PDL riforma dei servizi funerari taglia diritti affissione necrologi, diritti di polizia mortuaria, cimiteriali e di cremazione

Più spazio per le fatture dei funerali, questo il regalo che si trovano sotto l’albero le imprese funebri, a danno dei Comuni che saranno sempre più in braghe di tela! Questo uno dei tanti effetti perversi della riforma dei servizi funerari nella versione approvata in Comitato ristretto alla Commissione XII alla Camera.

Occorre quantificare le diverse centinaia di milioni di euro annui che perderanno i Comuni, ma l’operazione guidata dalla On.le Foscolo e dall’on.le Bellachioma rischia di andare in porto durante le vacanze di Natale, visto che il termine per gli emendamenti al testo unificato approvato alla unanimità dal comitato ristretto della Commissione XII scade alle ore 13 del 15 gennaio 2021.
Ecco i punti del PDL che riguardano questi aspetti:

Articolo 11 comma 7 (Azzeramento per Comuni, imprese concessionarie) dei diritti di affissione dei necrologi)
7. Gli annunci funebri in occasione dei funerali sono esenti da diritti di affissione e pubblicità; il servizio di affissione dei medesimi annunci può essere effettuato anche da imprese funebri a propria cura e spesa. Tali operazioni dovranno essere effettuate esclusivamente in spazi o bacheche dedicate e nel rispetto del decoro urbano e dei regolamenti comunali.

Articolo 12 comma 2 (Eliminazione dei diritti di autorizzazione al trasporto di salma)
2. Il trasporto di salma può avvenire su tutto il territorio nazionale, entro quarantotto ore dal decesso, previa certificazione medica dalla quale risulti che esso può avvenire senza pregiudizio per la salute pubblica e si escluda il sospetto di morte dovuta a reato. Tale certificazione costituisce titolo valido e sufficiente per eseguire il trasporto della salma il quale deve avvenire nel rispetto delle norme sanitarie vigenti.

Articolo 12 comma 12 (Eliminazione delle autorizzazioni comunali al trasporto di ceneri e di ossa, con il passaggio allo stato civile)
12. Il trasporto di ceneri e di resti ossei può essere svolto da chiunque, previa autorizzazione dell’ufficiale di stato civile del comune di partenza, che ne dà avviso all’ufficiale di stato civile del luogo di destinazione o alla corrispondente autorità, se all’estero.

Articolo 12 comma 15 (Eliminazione di ogni diritto fisso riguardante i trasporti funebri ed esenzione dal bollo)
15. Il trasporto funebre non può essere gravato di alcun diritto fisso e le autorizzazioni ad esso relative sono esenti da bolli, la documentazione relativa ai trasporti funebri può essere trasmessa tra i vari soggetti anche per via telematica.

Articolo 18 comma 6 e Art. 2 comma 1, lett. q) (Eliminazione dei ricavi da tariffa di tumulazione, estumulazione e di ogni diritto di polizia mortuaria su operazioni cimiteriali)
Art. 18/6. I comuni approvano le tariffe concernenti le operazioni cimiteriali istituzionali, i servizi di illuminazione elettrica votiva e le concessioni cimiteriali, applicando i criteri stabiliti dall’articolo 117 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nel piano generale di cui al comma 1, del presente articolo. Nella determinazione delle tariffe, i comuni stabiliscono criteri che consentano anche di accantonare risorse adeguate al mantenimento del cimitero e delle sepolture. Gli oneri per i servizi gratuiti sono posti a carico del comune di residenza del defunto. I servizi cimiteriali non possono essere gravati da alcun diritto fisso.

Art. 2/1 lett   q) per «servizi cimiteriali istituzionali» si intende l’insieme delle attività inerenti alla disponibilità, alla cura e all’ampliamento del demanio cimiteriale, all’accoglienza e alla custodia dei defunti nonché le operazioni di inumazione ed esumazione.

Articolo 28 comma 6 (Eliminazione diritti su autorizzazioni di cremazione ed esenzione dal bollo
  6. Le autorizzazioni alla cremazione, dispersione e affidamento, nonché le relative dichiarazioni di volontà di cui al comma 2 sono esenti da bollo e da diritti comunali.
Articolo 29 comma 8 (Eliminazione dei diritti per autorizzazione all’affido)
8. L’autorizzazione all’affidamento e alla dispersione non è soggetta a specifica tariffa. Il comune può provvedere a riportare i dati relativi al defunto in un’apposita targa o cippo cimiteriale situati nel cimitero individuato dagli aventi diritto, perché non sia perduto il senso comunitario della morte e del ricordo comune.

E per i cittadini e per gli utenti dei servizi funebri c’è pure la cessazione delle convenzioni per calmierare i prezzi dei funerali e la cessazione delle gestioni in economia diretta in ambito funebre:
Articolo 11 comma 1
1. Il comune, avvalendosi dell’Azienda sanitaria locale per gli aspetti igienico-sanitari, vigila e controlla lo svolgimento delle attività funebri al fine di garantire agli utenti il diritto di scegliere liberamente l’impresa funebre di cui avvalersi, senza intervenire direttamente sulla domanda e sull’offerta dei servizi nonché sulla definizione dei prezzi, ad esclusione delle prestazioni a carico della stessa amministrazione comunale di cui all’articolo 4.

E, come se non bastasse:
Trasporto di resti mortali da un cimiteri all’altro solo da imprese abilitate (Art. 12 commi 13 e 14)
 13. Il trasporto di resti mortali da un cimitero all’altro o al crematorio è effettuato, su richiesta dei familiari, da soggetti abilitati e previa autorizzazione del comune ove erano sepolti, con l’adozione delle misure necessarie a garantire il decoro e la salute pubblica.
  14. Il trasporto funebre è svolto a pagamento. I costi del trasporto sono a carico di chi lo richiede o lo dispone. Per quanto riguarda i servizi di cui all’articolo 16, comma 1, i costi sono a carico del comune dove ha avuto luogo il decesso.

Libertà di arredi cimiteriali (Art. 18 comma 8)
8. Il comune tutela la libertà di espressione del ricordo e del lutto non imponendo ai dolenti vincoli in merito agli arredi cimiteriali dei monumenti, dei loculi e degli ossari funebri, fatta eccezione per i cimiteri monumentali o di rilevanza storica. Le disposizioni in contrasto con il presente comma cessano immediatamente la loro efficacia e validità senza ulteriori adempimenti

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