La Legge quadro 18 marzo 2025, n. 40 in materia di ricostruzione post-calamità
In caso di eventi calamitosi gravi, lo Stato italiano attiva una serie di misure straordinarie per la ricostruzione di edifici pubblici e infrastrutture essenziali.
Una previsione particolarmente significativa per i cimiteri è quella contenuta alla lettera d) del primo comma dell’articolo 13: il riconoscimento di contributi pubblici anche per la ricostruzione di edifici privati inclusi nelle aree cimiteriali e individuati come cappelle private, con l’obiettivo di garantirne il pieno utilizzo all’interno del contesto cimiteriale.
Nello specifico, il contributo si applica alle cappelle cimiteriali private, ossia a quelle strutture funerarie di proprietà di privati o famiglie, costruite all’interno di cimiteri comunali.
La norma riconosce che tali edifici, pur non essendo pubblici, hanno un valore funzionale e simbolico per la collettività e che il loro degrado può compromettere l’integrità e l’operatività dell’intero sistema cimiteriale.
Il contributo consiste in un finanziamento pubblico per la ricostruzione, il ripristino o la riparazione di tali cappelle, qualora siano state danneggiate dagli eventi calamitosi riconosciuti come “di rilievo nazionale”.
L’intervento può includere anche opere di miglioramento sismico, quando tecnicamente opportuno.
Le somme stanziate sono a carico del Fondo per la ricostruzione, gestito tramite contabilità speciale sotto il coordinamento del Commissario straordinario alla ricostruzione.
Per poter accedere al contributo, il proprietario della cappella deve soddisfare alcune condizioni essenziali:
- Titolo abilitativo edilizio: l’edificio deve essere stato realizzato legittimamente, con regolare permesso di costruire o, in alternativa, con titolo in sanatoria acquisito prima della presentazione dell’istanza.
- Danno riconducibile all’evento calamitoso: deve essere dimostrato, tramite una relazione tecnica asseverata, che i danni sono una conseguenza diretta dell’evento calamitoso
- Presentazione della domanda nei tempi stabiliti: l’istanza deve essere presentata entro tre anni dalla deliberazione dello stato di ricostruzione, attraverso piattaforme digitali interconnesse con il sistema ANAC per garantire trasparenza e tracciabilità
Come funziona la procedura?
Il procedimento si articola in più fasi:
- Presentazione dell’istanza al Comune territorialmente competente, allegando tutta la documentazione richiesta (titolo abilitativo, perizia asseverata, computo metrico, progetto degli interventi).
- Valutazione tecnica da parte del Comune e trasmissione della proposta al Commissario straordinario.
- Decreto di concessione: il Commissario, verificata la regolarità formale e sostanziale dell’istanza, emette un decreto con cui concede ed eroga il contributo.
- Controlli successivi: vengono effettuate verifiche a campione sugli interventi finanziati, almeno sul 10% del totale, per garantire che le risorse siano state utilizzate correttamente.
La previsione di contributi per la ricostruzione delle cappelle cimiteriali private rappresenta una novità rilevante sotto il profilo della tutela della memoria, dell’identità familiare e del decoro dei luoghi di sepoltura.
Si tratta di un esempio concreto di come la normativa contempli, accanto agli aspetti strutturali e infrastrutturali, anche quelli culturali e sociali, inserendo il cimitero tra gli spazi pubblici da preservare anche in situazioni di emergenza.
Per i proprietari colpiti da calamità, questa misura può rappresentare un’opportunità fondamentale per ripristinare dignità e funzionalità a luoghi di grande valore simbolico.
Di seguito l’estratto della norma:
Art. 13. Ricostruzione pubblica
1. Con apposite disposizioni di legge, … omissis .. si provvede allo stanziamento delle risorse economiche finalizzate alla realizzazione degli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione dei beni e degli edifici pubblici, dei complessi monumentali e degli altri beni del demanio culturale, delle infrastrutture e delle opere pubbliche nonché dei beni del patrimonio artistico e culturale, compresi quelli sottoposti a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, danneggiati dagli eventi calamitosi di cui all’articolo 1 della presente legge nei territori per i quali è stato
dichiarato lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale ai sensi del citato articolo 2. … omissis ..
per i seguenti beni danneggiati:
… omissis …
d) edifici privati inclusi nelle aree cimiteriali e individuati come cappelle private, al fine di consentire il pieno utilizzo delle strutture cimiteriali.
… omissis …
Di norma la risposta al quesito è data entro 3 giorni lavorativi.
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