Benvenuti nella sezione del sito dedicata alla cremazione
Nel sito potrete reperire informazioni strutturate concernenti la cremazione ed i crematori.
- cremazione sulla base della propria volontà
- dare esecuzione alla volontà di altri di farsi cremare
- capire la documentazione e gli iter necessari per ottenere la:
- cremare resti mortali di salme inconsunte esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi
- sapere se e come si può trasportare una urna cineraria e i modi per ottenere la autorizzazione al trasporto urna cineraria in Italia e all’estero
- dove è consentito collocare
- se consentita la
Queste informazioni sono possibili grazie alla collaborazione con un redattore, a cui è possibile porre quesiti scrivendo un semplice commento in calce ad un articolo sull’argomento di interesse.
Il sito permette anche di conoscere le statistiche sui decessi in Italia e sulle forme di sepoltura, sulle cremazioni effettuate in ogni crematorio in attività in Italia e le statistiche internazionali concernenti la cremazione, grazie alla collaborazione con la Federazione dei servizi funerari italiani SEFIT www.sefit.org e gli esperti di statistica di EUROACT WEB srl www.euroact.net.
Grazie al concorso di esperti del settore sono analizzati gli aspetti tecnici che riguardano la installazione di impianti di cremazione, i riflessi della cremazione per l’ambiente e in particolare per le emissioni in atmosfera, nonché articoli su progetti degni di segnalazione di crematori, pubblicati su riviste del settore.
Infine stata predisposta una galleria di significativi articoli di crematori e di giardini delle rimembranze.
Salve , vorrei sapere come devo procedere x cremare la salma di mio marito , cittadino rumeno, residente i Italia e portare le ceneri i Romania ? Serve il nulla osta dal Consolato rumeno in Italia o basta le autorizzazioni del comune di residenza ? Grazie !
X Elisabetta,
1) l’autorità diplomatica rumena deve rilasciare un certificato di nulla osta alla cremazione in base alle leggi funerarie in vigore in Romania. Se il diritto di questo particolare stato ammette la cremazione per i cadaveri dei propri cittadini non si rilevano ragioni di ordine ostativo e si procede alla cremazione con le usuali autorizzazioni amministrative di competenza del Comune italiano di decesso.
2) Per il trasporto invece, la procedura è molto più semplice e snella in quanto la Romania aderisce alla convenzione internazionale di Berlino, come appunto l’Italia, e tra stati firmatari di questo accordo il trasferimento delle ceneri è libero, senza nessun aggravamento burocratico, fatta salva la formazione di un idoneo titolo di viaggio pur sempre necessario per trasporto fuori dei nostri confini dell’urna cineraria de qua.
Buongiorno, avrei bisogno di alcune delucidazioni, mio padre (divorziato da ns madre) e’ deceduto in un comune della limitrofa prov. di Como, hanno rilasciato tutte le autorizzazioni compresa cremazione, alla fidanzata senza procura ne contattare noi figli, non sono obbligati ad accertarsi identita’ deceduto ed avvisare famigliari per formalita’. Grazie
X Emanuela,
premetto che con il termine fidanzata da Lei utilizzato non intendo una unione stabile e quindi una convivenza. Se fosse convivenza o unione stabile, si applicano norme specifiche in materia.Ciò premesso, per ragioni di semplificazione “tecnica”, poichè i flussi documentali debbono scorrere veloci nel circuito informativo della polizia mortuaria (= compressione dei tempi amministrativi e della burocrazia funeraria) a tutto vantaggio del cittadino, di solito il grado di parentela è soggetto solo a controlli a campione, mentre esso sempre più spesso è autocertificato dal famigliare in quello “strano” modello definito atto sostitutivo in atto di notorietà.
Qui il dichiarante _- attenzione a questo passaggio, è fondamentale – su propria responsabilità PENALE (art. 76 D.P.R. n. 445/2000, avanti ad una pubblica amministrazione, determinati fatti e volontà conseguenti. Lo Stato Civile non può accogliere nessuna manifestazione di volontà pro cremazione del de cuius, se non dai soggetti giuridicamente legittimati a pronunciarsi.
La fidanzata quindi – almeno per l’autorità comunale (salvo diversa decisione del Giudice) non avrebbe diritto ad intervenire su quale pratica funebre avrà luogo, in particolar modo se si tratta appunto di una sepoltura irreversibile come la cremazione.
La scelta si radica pertanto in capo ai figli del de cuius.
Si tratterebbe di una vistosa anomalia, è un comportamento indecifrabile, con i pochi elementi conoscitivi a disposizione. Un errore pacchiano? Una marchiana distrazione? Del tutto illegittimo, parrebbe supporsi.
Cercate, in ultima analisi di informarvi bene presso il Comune che ha rilasciato l’autorizzazione (di solito gli Ufficiali di Stato Civile sono, data la solennità della funzione pubblica assolta, molto prudenti e fiscali nel perfezionare gli atti di polizia mortuaria di loro stretta spettanza).
