Per la gestione in economia di un servizio pubblico locale di rilevanza economica serve la delibera di consiglio comunale

È utile valutare i contenuti della sentenza TAR Lazio, Latina, Sez. I, n. 192 del 11 marzo 2025.
Nello specifico, la controversia nasce dall’impugnazione della delibera della Giunta Comunale di Terracina che ha disposto la gestione diretta del servizio di illuminazione votiva nei cimiteri comunali.
Questa decisione è stata presa in seguito alla risoluzione del contratto d’appalto con la società ricorrente, motivata dal mancato deposito della cauzione definitiva da parte di quest’ultima.
La ricorrente, oltre ad impugnare gli atti di risoluzione del contratto dinanzi al Giudice Ordinario, ne contesta la delibera di assunzione diretta del servizio dinanzi al TAR, ritenendola illegittima per vizi propri e derivati.
La motivazione principale della sentenza TAR Lazio n. 192/2025 risiede nell’incompetenza della Giunta ad adottare tale atto, essendo la scelta del modello di gestione di un servizio pubblico locale a rilevanza economica una prerogativa del Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 42 del T.U.E.L.

Questa sentenza sottolinea l’importanza della corretta ripartizione delle competenze tra gli organi di governo locale e ribadisce che decisioni strategiche concernenti l’organizzazione dei servizi pubblici locali spettano all’organo consiliare, espressione diretta della rappresentanza popolare.
La mancata indicazione di un termine per l’indizione di una nuova gara e la presunta violazione dell’art. 34 del d.l. n. 179/2012 non vengono esaminate nel merito, in quanto assorbite dall’accoglimento del vizio di incompetenza.
Conseguentemente, la decisione del TAR impone al Comune di Terracina di riesaminare la modalità di gestione del servizio di illuminazione votiva, nel rispetto delle competenze attribuite al Consiglio Comunale dalla normativa vigente.
Ciò potrebbe comportare una nuova deliberazione da parte del Consiglio che definisca il modello di gestione del servizio, tenendo conto delle esigenze della collettività e dei principi di evidenza pubblica.

Il testo integrale della sentenza è rinvenibile anche nell’area Sentenze del sito www.funerali.org

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