I crematori sono impianti dove si cremano cadaveri, ossa umane, parti anatomiche riconoscibili, resti mortali esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi.
Un crematorio è generalmente costituito da:
- spazio attrezzato per il rito , detta anche spazio o sala del commiato
- deposito mortuario (analogo per struttura e funzione alla camera mortuaria del cimitero), dove collocare le spoglie mortali in attesa della cremazione
- forno e sistema filtrante
- altre aree di servizio
Le caratteristiche tecnico funzionali che deve possedere un crematorio sono indicate nel file in PDF, che si trova cliccando qui.
Un interessante studio comparativo, anche se datato, sulle emissioni in atmosfera di crematori venne presentato a Sefit10 del 2002 dal Dr. Fabrizio Giust (GEM srl). Il testo dell’intervento è reperibile in PDF, cliccando quì.
Un tema ignoto al grande pubblico, che fa discutere molti ambientalisti sulla opportunità o meno di normare la verniciatura della bare (se non di proibirla, come pensano i più radicali tra questi) è quello degli effetti delle vernici. La pregevole analisi venne presentata nel corso dello stesso Sefit10 2002 dall’Ing. Giorgio Stragliotto (Stragliotto Spa). Il testo dell’intervento è reperibile in PDF, cliccando qui.
E nelle prossime righe potrete trovare i links ad alcuni articoli che trattano la materia, in ordine di data dal più recente al più vecchio come inserimento:
Localizzazione e gestione di un crematorio in cimitero particolare ex Art. 104 comma 4 D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285?
E’ di rigore un primo riferimento al (solito) art. 343 comma 1 T.U.LL.SS. di cui al R.D. 27 luglio 1934 n. 1265: esso prevede come gli impianti di cremazione debbano essere realizzati all’interno dei cimiteri (ed esclusivamente comunale è la funzione cimiteriale ai sensi delcombinato disposto tra gli artt. 337, 343 e 394 T.U.LL.SS ed 824 comma 2 Cod. Civile) , tanto che i comune, quando sia interessato da questa richiesta, deve concedere l’area strettamente
Crematorio o inceneritore per spazzatura?
Sulle pagine dei quotidiani italiani, con frequenza sempre maggiore, campeggia un vibrante Jaccuseda parte di diversi cittadini contro comuni ed amministrazioni cimiteriali, o, meglio, contro il loro personalissimo modo di gestire limpianto di cremazione. Nel capoluogo ambrosiano, ad esempio, i parenti non possono assistere alle operazioni di incinerazione del feretro. Ai famigliari dellestinto, quindi, e' preclusa ogni possibilita' di presenziare allestrema cerimonia di saluto, quando il feretro e' introdotto nel forno. La ragione di questo
Crematori… fonderie di metalli mortuari?
Nella nostra societa' il riutilizzo dei materiali diventa sempre piu' importante. Grazie ai moderni sviluppi della tecnologia l'efficienza e la convenienza del reimpiego e' aumentata. La circolarita' di processi, finalmente reversibili, rende tutto piu' semplice, il recupero, specialmente dei rifiuti ricavati dai cosiddetti prodotti 'a perdere', e' stato oggetto di attenta ricerca negli ultimi anni. Una ditta olandese si propone la raccolta di apparecchi sostitutivi di organi o parti anatomiche mancanti e dispositivi chirurgici per
Sala del commiato: rischio oppure opportunita'?
La funeral home rappresenta sicuramente un elemento di sintesi dove si possono riunire piu' servizi funerari ed operazioni di polizia mortuaria. Si tratta, pero', di una soluzione estrema, ancora molto lontana dalla nostra cultura popolare. Nella mentalita' dellitaliano medio, la stessa di tante famiglie dellalta borghesia, con notevoli capacita' di spesa per eventi socialmente rilevanti, come appunto un funerale, il morto preferibilmente deve rimanere a casa dove tra le mura domestiche i famigliari potranno vegliarlo
Salve, sarei interessata a sapere se esiste la possibilità di cremare il corpo e raccogliere le ceneri, mantenendo e raccogliendo però le ossa senza incenerirle. Se esiste questa possibilità vorrei capire che prassi serve seguire in tal senso.
Grazie
x Livia,
No, non è possibile la cremazione della sola parte diversa dalle ossa di un corpo.
La norma in Italia obbliga all’inserimento del feretro contenete il corpo all’interno del forno.
Ne consegue la cremazione e le ossa si raccolgono sempre sbriciolate, anche se con frammenti grossolani.
