Partendo dalla previsione dell’art. 2 C.C., occorre considerare come vi possano essere persone che, pur avendo compiuto l’età in cui sorge, normalmente, la capacità d’agire, si trovino in condizioni di non poterla, in tutto o solo in parte, esercitare, situazioni che sono riconducibili ai quelli che sono gli istituti di protezione degli incapaci maggiori di età.
In primis va considerata l’interdizione (artt. 414 e ss. C.C., che porta all’esercizio della tutela.
In secundis va considerata l’inabilitazione, che porta alla curatela, laddove il curatore “assiste” l’inabilitato per gli affari di straordinaria amministrazione, espressione che porta a considerare come l’inabilitato conservi la propria capacità d’agire, non solo per l’esercizio dei diritti personali (e, a maggiore ragione, dei diritti personalissimi), ma altresì per l’esercizio dei diritti patrimoniali che non abbiano natura di affari di straordinaria amministrazione.… ... Leggi il resto