Estumulazione anche da loculi perpetui non in conformi all’Art. 76 comma 2 DPR n. 285/1990?

Cara redazione,

debbo metter mano a numerose richieste di operazioni cimiteriali: estumulazioni straordinarie, queste pratiche sono giacenti in ufficio da tempo, e nella loro istruttoria mi sono imbattuto in alcune di esse che si riferiscono ad estumulazioni da loculi con più posti salma ed occupati da due, tre o quattro feretri! Le richieste presentate sono tese alla estumulazione per trasferimento in altra sepoltura od alla estumulazione e riduzione in cassetta-ossario di salme che in questi loculi vi sono state tumulate prima rispetto alle altre presenti; e quindi per evadere tali richieste dovrei far estumulare altri feretri per poter raggiungere l’oggetto dell’operazione cimiteriale! Ed inoltre, queste richieste potrebbero anche essere motivate dal proposito di creare nuovi posti salma cosicché, in futuro, si dovrà procedere di nuovo ad estumulare tutto il “condominio”!!
Ho preso in esame diversi manuali di polizia mortuaria ed essi concordemente specificano che i feretri non direttamente accessibili dall’esterno non possano essere oggetto di estumulazione anche quando sia scaduta la concessione stessa, comportando sia il vincolo di indurre gli aventi titolo, sempre che ve ne siano, ad un rinnovo della concessione (ovviamente a titolo oneroso) sia quello di non poter utilizzare altrimenti la tumulazione. Astrattamente, tale carenza di accesso diretto dall’esterno al singolo feretro potrebbe essere tollerata solo nell’ipotesi di concessioni del tutto a tempo indeterminato in connessione col divieto di estumulazione assoluto e dichiaratamente privo di eccezioni di sorta…” Nella nota a corredo si precisa: “Com’é noto, dalle concessioni a tempo indeterminato l’estumulazione è preclusa, salvo il caso di trasferimento in altra sepoltura in concessione”.
Il capoverso si conclude: “Ma anche se tale fattispecie astratta potesse in qualche modo realizzarsi, si avrebbe comunque un’alterazione al principio della singolarità ed individualità del sepolcro, dal momento che l’assenza dell’accesso diretto dall’esterno al singolo feretro importerebbe che si determinino limiti a questa singolarità.
L’accesso diretto al feretro va assicurato con uno spazio esterno libero dove il concetto di esterno riguarda il loculo, così che tale spazio può anche essere interno al manufatto sepolcrale nel suo complesso (edicola, tomba di famiglia ecc.) purché sia possibile l’accesso al singolo feretro senza che siano necessari interventi su altri posti salma e, meno ancora su altri feretri”.
La nota poi continua rendendo noto che l’Autorità Comunale non potrebbe autorizzare le estumulazioni mirate a trasferimenti in altra sede senza che si abbia l’accesso diretto al singolo feretro dall’esterno.
I loculi oggetto delle richieste sono stati concessi in perpetuo.

 

Risposta

Piccola provocazione: ma il regime perpetuo di certe sepolture formalizzato nell’atto di concessione, almeno sino a quando ciò è stato possibile, non dovrebbe inibire ex Art. 86 comma 1 DPR n. 285/1990 l’estumulazione se non nei rarefatti casi di decadenza della concessione o soppressione del cimitero stesso?

In linea di massima, comunque, l’estumulazione si esegue alle scadenza della concessione (art. 86, comma 1 DPR 10 settembre 1990, n. 285), salvo quanto previsto dal successivo art. 88. Il sepolcro privato a sistema di tumulazione, costruito dal comune o realizzato dai privati su area avuta in concessione, deve rispettare le prescrizioni tecniche dell’art. 76 (che per altro riproduce l’art. 76 DPR 21 ottobre 1976, n. 803 e l’art. 55 RD 21 dicembre 1942, n. 1880, nonché analoghe disposizioni dei RD previgenti, risalenti rispettivamente al 1892 e 1891).

Rispetto alle estumulazioni da eseguire al naturale esaurirsi della concessione (art. 86, 1 DPR 10 settembre1990, n. 285), occorre anche ammettere come, talora, i Regolamenti comunali di polizia mortuaria ammettano questa ipotesi, pure per le concessioni “eterne”, purchè siadecorso un tempo determinato funzionale al compiersi dei processi di scheletrizzazione, fermo restando che le spoglie mortali qualora non risultino integralmente scheletrizzate devono essere, previa eventuale sistemazione del feretro ex-novo in modo da riportarlo in condizioni di piena e perfetta tenuta, ri-collocate nel medesimo sepolcro.

