Premessa: Cofani e recipienti per la movimentazione dei cadaveri nostro ordinamento nazionale di polizia mortuaria (eccetto la Regione Lombardia, per la quale valgono i criteri di cui all’Allegato 3 del Reg. Reg. 9 novembre 2004 n. 6) sono quelli descritti da:
- Art. 30 DPR 285/1990
- Art. 75 commi 3 e seguenti DPR 285/1990 (bare di solo legno per inumazione o cremazione)
- D.M. 12 aprile 2007 (autorizzazione ministeriale ex Art. 31 e 75 comma 4 DPR 285/1990 all’uso di un cofano con solo il telaio in legno e le pareti di cellulosa)
- D.M. 7 febbraio 2007 e D.M. 28 giugno 2007 (dispositivi di plòastica flessibile, in sostituzione del nastro metallico, da abbinare al cofano ligneo ex Art. 31 DPR 285/1990)
Il DPR 285/1990, invece, con l’Art 30, Articolo centrale in tutta la sua architettura normativa, fissa precisi criteri costruttivi in merito alle bare predisposte per:
- Tumulazione (Art. 76 e seguenti DPR 285/1990)
- Traduzione di cadaveri da e verso l’Estero (per Paesi non aderenti alla convenzione di Berlino del 10 febbraio 1937).
- Trasferimenti da comune a comune ed oltre i 100 Km anche se il feretro sarà cremato o inumato
- Trasporto e sepoltura di infetti (Artt. 18 e 25 DPR 285/90).
Per i cofani destinati a cremazione o inumazione (con trasporto, per entrambi, sotto i 100 KM) La legge prescrive parametri costruttivi da cui derivano casse capaci di reggere solo, e limitatamente al periodo in cui esse debbono esser movimentate, l’affaticamento meccanico dovuto al peso inerte del cadavere.
Non è infatti, prevista, nè tanto meno imposta, nessuna soluzione tecnica per il trattenimento, anche solo temporaneo, dei miasmi cadaverici all’interno del feretro.
Certo, l’industria funeraria, da diverso tempo, propone involucri plastici (in materia biodegradabile) ad effetto impermeabilizzante, oppure cassoni esterni muniti di guarnizioni a tenuta stagna, con cui rivestire le bare lignee durante la loro movimentazione.
Ci sarebbero anche particolari materassini da collocare sotto la schiena del cadavere per impermeabilizzare almeno il fondo, siccome le esalazioni ammorbanti continuerebbero a sprigionarsi liberamente, grazie ai giochi millimetrici pur sempre presenti, tra cassa e coperchio, il ricorso a questi accorgimenti, per altro molto utili, è, tuttavia, demandato alla discrezionalità dei singoli operatori, quando il comune, con apposita norma, non sia intervenuto per sanare questa lacuna del regolamento nazionale di polizia mortuaria.
E’, infine, da notare come per i trasporti da comune a comune per il combinato disposto tra l’Art. 30 comma 13 DPR 285/90 ed il paragrafo 9.1 Circ.Min. 24 giugno 1993 n. 24 se i feretro sarà interrato o cremato non sia necessario il nostro di lamiera ma solo una cassa lignea con lo spessore di 25 mm cui all’Art. 30, proprio come per le casse da tumulazione, quasi che assi piu' massicce potessero arginare eventuali perdite.
Le imprescindibili ragioni tecniche per confezionare il feretro a cassa chiusa prima del trasporto funebre di cadavere vero e proprio (coincidente con il giorno del funerale) sono sostanzialmente due:
1. preservare da miasmi e contagio (nei primi tempi dopo il decesso) i dolenti e la stessa sacralità della spoglia mortale del de cuius,
2. contenimento (sia per favorire la traslazione verso la sepoltura, sia per occultare alla vista dei frequentatori del cimitero il cadavere).
Eventuali trasgressioni a queste condizioni prodromiche alla partenza stessa del corteo funebre sono soggette alla sanzione ex Art. 358 Regio Decreto 1265/1834, così come novellata nel suo importo dall’Art. 16 del D.Lgs. 22 maggio 1999, n.196.
Possiamo ora porci questo quesito: se la licenza di seppellimento è prodromica a qualunque dei trattamenti irreversibili di cui all’Art. 8 DPR 285/90, tra i quali si enumera proprio il confezionamento del feretro in rapporto alla forma di sepoltura prescelta ed alla distanza del trasporto funebre entro quale tempo massimo bisogna provvedere alla chiusura della cassa apponendo il coperchio (o i coperchi se il feretro è; composto dal duplice cofano ligneo e metallico)?
