risoluzione allegata
Norme correlate:
/Art capo17 di Decreto Presidente Repubblica n. 285 del 90
/Art 00 di Decreto Presidente Repubblica n. 254 del 3
Risoluzione del Ministero della Salute n. 400.VIII/9Q/3886 del 30.10.2003 CONSEGUENZE DELLA EMANAZIONE DEL DPR 15 LUGLIO 2003, N.254 ex DIREZIONE GENERALE PREVENZIONE – UFFICIO VIII Alla Federgasacqua Via Cavour, 179 00184 ROMA Si fa seguito alla precedente nota del 23 settembre u.s. di pari oggetto per comunicare che l’Ufficio legislativo di questo Ministero ha in merito ritenuto che la tesi interpretativa di codesta Federazione appare fondata e condivisibile, potendosi così ritenere che oggi, a parziale modifica ed integrazione del citato articolo 86 del tuttora vigente regolamento di polizia mortuaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.285 del 1990, sia consentito autorizzare, ad istanza degli aventi titolo, anche la cremazione dei resti mortali provenienti da estumulazione alla scadenza del prescritto periodo ventennale, senza alcun obbligo di una preventiva, ulteriore fase di inumazione di durata almeno quinquennale.