Una politica ragionevole per lo sviluppo delle funeral home

In un appassionato intervento, di replica ad un’interrogazione di un Consigliere, il preposto assessore della Giunta Regionale agli affari della polizia mortuaria in Emilia-Romagna, ha così risposto:
la Regione Emilia-Romagna, tra le prime in Italia, con la Legge Regionale n. 19/2004 ha disciplinato, nel vuoto normativo statale, le Strutture per il commiato (quindi delle case funerarie/funeral home) per corrispondere concretamente ad esplicite istanze della cittadinanza che sempre più domanda una maggiore umanizzazione del funerale, sottraendolo all’istituzionalizzazione propria di “non luoghi” come i servizi mortuari di obitori e depositi di osservazione, o alle difficoltà funzionali e psicologiche, le quali potrebbero gravare sui congiunti in caso di decesso in abitazione privata. Le Strutture sono dirette ad assicurare la custodia, l’osservazione, la preparazione e l’esposizione delle salme, cui si aggiungono le celebrazioni di riti di commemorazione e di commiato dal defunto.

Le Funeral home, in Emilia-Romagna, sono fruibili su richiesta degli aventi causa del de cuius (giuridicamente non solo i familiari, ma anche i conviventi, ben prima della c.d. Legge Cirinnà) senza discriminazioni di alcun tipo in ordine all’accesso.
Questa caratteristica di effettiva par condicio tra imprese funebri liberamente scelte dai dolenti, assicura la pluralità dei riti, compresi i funerali laici, elemento importantissimo.
Per contrastare eventuali posizioni dominanti in materia di concorrenza e per evitare condotte corruttive, la norma regionale ha previsto che le Strutture per il commiato non possano essere collocate nell’ambito di strutture sanitarie pubbliche o private, né di strutture socio-sanitarie o di vita collettiva. Per facilitarne un’ordinata crescita è ammessa la loro collocazione nella zona di rispetto cimiteriale.
La L.R. Emilia Romagna n. 19/2004, in rapporto alla rilevanza della funzione anche sociale e di pubblico interesse svolta dalle Strutture per il commiato, ha previsto elementi di facilitazione del loro sviluppo, attribuendo ai Comuni il compito di promuoverne la realizzazione ed il funzionamento, mentre compete alla Regione il favorirne, con appositi strumenti incentivanti, un’adeguata presenza sul territorio regionale.

“Tutto ciò premesso – chiude l’Assessore – si precisa quanto segue in relazione alle richieste formulate nell’interrogazione cui si risponde ed in particolare rispetto a cosa si intenda con la locuzione “strumenti incentivanti” e alle azioni realizzate dirette a dare seguito agli impegni assunti con la Risoluzione n. 3180 , ove è previsto l’impegno della Giunta di coinvolgere gli Enti locali e i Soggetti gestori delle Strutture per il commiato con l’obiettivo di giungere ad una modifica della legge regionale 19/2004, definendo all’art. 14 specifiche linee di finanziamento per garantire un’adeguata presenza sul territorio regionale di strutture per il commiato”.

Di seguito si elencano gli interventi amministrativi più rilevanti diretti a promuovere la realizzazione delle Strutture per il commiato, quali strutture volte a soddisfare un interesse generale della collettività, la cui disponibilità sul territorio deve essere favorita dai Comuni e le cui possibilità di localizzazione nel contesto urbano devono contemperare ragionevolmente molteplici sensibilità ed interessi pubblici, tenuto conto della natura di dette strutture che rientrando nelle “pratiche di culto dei morti”, sono riconducibili per alcuni aspetti al novero degli “spazi collettivi di carattere comunale riguardanti il culto”.

