TAR Sicilia, Palermo, Sez. I, 19 marzo 2020, n. 659
MASSIMA
TAR Sicilia, Palermo, Sez. I, 19 marzo 2020, n. 659
TAR Sicilia, Palermo, Sez. I, 19 marzo 2020, n. 659
In funzione della destinazione familiare impressa alle sepolture gentilizie, giusta espressa previsione, contenuta rispettivamente negli atti concessori, nei regolamenti locali e nei regolamenti nazionali di Polizia Mortuaria, รจ assolutamente vietato al concessionario di una sepoltura gentilizia adibire sistematicamente le sepolture alla tumulazione di soggetti estranei alla famiglia come intesa dal regolamento cimiteriale, tranne casi eccezionalmente autorizzati dallโEnte concedente a termini di regolamento.
NORME CORRELATE
Pubblicato il 19/03/2020
N. 00659/2020 REG.PROV.COLL.
N. 01473/2018 REG.RIC.
N. 00659/2020 REG.PROV.COLL.
N. 01473/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1473 del 2018, proposto da
Emanuele M., rappresentato e difeso dall’avvocato Massimo Pollina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Palermo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Ezio Tomasello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, piazza Marina 39;
per l’annullamento
– della determina dirigenziale n. 274 del Comune di Palermo, Area dei Servizi ai Cittadini, Ufficio Cimiteri, emessa il 09.04.2018 e notificata il 04.05.2018;
– di ogni altro atto presupposto, preparatorio, consequenziale o comunque connesso
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Palermo;
Vista lโordinanza n. 793/2018 sulla domanda cautelare;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 ottobre 2019 il dott. Roberto Valenti e udito per la parte ricorrente lโavv. Massimo Pollina;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato, il ricorrente insorge avverso i provvedimenti in epigrafe indicati, chiedendone lโannullamento previa sospensione degli effetti, premettendo in fatto che con nota prot. 46930 del 18 gennaio 2018 lโโufficio servizi cimiteriale del Comune di Palermo gli aveva comunicato lโavvio del procedimento di decadenza dal beneficio relativo alla concessione demaniale del lotto n. 77, sez. 363, del cimitero S.M. dei Rotoli di Palermo, giร intestato al congiunto M. Paolino (deceduto nel 1999). Detta comunicazione prendeva le mosse dal fatto che il sopracitato de cuius aveva effettuato nel predetto loculo, dallโanno 1988, numerose tumulazioni di soggetti estranei al proprio nucleo familiare, in violazione del contratto di concessione (stipulato in data 12 dicembre 1975) e comunque in contrasto con lโart. 6 del nuovo regolamento cimiteriale del 1985, vigente allโepoca delle contestate tumulazioni.
Osserva a tal fine il ricorrente che la predetta disposizione prevedeva, invero, che il divieto (di tumulazione di soggetti estranei al nucleo familiare) era limitato ai soli primi cinque anni dalla data delle stipula e di aver quindi controdedotto con nota PEC del 16/02/2018.
Tuttavia, con determina dirigenziale n. 274 del 09.04.2018, lโAmministrazione comunicata via pec il 04.05.2018 lโintervenuta decadenza della concessione sez. 363, n. 77 cimitero S.M. dei Rotoli, intestata al sig. M. Paolino, ai sensi dellโart 85, lett. C) del vigente regolamento cimiteriale approvato nel 1997, per la violazione dellโart. 6 del regolamento cimiteriale del 1985, nonchรฉ per quanto stabilito nellโart. 2 dellโatto di concessione.
Avverso il superiore provvedimento (determina dirigenziale n. 274/2018) e gli ulteriori atti connessi, parte ricorrente ha quindi proposto il presente gravame articolando le seguenti censure:
1) Inesistenza dellโinadempimento del concessionario. Violazione dellโart. 3 dellโaccordo di concessione in oggetto. Errata applicazione dellโart. 6 e violazione dellโart. 7 del regolamento cimiteriale del 1985 in vigore al tempo delle tumulazioni. Eccesso di potere per carenza dei presupposti di fatto e di diritto. Erronea valutazione dei fatti. Illogicitร della motivazione;
2) Natura sanzionatoria del provvedimento decadenziale in oggetto; violazione dei principi di legalitร e irretroattivitร di cui agli artt. 1 L. 689/1981 e 25 Cost.; intervenuta prescrizione dellโillecito sanzionato; violazione del principio di legittimo affidamento;
3) Eccesso di potere; violazione e falsa applicazione dei principi generali di gradualitร , proporzionalitร e adeguatezza in materia di sanzioni amministrative.