Il punto 9.6 della Circolare Ministero della Sanità; n. 24 del 24/6/93 prevede che, pur non essendo fissato un termine ultimo entro cui dal corso alla inumazione o alla saldatura della cassa metallica, in ogni regolamento locale di polizia mortuaria vengano fissati tali limiti temporali (in relazione a situazioni ambientali e climatiche locali). La circolare ministeriale n 24/1993;, in effetti, si limita a suggerire la opportunità; (quindi non l’obbligo) di inserire nel regolamento di polizia mortuaria comunale limiti temporali per la inumazione di cofano destinato ad inumazione o per saldare una cassa metallica.
La circostanza risulta utile per evitare che particolari condizioni climatiche ed ambientali determinino l’incedere tumultuoso della putrefazione del cadavere prima del seppellimento.
Si pensi a Regioni del Meridione dove nel periodo estivo si raggiungono elevate temperature, ma anche ad ondate di calore anomale come nel 2003 che interessarono anche le restanti parti settentrionali del Paese.
Mentre il rinvio al regolamento comunale sulla predeterminazione dei “tempi” appare perfino scontato, sembra più interessante l’individuzione in tale sede normativa dell’Autorità deputata ai controlli.
In realtà anche questa indicazione è ridondante (vedasi, ad es.: Art. 16, comma 2, D.P.R. 10.9.1990, n. 285), ma fornisce ai comuni un ulteriore argomento: in effetti, la verifica svolta dall’ autorità “sanitaria” comporta che essa vada eseguita dall’ASL e che, in subordine, questultima debba rispettare la previsione del regolamento comunale.
Una potestà decisionale dell’ASL in questo senso, configurerebbe, invece, un eccesso di potere (si veda Consiglio di Stato Sez. V, 25/10/1974 n. 436, poiché solo il com une può deliberare attraverso regolamento oppure ordinanza del sindaco.
Il suggerimento ministeriale trae le sue origini da questa constatazione: L’Art. 10 del D.P.R. 285/90 specifica unicamente la possibilità di ridurre a meno di 24 ore il periodo di osservazione, anticipando, così implicitamente, la chiusura della cassa, quando il cadavere dovesse denunciare fenomeni percolativi legati alla decomposizione, ma in nessuna parte del regolamento ci si preoccupa di delimitare con nettezza il lasso di tempo utile entro il quale attendere alla sepoltura in terra o a chiusura della controcassa metallica.
Il personale da incaricare del rispetto della eventuale normativa è quello di cui al punto 9.7 della citata circolare 24/93, l’ASL infatti, rimane comunque organo strumentale del sindaco, nella sua qualità di Autorità sanitaria comunale, tanto che laddove fossero concordate soluzioni diverse (ferme restando le caratteristiche cui deve rispondere tale “autorità”) i relativi oneri sono interamentea carico dell’ASL stessa.
Laddove, invece, le mansioni di verifica feretro ed attestazione di garanzia fossero, tramite norma regionale, attratte nella sfera di incombenze proprie dell’addetto al trasporto sarà quest’timo a sollecitare una tempestiva sigillatura della cassa.Naturalmente potrebbe provvedervi lui stesso, se coincide con l’impresa funebre titolare del servizio.
In mancanza, però, di apposita norma regionale in dottrina si ritiene la verifica sulla sigillatura del feretro, con relativa verbalizzazione. esclusiva competenza dell’Autorità; Sanitaria non surrogabile da soggetti terzi ex Art. 49 DPR 445/2000. (Altrimenti si potrebbe ipotizzare il reato di cui all’Art. 347 Codice Penale)
Circa i limiti temporali la situazione deve essere valutata in ciascun Comune, proprio in relazione alle condizioni climatiche ed ambientali (ad es. se si può mantenere la salma in cella refrigerata la questione non si pone).
Ovviamente la cassa va chiusa subito ed anzitempo se:
- si verificano improvvisi fenomeni percolativi con perdita di liquidi dagli orifizi dovuti al rilassamento della muscolatura liscia (si veda allegato 9 alla delibera 20271/2005 della Regione Lombradia).
- Il cadavere assume un aspetto antigienico (estremo gonfiore, colorazione livida, emanazione di odori acri e pungenti…)
- Il cadavere, ai sensi dell’Art. 10 DPR 285/1990, presenti avanzato stato di decomposizione
- IL cadavere è infetto (vedasi Art. 10 DPR 285/1990 ed allegato 9 alla delibera Regione Lombardia n. 20278 del 21 gennaio 2005
- Il cadavere è decapitato o maciullato ex Art. 8 DPR 285/1990 (in questo frangente così estremo, è inopportuna la stessa esposizione della spoglia se non per il tempo strettamente necessario al suo riconoscimento.
