Quando tra moglie e marito fosse già intervenuta sentenza di divorzio, lo scioglimento del matrimonio fa perdere la qualità di coniuge sotto ogni profilo, cosicché la volontà del coniuge superstite non può più prevalere su quella dei parenti del defunto. La cessazione degli effetti del matrimonio si ha con la data di annotazione della relativa sentenza sull’atto di matrimonio
La separazione personale, invece, non modifica il rapporto di coniugio, ma consente solo la deroga dall’obbligo della coabitazione.
Quindi, si ha pur sempre l’esistenza di un coniuge e questo dato di fatto esclude la possibilità di ricorrere ai parenti nel grado più prossimo.
Va precisato come l’esercizio del potere di disposizione su salme, cadaveri e loro trasformazioni di stato non sia influenzato da fattori contingenti (ad esempio, potrebbe non essere agevole contattare il coniuge se vi siano stati rapporti ‘tesi’ con il defunto o con chi ne sta attorno), ma rileva, unicamente, il rapporto giuridico. Il rapporto di coniugio viene meno solo con la morte o con l’annotazione ex art. 10 L. 1° ottobre 1970, n. 898.
X Jacopo,
E’ tutto chiaramente normato dal Punto 4 paragrafo 14.2 della Circolare Ministeriale 24 giugno 1993 n. 24 esplicativa del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria approvato con DPR 10 settembre 1990 n. 285, ma si veda, per maggior completezza, anche l’Art. 3 comma 1 lett. b) punto 4 della Legge 30 marzo 2001 n. 130. Il minore, infatti, non è legittimato a rendere le dichiarazioni di volontà concernenti la cremazione in quanto privo di capacità di agire (art. 2 del codice civile). Quando un minore si trovi nella condizione di soggetto tenuto alla manifestazione della volontà alla cremazione, tale volontà deve essere formalizzata da chi ne ha la rappresentanza (art. 320 del codice civile), cioè dai genitori congiuntamente o da quello di essi che ne ha la potestà in via esclusiva (articoli 155, 317 e 317-bis del codice civile) o del tutore (articoli 357 e seguenti del codice civile).
Buonasera, vorrei saper se un figlio minorenne, essendo l’ unico parente rimasto al defunto, può manifestare la volontà del padre ad essere cremato.
X Marino,
E’ solo una tradizione, non si rileva infatti alcun elemento di diritto, della serie: sopra o sotto…basta che si sia posto! Sotto il profilo giuridico lo jus sepulchri si esercita sino al raggiungimento della massima capacità ricettiva del sepolcro, ai sensi dell’ Art. 93 comma 1 II Periodo del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria approvato con DPR 10 settembre 1990 n. 285. Una volta completati i posti a disposizione lo jus sepulchri si estingue ex se. Insomma se materialmente non c’è più spazio chi prima muore meglio alloggia! Salvo diverse e sempre possibili diverse clausole dispositive inserite nell’atto di concessione, in cui si determina la cosiddetta “riserva”, l’ordine di riempimento dei loculi è in base alla cronologia degli eventi luttuosi.
la moglie va sopra o sotto al marito nelle cappelle a sviluppo verticale, si può considerare un uso e costume ?
grazie