Quando tra moglie e marito fosse già intervenuta sentenza di divorzio, lo scioglimento del matrimonio fa perdere la qualità di coniuge sotto ogni profilo, cosicché la volontà del coniuge superstite non può più prevalere su quella dei parenti del defunto. La cessazione degli effetti del matrimonio si ha con la data di annotazione della relativa sentenza sull’atto di matrimonio
La separazione personale, invece, non modifica il rapporto di coniugio, ma consente solo la deroga dall’obbligo della coabitazione.
Quindi, si ha pur sempre l’esistenza di un coniuge e questo dato di fatto esclude la possibilità di ricorrere ai parenti nel grado più prossimo.
Va precisato come l’esercizio del potere di disposizione su salme, cadaveri e loro trasformazioni di stato non sia influenzato da fattori contingenti (ad esempio, potrebbe non essere agevole contattare il coniuge se vi siano stati rapporti ‘tesi’ con il defunto o con chi ne sta attorno), ma rileva, unicamente, il rapporto giuridico. Il rapporto di coniugio viene meno solo con la morte o con l’annotazione ex art. 10 L. 1° ottobre 1970, n. 898.
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