Per effetto dell’art. 1, comma 7-bis L. 28 febbraio 2001, n. 26 la cremazione, in Italia, è servizio pubblico locale sottoposto ad un regime di prezzi controllati.
Difatti, essendo un monopolio, lo Stato ha ritenuto di fissare il limite massimo dei prezzi, valevole dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Per l’anno in corso le tariffe sono reperibili cliccando su Tariffe massime vigenti.
La cremazione è gratuita, ossia a carico del bilancio comunale, solo in caso di indigenza.
La condizione d’indigenza va valutata dai servizi sociali (e non dall’ufficio della polizia mortuaria) all’interno delle competenze loro attribuite dalla L. 8 novembre 2000, n. 328 attraverso gli strumenti dettati dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109, quale modificato dal D.Lgs. 3 maggio 2000, n. 130.
Ogni Comune sede di crematorio può decidere di differenziare le singole tariffe in relazione al tipo di servizio offerto o decidendo un bonus (sconto) per i propri residenti. Le tariffe vigenti nei vari crematori in attività in Italia sono state recentemente pubblicate dalla SEFIT. Le tariffe si riferiscono alla data del rilevamento.
Il prezzo effettivamente pagato dal cittadino prevede l’aggiunta dell’IVA (al 20%) nel caso il crematorio sia gestito da un soggetto diverso dal Comune. E’ invece fuori campo d’imposta se la gestione è in diretta economia e il Comune vi provvede in quanto pubblica autorità.
Di seguito si analizzano diversi casi specifici di applicazione tariffaria.
- cremazione immediata (di cadavere subito dopo il decesso)
E’ sempre a titolo oneroso, fatta salva la condizione di indigenza.
In materia di cremazione, come visto, la gratuità sussiste ormai non più in termini di equiparazione con l’inumazione (gratuite anche nei casi di disinteresse da parte degli aventi titolo o vita sola senza più parenti o congiunti), fino all’esumazione ordinaria, ma unicamente per le situazioni di indigenza del defunto, caso nel quale l’onere è a carico del Comune di residenza del defunto.
L’art. 5 L. 30 marzo 2001, n. 130, evidentemente in modifica al comma 7.bis della Legge 28 febbraio 2001 n. 26, fa si che oggi l’onere della cremazione sia individuabile nel Comune di residenza al momento del decesso, mentre per il trasporto funebre (verso il cimitero o il crematorio) e l’inumazione la competenza rimane in capo al comune di residenza al momento dell’accesso ai servizi e alle prestazioni sociali.
Questa contraddizione emerge circa situazioni frequenti, quali quelle di persone, sovente anziane, che, precedentemente residenti in un Comune, siano accolte in strutture (case di riposo, R.S.A., ecc.) situate in altro Comune, a volte fruendo di assegni economici o di integrazione delle rette da parte del Comune di precedente, originaria residenza (a volte, anche con rette totalmente a carico dei servizi sociali).- cremazione postuma (di cadavere dopo un certo periodo dalla morte)
Nella fattispecie, intervenendo la richiesta di altra pratica funebre in momento diverso da quello immediatamente post mortem, indipendentemente dalle ragioni che sottendono questa nuova scelta circa la destinazone di un cadavere, non sussistono elementi di gratuità, i quali, se a tempo debito, avrebbero dovuto esser valutati ed accertati dai servizi sociali, con conseguente loro assunzione dei relativi oneri.Se non è ancora decorso il periodo legale di sepoltura 20 anni per le tumulazioni e 10 anni per le inumazioni, se il turno di rotazione non è stato abbreviato o prolungato, si applica sempre la tariffa piena altrimenti più correttamente si potrebbe ragionare in termini di cremazione di resto mortale.- cremazione richiesta (di salma inconsunta)
l’onere è a carico di chi richiede la conservazione delle ceneri per dar seguito alla loro successiva sepoltura.
- cremazione in disinteresse (di salma inconsunta)In caso di disinteresse (mancanza di congiunti sino al sesto grado di parentela, loro irreperibilità, o inequivocabile volontà di quest’ultimi a non voler assolutamente esercitare il loro diritto di disposizione sul resto mortale) è il comune a versare la relativa tariffa al gestore del forno crematorio.Se, dopo un primo tempo, gli aventi titolo, dimostrano un diverso atteggiamento (ad esempio chedono di tumulare le ceneri, averle in affido o disperderle) il comune è tenuto a riscuotere coattivamente la cifra anticipata attraverso gli strumenti del Codice Civile o ancor meglio la procedura di “iscrizione a ruolo” (D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112, come modificato con D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 326 e si veda, anche. il D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, come modificato dal già citato D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 326).