Mentre, nell’evenienza esse risultino del tutto scheletrizzate, le relative ossa vanno:

1. collocate in ossario comune,
2. tumulate in una nuova sepoltura privata (es.: celletta ossario) gia’, in precedenza, avuta in concessione.

Eventuale rinnovo di concessione esistente può anche esser attuato (non è il nostro caso poiché stiamo parlando di concessione a tempo indeterminato) ferma restando l’inestumulabilità della salma inaccessibile” sino alla nuova scadenza.

Una, per altro sempre possibile, richiesta di estumulazione di tale salma prima della scadenza, determinerebbe il decadere della concessione cui deve conseguire il relativo provvedimento dichiarativo che ha natura meramente ricognitiva.

Di solito nel nuovo contratto di concessione si specifica quest’ultimo aspetto, così da scoraggiare la domanda di estumulazione.

Tecnicamente l’inestumulabilità dei feretri non direttamente raggiungibili è volta a ridurre al minimo gli sforzi sovrumani che i necrofori compiono sollevando a spalla le casse, magari in equilibrio precario su trabaldelli e impalcature improvvisate e SOPRATTUTTO il rischio di rottura della cassa di zinco con percolazione all’esterno di liquami cadaverici durante la movimentazione delle bare. (Questa è la verità, il resto, citando il Santo Evangelo viene dal maligno).

il divieto di estumulazione assoluto di cui parlano molti studiosi della materia funeraria si riferisce, invece, alla cosiddetta tipologia della tomba chiusa.

Si tratta di una fattispecie contrattuale in voga soprattutto in passato ed intrinsecamente connessa con la perpetuità del sepolcro.

La tomba chiusa si ha quando il concessionario originario e fondatore della tomba gentilizia inserisce nell’atto di concessione la precisa clausola di divieto di estumulazione per i feretri tumulati in quel particolare avello.

La proibizione di toccare il feretro racchiuso nella tomba chiusa produce subito i suoi effetti, “da qui all’eternità” non appena è terminata la tamponatura del loculo ed inibisce gli atti di disposizione sulla spoglia mortale di uno o più soggetti che i loro aventi titolo secondo jure sangunis (diritto di consanguineità) potrebbero manifestare nel tempo successivo alla morte del fondatore del sepolcro stesso.

Se la concessione, invece, è a tempo determinato il vincolo decade con la concessione ed il sepolcro rientra nella piena disponibilità del comune che provvederà a rimuovere i feretri.

Leggermente diverso, sotto il profilo semantico, è il concetto di divieto di trasferimento ad altra sepoltura perché esso si limita ad interdire la traslazione ad altra sepoltura, non del feretro, ma di tutte le trasformazioni di stato in cui un cadavere degrada ossia:

1. Esiti da fenomeno cadaverico di tipo trasformativo conservativo (resti mortali)
2. Ossa
3. Ceneri.

In questa seconda evenienza, allora, sarebbe permessa l’estumulazione finalizzata, ai sensi dell’Art. 86 comma 5 DPR 28590, alla raccolta delle ossa da ritumulare rigorosamente nello stesso tumulo. L’inestumulabilità è volta ad impedire qualsiasi spostamento o manomissione del feretro (non si possono quindi ridurre in cassettina ossario eventuali resti ossei) Il divieto di traslazione, invece, specifica che la spoglia del de cuius non può esser rimossa dalla cella sepolcrale, ma con il termine “spoglia” s’intendono tutte le involuzioni post mortali che possano interessare un corpo, dunque la permanenza nel sepolcro sarà soddisfatta anche se il corpo del de cuius non è presente come solo cadavere sigillato nella bara, ma anche come resti mortali, ossa ceneri. Questa precisazione è molto importante laddove occorresse liberare spazio per nuove tumulazioni, garantendo parallelamente la continuità del sepolcro gentilizio.Esemplificando la situazione da Lei descritta per la particolare conformazione di una tomba i feretri X Y Z sono collocati in maniera tale da render impossibile il diretto accesso a Z se, contestualmente, non si estumulano X e Y. L’unica soluzione possibile per la riduzione in cassetta ossario di Z è, allora, la preventiva estumulazione di X e Y.C’è un principio implicito nel nostro ordinamento di polizia mortuaria, ossia la stabilità delle sepolture: per evitare caotici giri di walzer con cadaveri repentinamente esumati, ritumulati, estumulati o inumati il luogo di sepoltura per tutto il periodo legale di sepoltura deve esser lo stesso individuato il giorno del funerale, dove il defunto fu originariamente o tumulato o inumato per variarlo occorre un istanza di parte prodotta dagli interessati e senza quest’ultima il comune non può procedere d’ufficio, deliberando ARBITRARIAMENTE delle modificazioni nella collocazione delle tombe che configurerebbero anche un ingiusto danno verso il diritto di sepolcro secondario, ossia il sacrosanto diritto dei vivi a render onore ed omaggio ai loro morti, sempre in quel cimitero, sempre su quella fossa o davanti a quel tumulo.

