Il trattamento antiputrefattivo ex Artt. 32 e 48 DPR 285/1990

ImageAllo stato della legislazione nazionale vigente (DPR 10 Settembre 1990 n. 285) la cosidetta puntura antiputrefattiva è obbligatoria, anche alla luce della circolare 24/93 del Ministero della Sanità, in forza degli Artt. 32 e 48 del D.P.R. 285/90.

Il regolamento concede solo alcuni accenni all’imbalsamazione (Art. 46 DPR. 285/90), come metodo alternativo alla puntura, ma del tutto facoltativo (occorre un atto di disposizione in tal senso, da parte del de cuius o dei suoi famigliari) e non imponibile d’ufficio dall’Autorità Sanitaria senza indicare modalità e tempi per una corretta procedura d’attuazione.

Non comporta alcun tipo di problema il fatto di porre a carico dei familiari l’onere economico del trattamento antiputrefattivo, se la siringazione cavitaria non è considerata un servizio necroscopico in termini di medicina e sanità pubblica (sulla gratuità o meno di queste prestazioni si potrebbe discutere a lungo, e per maggiori dettagli si rinvia agli articoli Servizi Necrscopici in Lombardia parti I e II)

Appare invece alquanto discutibile che tale trattamento venga svolto dal personale dipendente dall’impresa se non è intervenuta a tal proposito una riforma regionale sull’assetto della polizia mortuaria. Infatti l’art.48 dispone che il coordinatore sanitario possa delegare tale operazione ad “altro personale tecnico”. Con questa locuzione dovrebbe intendersi il vigile sanitario o altro personale appartenente al medesimo ufficio.

L’iniezione viene praticata, con una sonda monouso, nella cavità addominale.

La siringa è precaricata con una certa pressione, così da poter vincere la resistenza del cadavere, dovuta alla rigidità mortale
Viscere e parti molli, in effetti, sono le componenti dell’organismo più soggette ai fenomeni putrefattivi. Non a caso, il primo segno evidente e certo della decomposizione è la comparsa, all’altezza del fegato, di un’estesa chiazza dalla tonalità verdastra.

La siringazione cavitaria potrebbe esser effettuata ad esempio dall’addetto al trasporto solo se quest’ultimo operasse in qualità di incaricato di pubblico servizio pur essendo soggetto esterno alla sua struttura dalla Regione. Ma occorrerebbe pur sempre una norma di diritto positivo per specificare questa nuova funzione

Se è stabilita una tariffa chi pratica la puntura conservativa ha titolo per esigere il pagamento del corrispettivo fissato dalla declaratoria

De Iure condendo, si ritiene che la sostanza (formalina) introdotta nelle cavità corporee della salma debba essere sostituita da altra con azione inizialmente antiputrefattiva e successivamente favorente la scheletrizzazione del cadavere, così come auspicato anche dalla Regione Lombardia con la circolare 7 maggio 2005 n.21/San

Una delle concause che hanno determinato il fenomeno delle cosiddette “salme inconsunte” è proprio l’effetto della formalina.

Diverse regioni tra le quali: Lombardia (Circolare 26 giugno 2000 n. 32, paragrafo 7 Circolare 30 maggio 2005 n. 21), Emilia Romagna (Art. 10 comma 10 Legge Regionale 29 luglio 2004 n. 19) Piemonte (Deliberazione della Giunta Regionale Piemonte 24 febbraio 2003, n. 25-8503) Liguria (Deliberazione della Giunta Regionale 14 marzo 2006, n. 225) Toscana (Art. 3 comma 3 Legge Regionale 4 aprile 2007 n. 18) Umbria (Deliberazione Giunta Regionale 21 giugno 2006 n. 1066) per i trasporti funebri svolgentesi interamente entro il territorio regionale disapplicano l’istituto di cui agli Artt. 32 e 48 DPR 285/1990 (ossia la tassatività della siringazione cavitaria se ricorrono le fattispecie di cui all’Art. 32 citato) affidandosi, più genericamente alla discrezionalità del medico necroscopo.

Ad esser abrogata, quindi, non è la puntura conservativa in quanto tale, ma la sua obbligatorietà quando si verifichino le condizioni di cui all’Art. 32 DPR 285/1990, poichè si è introdotto il criterio della prudente valutazione caso per caso.

casket1E’da valutarsi se per i trasporti extraregionali tra due regioni che abbiano entrambe adottato lo stesso provvedimento in tema di siringazione cavitaria se sussista una sorta di proprietà transitiva, oppure debba prevalere comunque la normativa statale quando vi siano rapporti di extraterritorialità tout court.

Ovviamente per i trasporti da o verso l’Estero valgono solo il DPR 285/1990 (Art. 28 e 29) ed ancor di più le norme di diritto internazionale (Convenzione di Berlino 10 febbraio 1937 recepita con Regio Decreto 1 luglio 1937 n.1379) o Covenzione 28.4.1938 tra la Santa Sede e l’Italia, approvata e resa esecutiva con Regio Decreto 16.6.1938 n° 1055 (D.P.R. 10.9.1990 n° 285, art.27 comma 4).
In particolari frangenti, allora, il medico necroscopo può rilevare la necessità di eseguire la siringazione cavitaria per rallentare o inibire i processi della decomposizione cadaverica, si pensi ad esempio all’esposizione di una salma “a cassa aperta” in luogo pubblico per le 48 ore successive al decesso (è l’evenienza dei funerali solenni di persone particolarmente importanti e note, come artisti, uomini politici, capi di stato o religiosi in cui grandi folle visitano la camera ardente.

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Carlo Ballotta

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32 thoughts on “Il trattamento antiputrefattivo ex Artt. 32 e 48 DPR 285/1990

  1. X Marisa

    “[…] niente dura niente dura….” come canta Vasco nell’ultimo singolo dal titolo “Dannate Nuvole”…o se si preferisce: “Et in pulvem reverteris” come recita il tragico monito biblico.

    Al di là delle citazioni d’autore, la pratica dell’imbalsamazione nasce, sin dalla remota antichità, con il precipuo scopo, invero un po’ effimero, di sottrarre il corpo, anche se ormai morto, alla corruzione delle putredine. L’imbalsamazione, pertanto, si configura come un trattamento del post mortem “cruento ed altamente invasivo” che comporta persino l’eviscerazione del cadavere, con l’asportazione degli organi interni, volto alla conservazione perpetua e sine die, ossia senza tempo, della spoglia mortale.

    L’imbalsamazione è effettuata, dietro formale autorizzazione del comune, da un medico legalmente abilitato all’esercizio della professione, e quest’ultimo quasi mai coincide con il medico necroscopo che ha ben altra funzione, nell’Ordinamento Italiano di Polizia Mortuaria.

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