La riduzione di tali frammenti di ossa in “polvere” (in realtà granelli ossei e polvere di ossa calcinati) avvine normalmente con una apposita attrezzatura (cremulator o macchina equilavalente) con la separazione delle impurità (ferri, protesi, ecc.) che si trovano nel feretro.
Pertanto ritengo non sia tecnicamente possibile dar seguito alla sua idea.
Ieri ho visto una vs. risposta che ora non trovo più in cui mi pareva di aver capito che in Italia ci sono dei forni crematori che bruciano anche le casse di zinco. Per cortesia è possibile sapere dove si trovano?
A noi risulta la seguente lista di crematori che hanno autorizzazioni per cremare feretri con zinco. Però conviene sentire direttamente telefonicamente se accettano il ferro. Questo lo può fare l’impresa funebre prescelta per il trasporto funebre.
Acqui Terme
Aosta
Biella
Bra
Cesena
Conegliano
Domodossola
Mappano di Caselle
Messina
Milano
Perugia
Piacenza
Piscina
Rimini
Spinea
Torino
Trecate
Valenza
E’ possibile che nel frattempo si siano modificate alcune autorizzazioni o aggiunte delle altre, per cui anche i crematori interessati possono segnalare alla redazione le eventuali rettifiche a questo breve elenco.
L’elenco dei crematori con le indicazioni per contattarli lo può trovare al seguente LINK:
Il mio è un caso doloroso dovuto al comportamento di un fratello. Un mio nipote è morto tanti anni fa e venne tumulato in terra comune con sepoltura credo trentennale da rinnovarsi. Nel testamento lasciava i suoi averi ad un nipote, figlio di questo mio fratello. Per anni ho provveduto regolarmente a pulizia e addobbo floreale della sepoltura poiché non vedevo cura soddisfacente e così regolarmente la curavo pur abitando lontano dal paese del sepolcro. I genitori di mio nipote intanto impugnarono il testamento del figlio e chiesero ed ottennero la quota legittima.Ora che entrambi i genitori di mio nipote sono morti, entrambi i nonni di parte materna del nipote sono morti( miei genitori ) e non ci sono parenti per parte paterna di mio nipote defunto al di fuori del fratello di lui, noto con estremo dolore che la tomba è poco curata e vengono regolarmente levati fiori se ve li poso (mai e’ successo in tanti anni prima, il mio contributo faceva comodo fra tanti litigi familiari da cui io ero per fortuna esclusa) e la lastra tombale è stata in parte rovinata da graffiature di macchinari(?) che hanno tolto il cognome paterno a mio nipote.A questo punto, vorrei sapere se il fratello vivo di mio nipote ha una qualche potestà sulla tomba di suo fratello, in qualita’ di erede del padre e della madre defunti che avevano ottenuto appunto la legittima, ma che non so se abbiano partecipato alle spese del manufatto tombale del figlio morto e che li aveva esclusi dal lascito. So che mio nipote vivente non vuole avere a che fare con questo zio (mio fratello in questione) e so che non si reca nemmeno sulla tomba del fratello. Io vorrei poter posare almeno i fiori su quella tomba sulla quale nemmeno è accesa la lucina da quando son morti i nonni materni. Vorrei sapere se il fatto di aver provveduto ( ma non so se in tutto o in parte, nessuno volle dirmelo)al manufatto tombale consente a mio fratello lo sfregio del cognome di mio nipote, gli consente di eliminare imperterrito i miei addobbi, che pur andavano benissimo fino alla morte dei miei genitori, unici nonni vivi del nipote. Se l’ altro mio nipote, fratello unico del nipote defunto potesse vantare un qualche diritto come diretto parente di mio nipote defunto, vorrei chiedere a lui un consenso per riaccendere almeno il lumino tombale, per lasciarvi i fiori dovuti e curare al meglio la sepoltura.Con mio fratello non intendo parlare né trattare ovviamente, non riesco più a tollerare la sua prepotenza, l’ uso distorto che ha fatto del manufatto togliendo al nipote defunto persino il cognome della sua famiglia che era inscritto sulla lastra da molti anni. Tutti mi sconsigliano di rivolgermi ad un legale penalista per una soluzione possibilmente definitiva di quelli mi sembrano soprusi morali sui vivi e pure profanatori di sepoltura, ma e’ anche vero che la situazione è meritoria di un intervento incisivo : mio fratello si è infatti dimostrato prepotente anche con me.Mi sono dovuta rivolgere a suo tempo ad un legale perche’ mi veniva indebitamento richiesto di pagare la badante dei miei e/o di fare la badante per loro, nonostante la mia condizione di salute mi impedisse un’ occupazione del generre e lavorassi a tempo pieno. L’ avvocato seppe per fortuna impedire che io a quel punto tracollassi per queste infamita’ dandomi piu’ assistenza psicologica che legale, perché di illegale c’ erano solo le assurde pretese di mio fratello, volte, disse l’ avvocato senza mezzi termini, a conservare piu’ che poteva il capitale genitoriale che sicuramente sapeva intestato per la maggiore a lui, come puntualmente verificatosi. Mi disse di evitarlo, cancellarlo e rassegnarmi.Negli ultimi tre anni i patimenti( mi era morto anni fa anche un figlio dopo lunga malattia) mi sono ammalata in modo grave e a lungo.