Resiste il Comune di Palermo.
Con ordinanza n. 793/2018 la domanda cautelare รจ stata accolta.
Alla pubblica udienza del 10 ottobre 2019 la causa รจ stata posta in decisione.
Ritiene il collegio, ad un piรน approfondito esame, di dover rivisitare lโorientamento espresso in sede cautelare per le considerazioni che seguono.
Come evidenziato dalla difesa dellโEnte locale, sin dalla memoria di costituzione, le censure sub.1, 2, 3), che per la loro sostanziale omogeneitร si prestano ad una trattazione congiunta.
Malgrado quanto previsto dallโart. 3 dellโatto concessorio del 1975, nel caso in esame viene in considerazione sia l’art.6 del regolamento cimiteriale del 1985 (vigente all’epoca delle tumulazioni in questione), il quale โtestualmente – dispone che “Il diritto dโuso delle sepolture private รจ riservato alla persona del concessionario ed a quelle della propria famiglia cioรจ coniuge, ascendenti e discendenti in linea diretta del concessionario, generi e nuore … omissis“; sia lโart. dell’art.85 lett.c, (uso improprio e/o non autorizzato della sepoltura) del vigente regolamento cimiteriale, approvato nel 1997.
Ed invero, la concessione โperpetuaโ stipulata nel 1975, richiamava lโart. 6 e ss. del Regolamento votato dal Consiglio comunale il 31 Gennaio e 15 Marzo 1912; inoltre era espressamente previso, allโart. 2, che il concessionario restava comunque sottoposto โa tutte le leggi e regolamenti e tariffe sia generali che municipali, che in appresso potranno essere su questo argomento emanatiโ.
Ciรฒ posto, ai sensi dellโart. 94 d.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803, il diritto di uso delle sepolture private รจ riservato alla persona del concessionario ed a quelle della propria famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all’ente concessionario, fino a completamento della capienza del sepolcro. Tra i familiari vanno annoverati il coniuge non divorziato, gli ascendenti e discendenti in linea retta, generi e nuore.
Il sopra citato art. 94 d.P.R. 803/1975, come evidenziato dal Comune di Palermo, ha sostituito lโart. 71 del R.D. 21 dicembre 1942 n. 1880 che a sua volta prevedeva โIl diritto di uso delle sepolture private รจ riservato alla persona del concessionario e a quelle della propria famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all’ente concessionario. Il diritto di uso di cui al comma precedente, sia totalmente che parzialmente, puรฒ essere ceduto ovvero trasmesso, tanto per atto tra vivi quanto per atto di ultima volontร , a terzi, salvo che la cedibilitร o la trasmissibilitร , in tutto o in parte, non sia incompatibile con il carattere del sepolcro secondo il diritto civile, e sempre che i regolamenti comunali ed i singoli atti di concessione non dispongano altrimenti. La cessione o trasmissione lascia inalterati gli obblighi imposti dal Comune all’originario titolare della concessione โฆโ.
Venuto meno il piรน risalente regolamento del 1942, quindi, non fu piรน contemplata la trasmissibilitร del diritto di sepolcro sia per atti inter vivos che per mortis causa>.
Per altro, lโart. 90 del nuovo d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, ha confermato tale sviluppo normativo disponendo solamente che โIl comune puรฒ concedere a privati e ad enti l’uso di aree per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale, per famiglie e collettivitร โ.
Quanto sopra evidenziato, corrobora la tesi del Comune resistente secondo cui, in funzione della destinazione familiare impresa alle sepolture gentilizie, giusta espressa previsione, contenuta rispettivamente negli atti concessori, nei regolamenti locali e nei regolamenti nazionali di Polizia Mortuaria, รจ assolutamente vietato al concessionario di una sepoltura gentilizia adibire sistematicamente le sepolture alla tumulazione di soggetti estranei alla famiglia come intesa dal regolamento cimiteriale, tranne casi eccezionalmente autorizzati dallโEnte concedente a termini di regolamento.
Questo Tribunale Amministrativo per la Sicilia, con recente sentenza della Sez. III, 4 maggio 2019, n. 1255, ha avuto modo di precisare che l’art. 842, 3ยฐ comma [rectius: 824, comma 2. N.d.R.] del cod. civile include espressamente i cimiteri nel demanio comunale: รจ quindi pacifico che atti dispositivi, in via amministrativa, non possono configurarsi, senza limiti di tempo, a carico di elementi del demanio pubblico.