La riduzione del periodo d’osservazione richiede sempre un atto formale ed è di competenza del sindaco quale Autorità Sanitaria Locale, (Art. 117 Decreto Legislativo 112/1998, Art. 54 comma 2 Decreto Legislativo 267/2000, Artt. 13 e 32 Legge 833/1978) su proposta del medico necroscopo ex Art. 10 DPR 285/1990 implica logicamente anche una chiusura anticipata della cassa, per converso, invece, il suo prolungamento a 48 ore significa mantenere più a lungo delle canoniche 24 ore il defunto a “cassa aperta”.
Un altro medoto per esaurire rapidamente il periodo d’osservazione, senza una disposizione del Sindaco, è il rilevamento del decesso (Art. 8 DPR 285/1990) attraverso Elettrocardiografo.
Nel certificato necroscopico, anche quando il periodo d’osservazione si renda del tutto superfluo (basterà, infatti attestare l’accertamento della morte) il medico dovrà, comunque, motivare con indicazioni integrative il provvedimento che ha condotto alla chiusura immediata della cassa, non tanto in relazione all’attività di Stato Civile (rilascio del’autorizzazione alla sepoltura) quanto a quella di polizia mortuaria, la quale deve assicurare che il lasso di tempo dellev 24 ore, quando e se necessario, sia dovutamente rispettato.
Il paragrafo 9.6 della circolare 24 giugno 1993 n. 24 presenta tuttavia una sottile ambiguità: parla, infatti, di saldatura della cassa metallica in alternativa all’interro della semplice cassa lignea ex Art. 75 DPR 285/90.
Mentre la vasca di lamiera quando sia saldamente assicurata al coperchio tramite un materiale d’apporto come lo stagno oppure una pasta adesiva (si tratta della cosiddetta saldatura a freddo legittimata anche dalla Circ. Min. n.24/1993) è dispositivo sufficiente a contenere e neutralizzare la fuoriuscita di gas e liquidi cadaverici, potendo così; il feretro stazionare anche più giorni in camera ardente o camera mortuaria ex Art. 64 DPR 285/90 nell’attesa di sepoltura; l’inumazione del cadavere, invece, presuppone l’;avvenuto trasporto alla volta del cimitero.
Quindi se vogliamo schematizzare, la ratio del paragrafo 9.6 Circ. MIn. n. 24/1993 è smaltire il cadavere in tempi rapidi prima dell’insorgere dei processi putrefattivi che sprigionano odori fetidi e liquami, le soluzioni sono due:
- Inumare direttamente il feretro
- Confezionare il feretro con controcassa a tenuta stagna.
Sotto il profilo procedurale per saldare il nastro metallico e renderlo così impermeabile basta aver appurato l’effettività della morte, con l’esaurimento del periodo d’osservazione e non occorre movimentare la bara, l’inumazione, invece, richiede preventivamente il trasporto; è, allora, subordinata non solo alla relativa autorizzazione (Art. 74 DPR 396/2000) ma anche al decreto di trasporto di cui ex Art. 23 DPR 285/90 di cui deve esser munito l’incaricato del trasporto stesso.
Il paragrafo 9.6 non considera poi la cremazione, per la quale si ricade nelle stesse criticità; evidenziate per l’inumazione, con un’ulteriore aggravante, spesso anche quando la bara sia già stata accolta nell’impianto di cremazione trascorrono diversi giorni di attesa prima di incinerare effettivamente il cadavere.
Una sosta nel deposito mortuario del crematorio che,a volte, può durare anche oltre la settimana se il feretro non èdotato di sistemi chimici o meccanici atti a trattenere i miasmi cadaverici diventa assolutamente antigienica per i necrofori e gli stessi dolenti.
Come già dimostrato ampiamente dalla letteratura di settore la sola bara di legno non è idonea a preservare l’igiene pubblica e la sicurezza degli operatori dal rischio biologico, anche durante le fasi del trasporto o l’officio delle esequie in chiesa o altro luogo di culto. E’ necessario, allora, studiare soluzioni si efficaci, ma a basso impatto ambientale.
Se la destinazione del cadavere è inumazione o cremazione, innanzi tutto ex paragrafo 9.1 Circ. Min. 24 giugno 1993 n. 24 (senza dimenticare il D.M. 12 aprile 2007), occorreranno assi con gli spessori minimi consentiti ed essenze lignee tenere, facilmente degradabili, del tutto sconsigliato, allora, è il ricorso alla lastra di zinco anche se si tratta della metodologia più collaudata ed efficiente, siccome già in molte regioni è severamente vietato introdurre nel forno crematorio feretri rivestiti con la lamiera a causa delle polveri sottili e lo zinco, quando inumato, non è per nulla biodegradabile, e, tra l’altro, rallenta notevolmente la mineralizzazione dei corpi sino, quasi, ad inibirla.