Quello che ho visto ultimamente sulla tomba di mio nipote, non mi da’ pace e a nulla servono le parole dell’ avvocato , dello psicologo, dei sacerdoti che dicono di lasciare perdere perche’ certi vissuti rovinano la salute e la vita e non e’ giusto che la mia vita e quella dei miei venga funestata ancora e per di piu’ da una persona che ha dimostrato chiaramente quello che è. Tuttavia io non ho la pace che avevo quando potevo prendermi cura discreta anche del sepolcro di mio nipote.
Ho trovato il vostro sito e vedo che date risposte a quesiti complessi e difficili. So che il mio quesito va ben oltre i regolamenti cimiteriali e le leggi sulla sepoltura,ma spero con tutto il cuore che possiate in qualche modo trovare un bandolo semplice, il classico filo di Arianna che magari sfugge ad avvocati impegnati in cose ben piu’ tremende, perché io possa restituire una sepoltura piu’ consona a un nipote e trovar cosi’ conforto senza dovermi riammalare, rischiando ormai il peggio.
X Marina,
omissis sulle faccende personali ed i rapporti famigliari poco idilliaci, non sono autorizzato a trattarli, anche se mi è consentito formularLe i più sinceri auspici per una pronta e rapida guarigione.
Sul diritto di sepolcro (materia ostica anche agli avvocati, perché spesso snobbata ed affidata, con disdegnoso gusto, a noi vili beccamorti senza più santi nè eroi) avrei qualche appunto, invece, proprio corroborato da dottrina e giurisprudenza, in questo frangente, finalmente univoche ed omogenee.
Bisogna, anche in sede giurisdizionale, civile, per la precisione, avvalersi dei cosiddetto diritto secondario di sepolcro, esso non è scritto nè codificato in nessuna legge, poichè costituisce un cosiddetto principio pretorio, ossia un diritto portato e frutto di una comune elaborazione dei Tribunali Italiani, spesso chiamati a dirimere controversie sui sepolcri ed il loro uso, laddove sovente è alto il tasso di litigiosità tra parenti.
Da ultimo, allora, si deve ricordare che l’esigenza di assicurare il rispetto della memoria e della personalità del defunto induce ad assegnare rilevanza giuridica al comune desiderio delle persone a lui vicine di accedere alle tombe (sepolcri, cappelle, tumuli, loculi…), per esprimere la propria spiritualità e rendere omaggio alle spoglie dei propri congiunti.
Tale facoltà può essere esercitata in due modi.
Innanzitutto con la pretesa di far valere l’”iter ad sepulchrum”, cioè l’effettiva possibilità di recarsi sul luogo in cui siano inumate o tumulate le spoglie di un proprio congiunto, allo scopo di compiere atti di culto e di pietà verso la salma.
In secondo luogo, con il potere di opporsi concretamente agli atti che possono arrecare pregiudizio al rispetto dovuto alla salma medesima, esso viene identificato in capo all’individuo (diritto personalissimo di godimento) in quanto portatore di un interesse morale e spirituale alla destinazione e conservazione delle spoglie.
L’impianto di cremazione deve necessariamente insistere su suolo cimiteriale, ossia entro il perimetro del camposanto ai sensi del combinato disposto tra l’Art. 78 comma 1 DPR n.285/1990 e l’Art. 343 comma 1 REgio DEcreto n.1265/1934 così come novellato dalla Legge 30 marzo 2001 n. 130. La stessa gestione del crematorio è pubblica ed è esercitata nelle forme di cui al Decreto Legislativo n. 267/2000. Si rammenta che ai termini dell’Art. 824 comma 2 Codice Civile il cimitero è demanio comunale.
ho un terreno a campoli appennino (FR) sarei interessata a conoscere i documenti necessari per l’ apertura di un forno crematorio.
grazie
ida