Si potrebbero esperire questi espedienti.

Se gli aventi diritto a disporre di Z , chiedendone la riduzione in cassetta ossario, sono gli stessi soggetti titolati a disporre di X e Y si chiede prima l’estumulazione di X e Y per trasferimento a nuova sepoltura, riduzione a loro volta in cassetta ossario o cremazione.

La nuova sepoltura potrebbe esser proprio il loculo di Z perchè Z verrà:

” Ridotto in cassetta ossario
” Inumato in campo indecomposti
” Cremato
In ogni caso il posto occupato da Z potrà esser riutilizzato.

In diversi comuni è consuetudine corroborata or ora proprio dal DPR n. 254/2003 chiedere per feretri tumulati da molto tempo la cosiddetta verifica, ossia un’estumulazione mirata a ridurre i resti ossei in cassetta ossario

Da quanto tempo sono lì tumulati i feretri di X e Y?

Se sono trascorsi i 20 anni di sepoltura legale ex Art. 3 DPR 15 Luglio 2002 n. 254 X e Y sono resti mortali e possono esser cremati con procedura semplificata, naturalmente occorre la manifestazione del consenso da parte degli aventi titolo secondo il criterio di poziortà stabilito dall’Art. 79 DPR 285/90.

L’incinerazione di X e Y consente due risultati: si recuperano 2 posti salma e si può estumulare Z.

La concessione perpetua può solo esser retrocessa, ossia il comune con un atto unilaterale non può tramutarla in concessione a tempo determinato, tuttavia con la rinuncia degli aventi causa del fondatore la stessa concessione si estingue, così d’ufficio si potranno estumulare con oneri a carico del richiedenti X, Y e finalmente anche Z.

Così, però, si perde ogni diritto d’uso sulla tomba ipotesi assai perniciosa, poiché un sepolcro perpetuo è un bene da valorizzare).

E’interesse in primis dell’amministrazione comunale consentire il pieno uso di tutto il patrimonio cimiteriale, attraverso una rotazione tra tutti i posti feretro.

Chi Le scrive è favorevolissimo ad un impiego responsabile e razionale dei nostri cimiteri.

Perché allora non cogliere l’occasione di abbinare l’estumulazione con la ristrutturazione del sepolcro?

Mi spiego meglio: Lei mi parla di un’estumulazione finalizzata a recuperare progressivamente alcuni posti salma.

In caso di assegnazione “ex novo”, il sepolcro andrebbe necessariamente riadattato, eventualmente anche previa attuazione di quanto previsto dall’art. 106 DPR 10 settembre 1990, n. 285 (e, in proposito, si veda anche il punto 16) circolare del Ministero della sanità n. 24 del 24 giugno 1993).

Si tratta di valutare se le opere manutentive siano indispensabili per poter tumulare salme nella tomba.
Se il Comune non può consentire la tumulazione di nessun feretro senza dette opere la situazione resta ferma per tumulazioni di feretri fintanto che queste non siano state effettuate. A nulla rileva il fatto che vi siano diversi titolari di altre quote della tomba: è l’uso della tomba per tumulazione di feretro che viene impedito. Se invece le opere manutentive non svolte consentono egualmente la tumulazione nella tomba, questa viene effettuata secondo il principio che chi prima muore tra gli aventi diritto alla sepoltura è colui che ha diritto alla tumulazione, fino alla capienza massima della tomba. In assenza di regolamentazione locale la scelta di procedere alla decadenza di quote di sepolcro viene ritenuta impugnabile per carenza dei presupposti.
Lo stesso uso del sepolcro da parte degli attuali concessionari risulterebbe particolarmente problematico perchè è fatto divieto di tumulare feretri in nicchie, loculi o celle sprovviste di diretto accesso al feretro, questa limitazione, invece, non vale per urne e cassette ossario la cui tumulazione, pertanto è sempre possibile, sia presente o meno un feretro ex paragrafo 13.2 Circolare Ministeriale 24 giugno 1993 n. 24.