- cremazione obbligata (di salma inconsunta)
La cremazione come ampiamente dimostrato esige sempre una manifestazione di volontà.I casi di cremazione coatta sono pertanto rarissimi ed assimilabili a queste sole fattispecie:1)Emergenza sanitaria ovvero pericolo di diffusione endemica di morbo infettivo diffusivo (si veda, per maggiori chiarimenti, l’allegato 9 alla 2)Delibera 20278 del 21 gennaio 2005 della Regione Lombardia)
Ordinanza contingibile ed urgente del sindaco per decretare d’ufficio la cremazione degli esiti da fenomeno cadaverico di tipo trasformativo conservativo al fine di liberare spazio in cimitero, così da evitarne la saturazione. (Ministero della Salute p.n. 400.VIII/9Q/1686 e 400.VIII/9Q/2515 ambedue del 4/7/2003). In Lombardia tale potere è attribuito all’Ufficiale di Stato Civile, rispetto alla potestà comunale (DPR 254/2993)di autorizzare, in via ordinaria, la cremazione degli indecomposti.
A sostenere le relative spese è chi dispone la cremazione, ossia l’Autorità Sanitaria o il comune (il Sindaco è pur sempre Autorità Sanitaria Locale) se gli aventi titolo non richiedono un particolare trattamento delle ceneri (diverso dalla dispersione anonima in cinerario comune o giardino delle rimembranze)che si configurerebbe come l’esercizio di un personalissimo jus sepulchri (sempre a titolo oneroso), ancorchè atipico.
Leggermente diversa è la cremazione degli esiti da fenomeno cadaverico di tipo trasformativo conservativo prevista in via generale dall’ordinanza sindacale con cui si regolano esumazioni ed estumulazioni, perchè prima di procedere d’imperio all’incinerazione dei resti mortali da parte del comune (con l’assunzione dei relativi oneri a carico del bilancio dell’ente locale) è pur sempre richiesto l’assenso degli aventi titolo (che è pur sempre un atto di disposizione) con il quale essi si accollano anche i costi della cremazione.
La loro volontà è surrogata da quella del comune solo se quest’ultimi sono irreperibili o mostrano inerzia prolungata e certa, qualificabile inequivocabilmente come disinteresse.
- cremazione richiesta di ossa
Nel caso di cremazione di resti ossei in forma individuale si può prendere a riferimento la tariffa per la cremazione di feti o prodotti abortivi (1/3 della tariffa base).- cremazione di ossa dell’ossario comune
Per la calcinazione di resti ossei in forma cumulativa la tariffa si calcola in funzione della capacità del contenitore utilizzato (non la semplice cassettina di zinco di cui all’Art. 36 comma 2 DPR 285/90 ma un recipiente più grande come ad esempio uno scatolone di materiale facilmente combustibile), e quindi se assimilabile ad un contenitore di resti mortali si applica la tariffa corrispondente (80% della tariffa base).
- cremazione di parti anatomiche riconoscibili
Si noti che nel caso di cremazione di parte anatomiche riconoscibili la tariffa si riferisce alla termodistruzione di un contenitore combustibile, ove sono collocate più parti anatomiche anche in forma distinta, con peso variabile massimo di circa 80 Kg, cioè quanto in media un corpo umano.Ovviamente il legislatore parte dal presupposto di una cremazione massiva con oneri a carico della struttura sanitaria che ha “prodotto” questi rifiuti ospedalieri di materiale biologico umano.Chi ha subito l’amputazione, ha però, il diritto, dietro pagamento della relativa tariffa, di disporre la cremazione della singola parte anatomica riconoscibile.
- cremazione di prodotti abortivi
la cremazione di feti o prodotti abortivi è pari ad 1/3 della tariffa base. L’onere della cremazione sorge in capo alla struttura sanitaria che in cui è avvenuta la loro l’estrazione o l’espulsione, se, ovviamente, gli aventi titolo per ragioni di pietas non dispongono personalmente la loro cremazione assumendosene, conseguentemente, tutti gli oneri.
Sono l’Arch. Francesco Balsano, presidente pro tempore della Socrem Bruzia di Cosenza; siamo anche su FB e sono anche amministratore del gruppo Promotori della Cremazione e della relativa pagina pubblica della Socrem Bruzia.
Complimenti per l’articolo, molto chiaro ed esaustivo!
Distinti saluti!