Elenco commentato e ragionato dei provvedimenti assunti:

  • con legge regionale 10 dicembre 2019, n. 29, è stato modificato l’art. 10 della precitata legge regionale n. 19/2004. In particolare ne è stato modificato il co. 1, ampliando anche alle regioni confinanti, a condizione di reciprocità, il trasporto a bara aperta della salma;
  • con le determinazioni n. 13871/2004, n. 4693/2009, n. 4155/2012, n. 18104/2016 e n. 19612/2022, per favorire le legittime richieste dei familiari del defunto, è stata progressivamente ampliata la platea di defunti trasportabili alle Strutture del commiato e alle altre strutture previste dalla legge regionale, consentendo non più soltanto il trasporto a bara aperta della salma (per salma si intende il corpo umano rimasto privo delle funzioni vitali, prima dell’accertamento della realtà della morte, legge regionale 19/2004), ma anche il trasporto a bara aperta del cadavere (per cadavere si intende la salma, una volta eseguito l’accertamento di morte, legge regionale 19/2004) limitatamente ai seguenti casi:
    – accertamento di morte eseguito mediante tanatogramma (modalità di accertamento della morte usata frequentemente in caso di decesso in strutture ospedaliere), nel caso in cui il defunto sia stato sottoposto a prelievo di organi a scopo di trapianto, nonché nel caso in cui sia stata richiesta l’ispezione esterna di cadavere con/senza autopsia disposta dall’Autorità Giudiziaria oppure nel caso sia richiesto il riscontro diagnostico;
  • delibera di Giunta regionale n. 172 del 14/02/2022 con cui è stata approvata la Direttiva di Giunta regionale, ai sensi dell’art. 2, co. 1, lett. a, legge regionale n. 19/2004, con cui è stato riordinato l’esercizio dell’attività funebre ed è stato introdotto, ai fini di prevenire condotte corruttive, l’accreditamento delle imprese funebri operanti in strutture di ricovero e cura pubbliche e nelle strutture sociosanitarie a carattere residenziale pubbliche. L’elenco di tali imprese funebri è reperibile al seguente indirizzo https://www.cam-er.it/ ;
  • aggiornamento della modulistica SUAPER relativa alla domanda di autorizzazione per l’esercizio di attività di Struttura per il commiato, disponibile presso la piattaforma telematica “Accesso unitario” che permette alle imprese di inviare online le pratiche ai Suap e agli Enti coinvolti nei procedimenti. Occorre infatti precisare che la costruzione e il funzionamento delle Strutture per il commiato, ai sensi dell’art. 6, legge regionale 19/2004, è soggetta ad autorizzazione comunale e non a SCIA;
  • nota regionale, prot. 12/07/2023.0682266.U, con cui è stato redatto un “Parere sulle sale del commiato – destinazione d’uso – localizzazione – dotazione di standard”.

Gli strumenti incentivanti sopra richiamati, anche se non di natura economica, hanno favorito la realizzazione ed il funzionamento delle Strutture per il commiato.
In Emilia-Romagna queste strutture sono infatti passate dalle 20 stimate nel 2021 alle 46 rilevate nell’anno corrente (12 attive in provincia di Piacenza, 12 in provincia di Parma, 9 in provincia di Reggio Emilia, 7 in provincia di Modena, 4 in provincia di Bologna, 1 in provincia di Ferrara, 1 in provincia di Ravenna).

In conclusione, si informa che successivamente all’adozione della Risoluzione n. 3180 e all’adozione della delibera n. 172 del 14/02/2022 sono state coinvolte le Associazioni più rappresentative di gestori delle strutture per il commiato.
Una delle quali ha prospettato alcune ipotesi di strumenti incentivanti quali contributi pari al 20-25% dell’importo totale della spesa sostenuta per la realizzazione della struttura per il commiato, l’azzeramento degli oneri di urbanizzazione, la richiesta al Ministero competente al fine di esonerare le imprese dall’imposizione IVA gravante sui costi di costruzione della struttura.
Attualmente non risultano comunque individuate specifiche linee di finanziamento per le Strutture del commiato essendo necessaria una preventiva valutazione del reale fabbisogno di dette strutture a fronte del loro rapido sviluppo; condizione che pone la Regione Emilia-Romagna tra le prime regioni italiane in rapporto al numero di Strutture per il commiato attive nel territorio di competenza.

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