Al riguardo con la predetta sentenza รจ stato richiamato lโorientamento delle Sezioni Unite della Cassazione civile del 16 gennaio 1991, n.375, che hanno chiarito che la concessione da parte del Comune di aree o porzioni di un cimitero pubblico รจ soggetta al regime demaniale dei beni, indipendentemente dalla eventuale perpetuitร del diritto di sepolcro. Pertanto, verificata l’esistenza dei presupposti, รจ fuori discussione che il Comune possa revocare la concessione, che รจ connotata da poteri autoritativi incompatibili con la perpetuitร della stessa (cfr. anche Consiglio di Stato n. 2884/2001).
Ne discende che anche nel caso di specie, quindi, il Comune ha legittimamente esercitato il potere di revoca a fronte dellโillegittimo uso del sepolcro da parte del concessionario, che non poteva ritenersi esente dalla applicazione della sopravvenuta normativa regolamentare in ordine al divieto di consentire, anche dopo i primi cinque anni dalla stipula della concessione, la tumulazione di estranei nel sepolcro familiare.
Ed invero, come rimarcato dalla giurisprudenza invocata dal Comune resistente, Il provvedimento dichiarativo della decadenza di una concessione su bene demaniale, per inadempimento degli obblighi da parte del concessionario ha natura sanzionatoria e, pertanto, รจ stato correttamente preceduto dalla contestazione all’interessato degli inadempimenti accertati che ha lo scopo di acquisire ulteriori elementi necessari per la valutazione del comportamento del concessionario e per l’esame delle eventuali giustificazioni, nonchรฉ di far constare con certezza la sussistenza e la gravitร dell’infrazione addebitata (T.A.R. Veneto, 08/01/1982, n.67).
Lโart. 85 del Regolamento cimiteriale vigente, applicabile in specie in ragione del rinvio dinamico contemplato nello stesso atto concessorio (art. 2), prevede che โLa decadenza delle concessioni puรฒ essere dichiarata: omissis โฆ
b) per inosservanza degli obblighi contrattualmente assunti con lโAmministrazione concedente;
c) per lโuso improprio e/o non autorizzato della sepoltura (โฆ)โ.
Nรฉ puรฒ ritenersi che le cosรฌ dette concessioni cimiteriali perpetue siano esenti dallโesercizio del potere pubblicistico della revoca/decadenza amministrativa.
In conclusione, il ricorso รจ infondato e va quindi respinto con compensazione delle spese di lite, sussistendone i presupposti tenuto anche conto del diverso andamento processuale della fase cautelare.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta e compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autoritร amministrativa.
Cosรฌ deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 10 ottobre 2019 con l’intervento dei magistrati:
Calogero Ferlisi, Presidente
Roberto Valenti, Consigliere, Estensore
Sebastiano Zafarana, Primo Referendario
L’ESTENSORE (Roberto Valenti)
IL PRESIDENTE (Calogero Ferlisi)
IL SEGRETARIO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1473 del 2018, proposto da
Emanuele M., rappresentato e difeso dall’avvocato Massimo Pollina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Palermo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Ezio Tomasello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, piazza Marina 39;
per l’annullamento
– della determina dirigenziale n. 274 del Comune di Palermo, Area dei Servizi ai Cittadini, Ufficio Cimiteri, emessa il 09.04.2018 e notificata il 04.05.2018;
– di ogni altro atto presupposto, preparatorio, consequenziale o comunque connesso
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Palermo;
Vista lโordinanza n. 793/2018 sulla domanda cautelare;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 ottobre 2019 il dott. Roberto Valenti e udito per la parte ricorrente lโavv. Massimo Pollina;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato, il ricorrente insorge avverso i provvedimenti in epigrafe indicati, chiedendone lโannullamento previa sospensione degli effetti, premettendo in fatto che con nota prot. 46930 del 18 gennaio 2018 lโโufficio servizi cimiteriale del Comune di Palermo gli aveva comunicato lโavvio del procedimento di decadenza dal beneficio relativo alla concessione demaniale del lotto n. 77, sez. 363, del cimitero S.M. dei Rotoli di Palermo, giร intestato al congiunto M. Paolino (deceduto nel 1999). Detta comunicazione prendeva le mosse dal fatto che il sopracitato de cuius aveva effettuato nel predetto loculo, dallโanno 1988, numerose tumulazioni di soggetti estranei al proprio nucleo familiare, in violazione del contratto di concessione (stipulato in data 12 dicembre 1975) e comunque in contrasto con lโart. 6 del nuovo regolamento cimiteriale del 1985, vigente allโepoca delle contestate tumulazioni.