Solo così, in un percorso a ritroso, potrete risalire a chi abbia formalizzato l’istanza di cremazione, e soprattutto sulla base di quale titolo di parentela, reale, presunta… o solo millantata.
Ringrazio risposta, ho scritto fidanzata perche’ nonostante la ultra decennale frequentazione, la signora (gia’ vedova) lo stesso giorno decesso mi ha dichiarato non aver formalizzato nulla, fermo restando noi 2 figli abbiamo saputo decesso da ns parenti 8 ore dopo decesso e quando ho contattato signora aveva gia’ predisposto tutto con Impr. funebre anche giorno cremazione e manifesti funebri senza nomi dei figli. Dal comportamento indecifrabile seguito, su Istanzacomune decesso vengo a conoscenza e’ stata rilasciata Autorizzazione sulla base di iscrizione Socrem datata 5 anni prima qualificandola come convivente, ed ad ulteriore istanza chiarimento mi viene risposto dal segretario comunale che “la dichiarazione di convivenza rilasciata all’Impresa di Pompe funebri dalla signora non ha connessione con la residenza in…, deceduto comunque a … presso l’abitazione della signora la quale ha dichiarato essere convivente presso di lei”. All netto di questa singolare situazione, si evince che amministrativamente gli unici famigliari aventi diritto dovremmo essere noi 2 figli, e chiedevo conferma. Grazie
X Emanuela,
O la convivenza è formalizzata nelle figure giuridiche disciplinate dalla c.d. Legge Cirinnà (sostanzialmente unioni civili) o in diritto (almeno in quello funerario) detta relazione affettiva e morale comunque sussistente nei fatti non produce nessuna legittimazione ad esprimere volontà cremazionista. Infatti la… “fidanzata” non ha manifestato alcun volere in tema di cremazione, per altro non avendone potere. Il problema, semmai, è rappresentato dalla volontà di Suo padre stesso, depositata con tutti i crismi di legge presso una So.Crem. Nella scala valoriale di chi debba disporre negli atti tipici del post mortem il de cuius stesso è indiscutibilmente sovrano sulla propria futura spoglia mortale e nel decidere sulla sua stessa “sepoltura”. Il Comune, quindi, ha correttamente autorizzato sulla base di un titolo inoppugnabile, quale è l’iscrizione ad una apposita società di cremazione.
Buongiorno, avrei bisogno di alcune delucidazioni in merito a delle urne lasciate in deposito dalle agenzie funebri senza lasciarci contatto e nominativo dell’avente diritto.
Premessa: lavoro presso un cimitero e mi capita spesso che le agenzie funebri una volta consegnata l’urna cineraria correlata solo dalla documentazione primaria come decreto di trasporto, autorizzazione alla cremazione ,verbale di cremazione ecc.. non ci rilascia il nominativo e il contatto dell’avente diritto più prossimo, (dicendo che poi manderà il parente a fare la pratica) tale contatto è necessario per poter sottoscrivere la richiesta cimiteriale, per poi procedere secondo volontà del parente alla successiva operazione di tumulazione/affido o dispersione ecc….
La conseguenza di questo comportamento porta ad avere un numero considerevole di urne in deposito senza la relativa pratica, e qundi senza destinazione e soprattutto senza un referente a cui fare riferimento.
Ho provato innumerevoli volte a contattare l’agenzia che ha svolto il servizio di cremazione, in quanto è in possesso ovviamente di tutti i contatti e i nominativi del parente più prossimo, ma non riuscendo ad ottenere nulla, mi viene continuamente ripetuto “ tra mezz’ora la richiamo” e questo va avanti da più di due mesi…… è chiaro la presa in giro e la non volontà di collaborare.
Vorrei sapere se posso agire in modo diverso, se si può segnalare l’agenzia in qualche modo, se si può procedere con una denuncia ai carabinieri per abbandono…. O se esiste una strada più efficace e soprattutto che sia legalmente fattibile.
Sono obbligata come cimitero ad accettare per forza le ceneri? O posso rifiutarmi e accettarle solo dopo aver stipulato la pratica con i parenti?
La segnalazione è interessante e importante.
In sintesi: l’accettazione di urne cinerarie in cimitero segue le norme stabilite dal gestore del cimitero e, se esistono, quelle nel regolamento di polizia mortuaria comunale. Quindi è il gestore a dire cosa fare a chi porta una urna cineraria e anche a non accoglierla. Se cioé vi sia o meno titolo per la sepoltura di urna in cimitero. Un sistema semplice è quello di tariffare la permanenza di urna cineraria a deposito in attesa di sepoltura: ciò rende necessario avere il soggetto che paga anche per il solo deposito e in assenza di indicazione di parenti paganti specificare che il soggetto è l’impresa funebre che consegna l’urna a deposito. Vedrà che in questo modo tutto diventerà più fluido e ci saranno meno urne cinerarie a deposito ….
Per una risposta più articolata, essendo Lei un operatore professionale, è necessario che provveda a pagare la risposta ad un quesito. Prezzi e condizioni si trovano al link: https://www.funerali.org/Down/funerali.org_servizi-sito.pdf