Dispersione delle ceneri nel giardino delle rimembranze
Il giardino delle rimembranze (chiamato in Gran Bretagna ‘garden of remembrance’ e in Francia ‘jardin du souvenir‘) è innovazione relativamente recente in Italia. In esso si disperdono le ceneri di chi lo vuole, all’interno del cimitero.
Occorre sempre la volontà del de cuius, altrimenti le ceneri, per inerzia (silenzio del de cuius e inazione degli aventi titolo), possono solo esser sversate nel cinerario comune.
Il giardino delle rimembranze è ordinariamente costituito da un’area verde, ben delimitata, in cui sono realizzati dei percorsi (anche simbolici e figurati). L’accesso deve esser opportunamente regolato, magari con sentieri ed appositi camminamenti, per evitare che il visitatori, accidentalmente camminino sulle ceneri o siano da esse travolti, in caso di condizioni meteo fortemente ventose.
Un esempio italiano può essere visionato al seguente link:
Differisce dal cinerario comune in quanto, in quest’ultimo, la dispersione delle ceneri avviene dentro una struttura che le raccoglie in modo indistinto, non permettendone una reale sparpagliamento in natura (in genere coincide con l’ossario comune ed ha la forma di una cripta o un pozzo, a volte, invece, è un tubo interrato o ancora un blocco murario, anche epigeo, cioè collocato in superficie rispetto al piano di calpestio).
Al momento solo alcune regioni lo prevedono (quelle che hanno emanato legislazioni specifiche in materia di cremazione).
X Anna,
piccola premessa storica: Talora, si considerano le “fosse comuni” come un segno di barbarie. Questo perche’ certe pratiche erano ben diffuse nel passato, tanto che, cessate queste modalità di sepoltura, il termine e’, qui o la’, rimasto per indicare ben altro, ad es. le cripite epigee in cui collocare i feretri.
All’origine, il termine si riferiva ad un sistema di “smaltimento cadaveri” che vedeva l’utilizzo di vani, cripte e simili, con un’unica apertura in alto, in cui venivano riversati i corpi (senza feretro, riutilizzabile per altre occasioni) l’uno sopra l’altro, per cui i processi trasformativi erano un po’ … promiscui.
Si tratta di una prassi utilizzata anche all’inerno di chiese e che ha, in larga parte, costituito la ratio per cui il console (non aveva ancora dato l’esame da imperatore) Napoleone ha emanato un decreto il 23 pratile XIII (= 12 giugno 1804 e.V.: è il famosissimo Editto di Saint Cloud, il primo corpus normativo di polizia mortuaria dell’evo moderno.
L’Art. 70 DPR 10 settembre 1990 n. 285 riproduce perfettamente lo spirito di questa norma vietando le inumazioni massive di più defunti in un’unica fossa, la sepolture in terra debbono pertanto esser SEMPRE individuali ed individuabili, attraverso apposito cippo identificativo.
La ringrazio molto per questa precisazione, dalla quale mi sembra di capire che con questo nuovo atto normativo dell’ottobre 2013 il Comune di Firenze si e’di fatto scostato dalla legge della regione Toscana (che accettava l’inumazione delle ceneri in urne biodegradabili con lenta dispersione nel terreno), richiedendo che le urne siano invece fatte in materiale resistente, anti-dispersione ceneri,in modo che anziche’ venire disperse nella terra restino conservate all’interno urna. Quindi quello che capisco e’ che nel comune di Firenze rimarrebbe la possibilita’ di inumare le ceneri, ma solo se contenute in urne che non si disgregano (tipo metallo). Rimane pero’ tutta da interpretare (per me) la dicitura ‘fatta salva l’individualita’ dell’inumazione’ nel riferimento ai termini art. 74 decreto Presidente Repubblica 10/9/1990 n.285 ; forse questa dicitura lascia uno spiraglio sull’urna biologica con dispersione graduale delle ceneri nel terreno, ma non e’ cosi’ facile da capire Grazie ancora comunque per tutte le indicazioni che mi ha fornito!
X Anna,
Art. 16 comma 2 del vigente Regolamento Municipale di POLIZIA MORTUARIA approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 53 del 28 ottobre 2013 – Comune di Firenze.
[…omissis…] – Qualora sia richiesta l’inumazione dell’urna cineraria, fatta salva
l’individualità dell’inumazione nei termini di cui all’articolo 74 decreto del
Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, dovrà essere impiegata
urna in materiale resistente agli agenti degradanti per il periodo di prevista
inumazione, al fine di consentire la conservazione dell’urna senza alterazioni
tali da permettere una qualche dispersione delle ceneri contenutevi.
Molte grazie, con tantissimo ritardo, per la risposta alla mia domanda (avevo perso il filo col sito) che sono riuscita infine a recuperare e leggere. La vicenda delle inumazioni delle urne nel Giardino della Rimembranza del cimitero di Trespiano (Firenze) ha nel frattempo avuto alcune svolte. Nel senso che, dopo avere ricevuto risposte contrastanti dagli impiegati dell’ufficio del cimitero (uno parlava dell’obbligatorieta’, ora, di interrare le ceneri dentro una cassetta di zinco anziche’ nell’ urna biodegradabile / mentre un altro sosteneva che le inumazioni delle urne ora fossero vietate del tutto), mi sono rivolta tramite la SOCREM all’anagrafe di Trespiano, dove hanno spiegato che il Giardino della Rimembranza sta per venire ‘risistemato’ con una specie di cancellata che impedisca ai cinghiali (!!!!) che ogni tanto girano li’ di notte in campagna di entrare dentro a razzolare (!!!). Confermavano comunque che di cassette di zinco non se ne parla e che restano le urne biologiche agibili per l’animazione. Detto tutto questo, mi chiedo come si fa a recuperare l’eventuale ‘novellamento’ del regolamento fatto dal comune di Firenze, se nemmeno lei, efficiente ed informato, e’ riuscito a trovarlo diventa veramente una grande fatica e un grande quiz. Se nel frattempo avesse trovato l’informazione, me la passi per favore cosi’ mi rilasso (!). Grazie mille ancora per la sua disponibilita’ e attenzione.