Osserva a tal fine il ricorrente che la predetta disposizione prevedeva, invero, che il divieto (di tumulazione di soggetti estranei al nucleo familiare) era limitato ai soli primi cinque anni dalla data delle stipula e di aver quindi controdedotto con nota PEC del 16/02/2018.
Tuttavia, con determina dirigenziale n. 274 del 09.04.2018, lโAmministrazione comunicata via pec il 04.05.2018 lโintervenuta decadenza della concessione sez. 363, n. 77 cimitero S.M. dei Rotoli, intestata al sig. M. Paolino, ai sensi dellโart 85, lett. C) del vigente regolamento cimiteriale approvato nel 1997, per la violazione dellโart. 6 del regolamento cimiteriale del 1985, nonchรฉ per quanto stabilito nellโart. 2 dellโatto di concessione.
Avverso il superiore provvedimento (determina dirigenziale n. 274/2018) e gli ulteriori atti connessi, parte ricorrente ha quindi proposto il presente gravame articolando le seguenti censure:
1) Inesistenza dellโinadempimento del concessionario. Violazione dellโart. 3 dellโaccordo di concessione in oggetto. Errata applicazione dellโart. 6 e violazione dellโart. 7 del regolamento cimiteriale del 1985 in vigore al tempo delle tumulazioni. Eccesso di potere per carenza dei presupposti di fatto e di diritto. Erronea valutazione dei fatti. Illogicitร della motivazione;
2) Natura sanzionatoria del provvedimento decadenziale in oggetto; violazione dei principi di legalitร e irretroattivitร di cui agli artt. 1 L. 689/1981 e 25 Cost.; intervenuta prescrizione dellโillecito sanzionato; violazione del principio di legittimo affidamento;
3) Eccesso di potere; violazione e falsa applicazione dei principi generali di gradualitร , proporzionalitร e adeguatezza in materia di sanzioni amministrative.
Resiste il Comune di Palermo.
Con ordinanza n. 793/2018 la domanda cautelare รจ stata accolta.
Alla pubblica udienza del 10 ottobre 2019 la causa รจ stata posta in decisione.
Ritiene il collegio, ad un piรน approfondito esame, di dover rivisitare lโorientamento espresso in sede cautelare per le considerazioni che seguono.
Come evidenziato dalla difesa dellโEnte locale, sin dalla memoria di costituzione, le censure sub.1, 2, 3), che per la loro sostanziale omogeneitร si prestano ad una trattazione congiunta.
Malgrado quanto previsto dallโart. 3 dellโatto concessorio del 1975, nel caso in esame viene in considerazione sia l’art.6 del regolamento cimiteriale del 1985 (vigente all’epoca delle tumulazioni in questione), il quale โtestualmente – dispone che “Il diritto dโuso delle sepolture private รจ riservato alla persona del concessionario ed a quelle della propria famiglia cioรจ coniuge, ascendenti e discendenti in linea diretta del concessionario, generi e nuore … omissis“; sia lโart. dell’art.85 lett.c, (uso improprio e/o non autorizzato della sepoltura) del vigente regolamento cimiteriale, approvato nel 1997.
Ed invero, la concessione โperpetuaโ stipulata nel 1975, richiamava lโart. 6 e ss. del Regolamento votato dal Consiglio comunale il 31 Gennaio e 15 Marzo 1912; inoltre era espressamente previso, allโart. 2, che il concessionario restava comunque sottoposto โa tutte le leggi e regolamenti e tariffe sia generali che municipali, che in appresso potranno essere su questo argomento emanatiโ.
Ciรฒ posto, ai sensi dellโart. 94 d.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803, il diritto di uso delle sepolture private รจ riservato alla persona del concessionario ed a quelle della propria famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all’ente concessionario, fino a completamento della capienza del sepolcro. Tra i familiari vanno annoverati il coniuge non divorziato, gli ascendenti e discendenti in linea retta, generi e nuore.
Il sopra citato art. 94 d.P.R. 803/1975, come evidenziato dal Comune di Palermo, ha sostituito lโart. 71 del R.D. 21 dicembre 1942 n. 1880 che a sua volta prevedeva โIl diritto di uso delle sepolture private รจ riservato alla persona del concessionario e a quelle della propria famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all’ente concessionario. Il diritto di uso di cui al comma precedente, sia totalmente che parzialmente, puรฒ essere ceduto ovvero trasmesso, tanto per atto tra vivi quanto per atto di ultima volontร , a terzi, salvo che la cedibilitร o la trasmissibilitร , in tutto o in parte, non sia incompatibile con il carattere del sepolcro secondo il diritto civile, e sempre che i regolamenti comunali ed i singoli atti di concessione non dispongano altrimenti. La cessione o trasmissione lascia inalterati gli obblighi imposti dal Comune all’originario titolare della concessione โฆโ.