I concessionari, possono chiedere interventi edilizi sul sepolcro, la concessione prosegue e non occorre una sua novazione a meno che il fine stesso della concessione subisca un drastico e radicale mutamento (ad esempio la destinazione in uso ad una diversa famiglia).

Venendo a mutare il fine per cui il sepolcro è stato, a suo tempo, eretto, si dovrebbe determinare la decadenza. Il condizionale, tuttavia, si giustifica perchè tale presunta alterazione potrebbe non avvenire se la modifica strutturale è apportata nel contesto dell’art. 106 DPR 285/1990 (anche senza grandi formalizzazioni sul provvedimento di autorizzazione (oggi e dal 1/1/2001, regionale per il DPCM 26/5/2000) trattandosi di un adeguamento a norme e prescrizioni tecniche estranee ai soggetti del rapporto (comune, quale concedente da un lato e concessionario dall’altro): in questo caso, l’esecuzione di opere che portino all’utilizzabilità del sepolcro, non produce decadenza

Attualmente, a livello nazionale, con il DPCM 26 maggio 2000 la procedura di deroga ex Art. 106 implementata dal paragrafo 16 della Circolare Ministeriale 24 giugno 1993 n. 24 è molto più semplice, rapida e certa, poiché la competenza è stata trasferita in capo alle regioni (almeno per quelle a statuto ordinario) e spesso le stesse regioni con sub delega hanno conferito questi poteri al sindaco, inteso nella sua funzione di autorità sanitaria locale.

L’Art. 106 DPR 285/90 si applica in due occasioni:

1) Legittimare uno stato di fatto (potrebbe esser proprio il caso di un’estumulazione altrimenti impossibile)
2) Recuperare potenzialmente spazio in una tomba dove non si sia ancora dato corso a tumulazioni.

Durante il periodo dei lavori i feretri che non si vogliano o ridurre o cremare potrebbero comodamente esser depositati nella camera mortuaria del cimitero (la camera mortuaria serve proprio per “parcheggiare” i feretri in attesa di sepoltura).


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Carlo Ballotta

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2 thoughts on “Estumulazione anche da loculi perpetui non in conformi all’Art. 76 comma 2 DPR n. 285/1990?

  1. X Felice,

    In linea astratta, le indicazioni della circolare non fanno che riconfermare una possibilità già preesistente, specie laddove il regolamento comunale di polizia mortuaria individuasse l?’ ambito dei soggetti destinatari del diritto passivo ad essere sepolti nelle tumulazioni riferito ai singoli sepolcri privati, magari senza particolari distinzioni circa la capienza o indipendentemente dal fatto che questi siano tumulazioni individuali o tumulazioni per famiglie estendendo tale diritto alla sepoltura non solo ai feretri, ma anche a tutte le trasformazioni di stato che un corpo umano subisce dopo la morte, cioè ossa, resti mortali, e ceneri. Ex Art. 76 comma 1 del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria, in ogni loculo può esser deposto uno ed un solo feretro, ma anche diverse cassette ossario oppure urne cinerarie, sino al raggiungimento della massima capacità recettiva del sepolcro stesso ai sensi dell’Art. 93 comma 1 II Periodo DPR n.285/1990, oltre la quale lo jus sepulchri non è più esercitabile e si estingue ex se. In questo modo anche il singolo loculo monoposto, diviene un piccolo tumulo di carattere famigliare, e non più singolo, massimizzando, così, in maniera ottimale, lo sfruttamento dello spazio disponibile.

  2. Chiedo gentilmente una spiegazione tecnica.
    Nella Circolare Ministeriale nr.24 del 24/06/1993, viene scritto
    1.E’ consentita la collocazione di più cassette di resti e di urne cinerarie in un unico tumulo sia o meno presente un feretro.
    Cosa si intente con parole elementari?
    Grazie

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