Se la licenza di seppellimento e’ prodromica a qualunque dei trattamenti irreversibili di cui all’Art. 8 DPR 285/90, tra i quali si enumera proprio il confezionamento del feretro in rapporto alla forma di sepoltura prescelta ed alla distanza del trasporto funebre entro quale tempo massimo bisogna provvedere alla chiusura della cassa apponendo il coperchio (o i coperchi se il feretro e’ composto dal duplice cofano ligneo e metallico)
Il punto 9.6 della Circolare Ministero della Sanita’ n. 24 del 24/6/93 prevede che, pur non essendo fissato un termine ultimo entro cui dal corso alla inumazione o alla saldatura della cassa metallica, in ogni regolamento locale di polizia mortuaria vengano fissati tali limiti temporali (in relazione a situazioni ambientali e climatiche locali) con l’individuazione dell’Autorita’ Sanitaria incaricata del controllo.La circolare 24/13 del Ministro della Sanita’, in effetti, si limita a suggerire la opportunita’ (quindi non l’obbligo) di inserire nel regolamento di polizia mortuaria comunale limiti temporali per la inumazione di cofano destinato ad inumazione o per saldare una cassa metallica.
La circostanza risulta utile per evitare che particolari condizioni climatiche ed ambientali determinino l’incedere tumultuoso della putrefazione del cadavere prima del seppellimento.
Si pensi a Regioni del Meridione d’Italia dove nel periodo estivo si raggiungono elevate temperature, ma anche ad ondate di calore anomale come nel 2003 che interessarono anche le restanti parti settentrionali del Paese.
Il suggerimento ministeriale trae le sue origini dalla constatazione che l’art. 10 del D.P.R. 285/90 specifica unicamente la possibilita’ di ridurre a meno di 24 ore il periodo di osservazione, anticipando cosi’, implicitamente, la chiusura della cassa, quando il cadavere dovesse denunciare fenomeni percolativi legati alla decomposizione, ma in nessuna parte del regolamento ci si preoccupa di delimitare con nettezza il lasso di tempo utile entro il quale attendere alla sepoltura in terra o a chiusura della controcassa metallica.
Il personale da incaricare del rispetto della eventuale normativa, e’ quello di cui al punto 9.7 della citata circolare 24/93, laddove mansioni di verifica feretro ed attestazione di garanzia fossero, tramite norma regionale, attratte nella sfera di incombenze proprie dell’addetto al trasporto sara’ quest’ultimo a sollecitare una tempestiva sigillatura della cassa.
Naturalmente potrebbe provvedervi lui stesso, se coincide con l’impresa funebre titolare del servizio.
Circa i limiti temporali la situazione deve essere valutata in ciascun Comune, proprio in relazione alle condizioni climatiche ed ambientali (ad es. se si puo’ mantenere la salma in cella refrigerata non si pone il problema).
Il paragrafo 9.6 della circolare 24 giugno 1993 n. 24 presenta pero’ una sottile ambiguita’: parla infatti di saldatura della cassa metallica in alternativa all’interro della semplice cassa lignea ex Art. 75 DPR 285/90.
Mentre la vasca di lamiera quando sia saldamente assicurata al coperchio tramite un materiale d’apporto come lo stagno oppure una pasta adesiva (si tratta della cosiddetta saldatura a freddo legittimata anche dalla Circ. Min. n.24/1993) e’ dispositivo sufficiente a contenere e neutralizzare la fuoriuscita di gas e liquidi cadaverici, potendo cosi’ il feretro stazionare anche piu’ giorni in camera ardente o camera mortuaria ex Art. 64 DPR 285/90 nell’attesa di sepoltura; l’inumazione del cadavere, invece, presuppone l’avvenuto trasporto alla volta del cimitero.
Quindi se vogliamo schematizzare, la ratio del paragrafo 9.6 Circ. MIn. n. 24/1993 e’ smaltire il cadavere in tempi rapidi prima dell’insorgere dei processi putrefattivi che sprigionano odori fetidi e liquami, le soluzioni sono due:
• Inumare direttamente il feretro
• Confezionare il feretro con controcassa a tenuta stagna.