Venuto meno il piรน risalente regolamento del 1942, quindi, non fu piรน contemplata la trasmissibilitร del diritto di sepolcro sia per atti inter vivos che per mortis causa>.
Per altro, lโart. 90 del nuovo d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, ha confermato tale sviluppo normativo disponendo solamente che โIl comune puรฒ concedere a privati e ad enti l’uso di aree per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale, per famiglie e collettivitร โ.
Quanto sopra evidenziato, corrobora la tesi del Comune resistente secondo cui, in funzione della destinazione familiare impresa alle sepolture gentilizie, giusta espressa previsione, contenuta rispettivamente negli atti concessori, nei regolamenti locali e nei regolamenti nazionali di Polizia Mortuaria, รจ assolutamente vietato al concessionario di una sepoltura gentilizia adibire sistematicamente le sepolture alla tumulazione di soggetti estranei alla famiglia come intesa dal regolamento cimiteriale, tranne casi eccezionalmente autorizzati dallโEnte concedente a termini di regolamento.
Questo Tribunale Amministrativo per la Sicilia, con recente sentenza della Sez. III, 4 maggio 2019, n. 1255, ha avuto modo di precisare che l’art. 842, 3ยฐ comma [rectius: 824, comma 2. N.d.R.] del cod. civile include espressamente i cimiteri nel demanio comunale: รจ quindi pacifico che atti dispositivi, in via amministrativa, non possono configurarsi, senza limiti di tempo, a carico di elementi del demanio pubblico.
Al riguardo con la predetta sentenza รจ stato richiamato lโorientamento delle Sezioni Unite della Cassazione civile del 16 gennaio 1991, n.375, che hanno chiarito che la concessione da parte del Comune di aree o porzioni di un cimitero pubblico รจ soggetta al regime demaniale dei beni, indipendentemente dalla eventuale perpetuitร del diritto di sepolcro. Pertanto, verificata l’esistenza dei presupposti, รจ fuori discussione che il Comune possa revocare la concessione, che รจ connotata da poteri autoritativi incompatibili con la perpetuitร della stessa (cfr. anche Consiglio di Stato n. 2884/2001).
Ne discende che anche nel caso di specie, quindi, il Comune ha legittimamente esercitato il potere di revoca a fronte dellโillegittimo uso del sepolcro da parte del concessionario, che non poteva ritenersi esente dalla applicazione della sopravvenuta normativa regolamentare in ordine al divieto di consentire, anche dopo i primi cinque anni dalla stipula della concessione, la tumulazione di estranei nel sepolcro familiare.
Ed invero, come rimarcato dalla giurisprudenza invocata dal Comune resistente, Il provvedimento dichiarativo della decadenza di una concessione su bene demaniale, per inadempimento degli obblighi da parte del concessionario ha natura sanzionatoria e, pertanto, รจ stato correttamente preceduto dalla contestazione all’interessato degli inadempimenti accertati che ha lo scopo di acquisire ulteriori elementi necessari per la valutazione del comportamento del concessionario e per l’esame delle eventuali giustificazioni, nonchรฉ di far constare con certezza la sussistenza e la gravitร dell’infrazione addebitata (T.A.R. Veneto, 08/01/1982, n.67).
Lโart. 85 del Regolamento cimiteriale vigente, applicabile in specie in ragione del rinvio dinamico contemplato nello stesso atto concessorio (art. 2), prevede che โLa decadenza delle concessioni puรฒ essere dichiarata: omissis โฆ
b) per inosservanza degli obblighi contrattualmente assunti con lโAmministrazione concedente;
c) per lโuso improprio e/o non autorizzato della sepoltura (โฆ)โ.
Nรฉ puรฒ ritenersi che le cosรฌ dette concessioni cimiteriali perpetue siano esenti dallโesercizio del potere pubblicistico della revoca/decadenza amministrativa.
In conclusione, il ricorso รจ infondato e va quindi respinto con compensazione delle spese di lite, sussistendone i presupposti tenuto anche conto del diverso andamento processuale della fase cautelare.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta e compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autoritร amministrativa.
Cosรฌ deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 10 ottobre 2019 con l’intervento dei magistrati:
Calogero Ferlisi, Presidente
Roberto Valenti, Consigliere, Estensore
Sebastiano Zafarana, Primo Referendario
L’ESTENSORE (Roberto Valenti)
IL PRESIDENTE (Calogero Ferlisi)
IL SEGRETARIO