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Si è in presenza di nulla osta rilasciato dalla magistratura ex Art. 116 comma 1 Decreto Legislativo n.271/1989, ma mancano ancora autorizzazione alla tumulazione ex Art. 74 DPR n.396/2000 e la scheda istat di cui all’Art. 103 lettera a) REgio Decreto n.1265/1934 ed agli Artt 1 e segg. DPR n.285/1990. Il cadavere può comunque essere chiuso nella doppia cassa da parte dell’impresa funebre o per poter apporre i coperchi è necessaria l’autorizzazione al seppellimento da parte dello Stato Civile?
Secondo parte della dottrina l’Art. 74 comma 2 (acquisizione del certificato necroscopico e perfezionamento dell’autorizzazione a tumulazione/inumazione) opererebbe a prescindere dal nulla osta della Procura della Repubblica (https://www.funerali.org/?p=2411), altri commentatori, invece, possibile procedere a sigillare il feretro solo in base al criterio temporale (debbono esser trascorse almeno le 24 o 48 ore di cui all’Art.9 DPR n.285/1990
E’vero l’esatto contrario, in caso di morte per malattia infettivo diffusiva può esser inibita l’inumazione.
La cremazione è sempre possibile, tutt’al più durante il trasporto la cassa dovrà esser confezionata secondo particolari modalità dettate dall’ASL.
Ad esempio il D.M. 7 febbraio 2007 ed il D.M. 28 giugno 2007 con cui si autorizza ex Art. 31 DPR 10 settembre 1990 n. 285 l’impiego di un manufatto plastico biodegradabile e facilmente combustibile in sostituzione della cassa di zinco si applicano agli infetti solo se quest’ultimi saranno cremati, altrimenti occorre il nastro metallico.
La cremazione, invece, può esser vietata se il cadavere è portatore di radioattività ex Art. 18 comma 3 DPR 285/1990, e soprattitto ai sensi del D.Lgs. 9/5/2001, n. 257.
Ma il morto nell immagine sopra.come si chiama?
ma è vero che se una persona è infetta da malattia contagiosa non puo essere cremata???
In via analogica, se applichiamo l’Art. 79 DPR 285/1990, le spese spettano in primis al coniuge superstite, in secondo luogo, secondo il criterio di poziorità a tutti i congiunti di pari livello sino ai parenti di sesto grado ex Art. 74 e seguenti del codice civile.
Altrimenti i costi per il ripristino della perfetta impermeabilità del feretro spettano al concessionario.
L’operazione da Lei richiamata è il cosidetto “rifascio” (conosciuto anche con il termine di avvolgimento) espressamente previsto dall’Art. 88 DPR 285/1990 e dalla circolare ministeriale n. 10/1998 al paragrafo 4.
La durata della cassa di zinco lungo tutto il periodo di sepoltura legale, ossia sino alla scadenza della concessione o dei 20 anni minimi contemplati dalla legge (DPR 254/2003) per concessioni che eccedano tale limite temporale deve esser assicurata in tutti i modi.
In realtà molto dipende dalla politica della qualità adottata dall’impresa funebre fornitrice del cofano.
Innanzi tutto ex Art. 30 DPR 285/1990 debbono esser rispettati:
a) gli spessori minimi della lamiera
b) le modalità di saldatura della cassa
b) l’obbligo di applicare o le reggette metalliche o, in alternativa, la valvola depuratrice ex Art. 77 DPR 285/1990 così da scongiurare lo scoppio della cassa dovuto alla sovrappressione dei gas putrefattivi.
Di norma dovrebbero valere le disposizioni del Codice Civile in tema di garanzia sul prodotto acquistato.
Spesso, però, diventa particolarmente arduo dimostrare eventuali responsabilità perchè la cassa di zinco può rompersi o passivarsi per svariate ragioni tra le quali si annoverano:
1) corrosione dovuta all’acidità dei liquaami cadaverici
2) fessurazione della saldatura con lo stagno causata dal formarsi di cristalli pulverulenti nel materiale d’apporto (lo stagno appunto)
3) erosione del nastro metallico provocata da correnti elettrostatiche.
Si consiglia, per il valore fortemente didascalico, la consultazione dell’articolo reperibile al seguente link: https://www.funerali.org/?p=581
In ogni caso il riparto degli oneri (rifascio del feretro e sanificazione del loculo) è determinato dall’ordinanza sindacale con cui si regolano le estumulazioni.
non è un commento ma delle domande.
nello specifico espongo in breve il caso: proprio oggi sono stato chiamato dal comune per una fuoriuscita di liquidi dal loculo di un parente deceduto 2 anni fa.
ovviamente tutti i costi, per risolvere il problema, sono a mio carico. ora mi chiedo
le casse di zinco hanno una durata minima, per cui devono essere garantite?