Secondo un’antica, tenace, concezione le norme giuridiche si caratterizzerebbero per il fatto di esser suscettibili di attuazione forzata o sarebbero, comunque, garantite dalla predisposizione per l’ipotesi di trasgressione di conseguenza in danno del trasgressore chiamata: “sanzione” Una norma non dotata di questo deterrente è definita “norma minus quam perfaecta“.
L’art.16 del D.Lgs. 22 maggio 1999, n.196, ha novellato il secondo comma dell’art. 358 del RD 27 luglio 1934, n.1265, elevando l’importo della sanzione amministrativa ivi contemplata per i contravventori alle disposizioni regolamentari.… ... Leggi il resto