E’notorio come, in caso di “morte violenta”, innaturale o anche solo sospetta, emerga la titolarità dell’Ufficio della Procura della Repubblica, presso il Tribunale competente, a rilasciare il nulla-osta al seppellimento. Il provvedimento liberatorio dell’Autorità giudiziaria è, in tali casi, pre-condizione indispensabile perché l’ufficiale di stato civile formi e perfezioni il “permesso di seppellimento” che con l’avvento dell’art. 74 D.P.R. n. 396/2000 ha cambiato denominazione, divenendo alternativamente autorizzazione a tumulazione o inumazione.
Inoltre, nel caso di istanza di cremazione è necessario un nulla osta specifico, la cui domanda va sempre, preliminarmente presentata innanzi allo stesso magistrato del pubblico ministero.… ... Leggi il resto