Gli indirizzi di modifica del DPR 285/90 a seguito dell’approvazione in Senato del DDL 1261 su chi abbia titolo di esprimersi su spoglie mortali in caso di omicidio

Il testo approvato l’11 marzo 2025 al Senato dovrà ora passare alla Camera.
L’obiettivo del provvedimento (che necessita di un iter attuativo significativo) è quello di introdurre alcuni correttivi al
codice penale (con l’art. 1) e al regolamento di polizia mortuaria DPR 285/90 al fine di evitare che il coniuge, la parte dell’unione civile o il parente prossimo
autori dell’omicidio possano approfittare dei diritti in tema di disposizione delle spoglie della vittima che oggi l’ordinamento riconosce loro per occultare le prove del delitto, così sviando (o tentando di sviare) il corretto iter del procedimento penale che venga nel frattempo avviato per l’accertamento dei fatti e delle responsabilità.
La relazione al provvedimento specifica inoltre:


Attualmente infatti l’articolo 79, comma 1 del regolamento di polizia mortuaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, nel prevedere in linea generale che la cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dal sindaco sulla base della volontà testamentaria espressa in tal senso dal defunto, stabilisce che, in mancanza di disposizione testamentaria, la volontà deve essere manifestata dal coniuge e, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile, ovvero, nel caso
di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi.
È altresì noto che il comma 20 dell’articolo 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76, in tema di regolamentazione delle unioni civili fra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze prevede che le disposizioni contenenti le parole « coniuge », « coniugi » o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso, cosicché non può esservi dubbio che la suddetta equiparazione si estenda altresì all’esercizio dei richiamati diritti riconosciuti dal regolamento di polizia mortuaria.
Per quanto già oggi la volontà da chiunque espressa di procedere alla cremazione della salma (che necessità comunque dell’autorizzazione del sindaco) subisca delle limitazioni, a norma dell’articolo 79, commi 4 e 5, in caso di morte improvvisa o sospetta (ipotesi nelle quali occorre altresì il nulla osta dell’autorità giudiziaria), appare comunque necessario …. introdurre disposizioni ancora più restrittive, sia in chiave preventiva che repressiva, al fine di evitare il rischio che l’esercizio dei diritti relativi alla disposizione delle spoglie mortali della vittima possa essere scaltramente strumentalizzato dell’autore del delitto per rendere più arduo l’accertamento dei fatti ed eludere le proprie responsabilità.

Di seguito si riporta una prima ricostruzione dell’articolo 2 del testo approvato, quello riguardante il DPR 285/1990.


Art. 2. (Disposizioni in materia di polizia mortuaria)
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della salute, sentiti il Ministro dell’interno e il Ministro della giustizia, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, si provvede alla modifica del regolamento di polizia mortuaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, sulla base dei seguenti princìpi:
a) prevedere che, a decorrere dalla data di iscrizione nel registro degli indagati e fino al passaggio in giudicato della sentenza di assoluzione, al coniuge, all’altra parte dell’unione civile , del convivente di fatto di cui all’articolo 1, commi 36 e 37, della legge n. 76 del 20 maggio 2016, se designato quale rappresentante con specifici poteri in caso di morte, ai sensi del comma 40, lettera b), del medesimo articolo e nelle forme di cui al successivo comma 41, del convivente di fatto che non ha reso la dichiarazione anagrafica di cui all’articolo 1, comma 37, della legge medesima, laddove lo stesso sia stato autorizzato a disporre delle spoglie mortali della vittima in virtù di una espressa manifestazione di volontà della medesima, di ogni persona legata da relazione affettiva alla vittima, autorizzata nelle medesime forme a disporre delle spoglie mortali della vittima stessa o al parente prossimo individuato ai sensi degli articoli 74 e seguenti del codice civile, indagati o imputati per i reati di cui agli articoli 572, terzo comma, nel caso in cui dal fatto sia derivata la morte, 575, 578, primo comma, 579, 580, primo comma, primo periodo, 584 e 591, terzo comma, nel caso in cui dal fatto sia derivata la morte, del codice penale, commessi a danno dell’altro coniuge, dell’altra parte dell’unione civile o del parente prossimo, sia precluso l’esercizio di qualsiasi diritto e facoltà in tema di tumulazione, inumazione o cremazione del cadavere riconosciuto dal predetto regolamento;
b) prevedere che, nel caso in cui sia avviato un procedimento penale in relazione ai reati indicati nella lettera a), la cremazione del cadavere sia comunque vietata sino al passaggio in giudicato della sentenza di condanna che abbia definito il suddetto procedimento ovvero sino alla pronuncia della sentenza di proscioglimento. In caso di archiviazione del procedimento, prevedere che la cremazione sia vietata sino a che non siano decorsi tre anni dal provvedimento, salvo che il giudice per le indagini preliminari disponga motivatamente altrimenti;
b-bis) prevedere che, nel caso in cui l’indagato sia l’unico titolare della facoltà di disporre della destinazione della salma e qualora nessuno faccia richiesta di restituzione della salma medesima, il pubblico ministero ne disponga la consegna ai servizi cimiteriali del Comune ove essa si trova, eventualmente impartendo le disposizioni per la tumulazione e inumazione della stessa;
b-ter) prevedere, nei casi di cui alla lettera precedente, che sia fatto salvo il diritto di rivalsa dei servizi cimiteriali del Comune per le spese e gli oneri sostenuti per la inumazione o tumulazione.

Al di là delle intenzioni dei parlamentari è indubbio che il testo approvato il prima lettura sia quanto meno farraginoso e che sia necessario renderlo semplificato in sede di revisione regolamentare!!

Lascia un commento

Quando inserisci un quesito specifica sempre la REGIONE interessata, essendo diversa la normativa che si applica.

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Di norma la risposta al quesito è data entro 3 giorni lavorativi.
Per quesiti complessi ci si riserva di non dar risposta pubblica ma di chiedere il pagamento da parte di NON operatori professionali di un prezzo come da tariffario, previo intesa col richiedente
Risposta a quesiti posti da operatori professionali sono a pagamento, salvo che siano di interesse generale, previa conferma di disponibilità da parte del richiedente.