Sotto il profilo procedurale per saldare il nastro metallico e renderlo cosi’ impermeabile basta aver appurato l’effettivita’ della morte, con l’esaurimento del periodo d’osservazione e non occorre movimentare la bara, l’inumazione, invece, richiede preventivamente il trasporto e’, allora, subordinata non solo alla relativa autorizzazione ma anche al decreto di trasporto di cui ex Art. 23 DPR 285/90 di cui deve esser munito l’incaricato del trasporto stesso.
Il paragrafo 9.6 non considera poi la cremazione, per la quale si ricade nelle stesse criticita’ evidenziate per l’inumazione, con un’ulteriore aggravante, spesso anche quando la bara sia gia’ stata accolta nell’impianto di cremazione trascorrono diversi giorni di attesa prima di incinerare effettivamente il cadavere, mentre la stessa autorizzazione e’ sottoposta ad un’istruttoria ben piu’ strutturata e complessa, perche’ occorre l’acquisizione di diversi documenti (volonta’, certificazione medica per fugare il sospetto di morte dovuta a reato, eventuale nulla osta della Magistratura).
Una sosta nel deposito mortuario del crematorio che,a volte, puo’ durare anche oltre la settimana se il feretro non e’ dotato di sistemi chimici o meccanici atti a trattenere i miasmi cadaverici diventa assolutamente antigienica per i necrofori e gli stessi dolenti.
Come gia’ dimostrato ampiamente dalla letteratura di settore la sola bara di legno non e’ idonea a preservare l’igiene pubblica e la sicurezza degli operatori dal rischio biologico, anche durante le fasi del trasporto o l’officio delle esequie in chiesa o altro luogo di culto. E’ necessario, allora, studiare soluzioni si efficaci, ma a basso impatto ambientale, se la destinazione del cadavere e’ inumazione o cremazione innanzi tutto ex paragrafo 9.1 Circ. Min. 24 giugno 1993 n. 24 occorreranno assi con gli spessori minimi consentiti ed essenze lignee tenere, facilmente degradabili, del tutto sconsigliato, allora, e’ il ricorso alla lastra di zinco anche se si tratta della metodologia piu’ collaudata ed efficiente, perche’ gia’ in molte regioni e’ severamente vietato introdurre nel forno crematorio feretri rivestiti con la lamiera a causa delle polveri sottili e lo zinco, quando inumato, non e’ per nulla biodegradabile, e, tra l’altro, rallenta notevolmente la mineralizzazione dei corpi sino, quasi, ad inibirla.
Tecnicamente il funerale e’ un trasporto funebre di cadavere (da effettuarsi, quindi, a cassa rigorosamente chiusa) con sosta intermedia nel luogo di officio delle esequie, siano esse religisose o civili, diretto verso la destinazione ultima del feretro ossia:
• Il cimitero
• Il crematorio
• l’Estero
• Un sepolcro fuori del recinto cimiteriale
• una tumulazione privilegiata.
Il funerale, allora, comporta sempre una preventiva decisione sulla forma di sepoltura che si tarduce sempre in un atto di disposizione ovviamente a titolo oneroso dopo l’entrata in vigore dell’Art. 1 comma 7 bis della Legge 28 febbraio 2001n. 26 fatti salvi i casi di disinteresse, indigenza, vita sola da valutarsi prudentemente secondo i parametri dettati dalla legge 8 novembre 2000, n. 328, da parte dei servizi sociali comunali sulla base della regolamentazione locale in materia di erogazione di prestazioni, servizi sociali ed assistenziali, con le modalita’ del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109, quale modificato dal D.Lgs. 3 maggio 2000, n. 130 e relativi strumenti di attuazione.
Nell’esperienza italiana il funerale si esegue in base al combinato disposto di questi due fattori: l’uno meramente cronologico, l’altro, invece, normativo.
• completo decorso del periodo d’osservazione con avvenuta visita necroscopica e consegna della scheda ISTAT (Art. 8 DPR 285/90)
• ordinanza sindacale con cui si disciplina l’orario dei trasporti funebri (Art. 22 DPR 285/90)
In effetti il termine delle 24 ore potrebbe scadere in un giorno, in cui magari, siano vietati i trasporti funebri (in certi comuni e’ la domenica, ad esempio).
Ovviamente se ci sono particolari ragioni (speciali onoranze da tributare all’estinto, decesso accaduto nel fine settimana) il giorno del funerale di solito il funerale puo’ slittare in avanti ancora, piu’ o meno, di un giorno, ma di norma non si eccede mai questo tempo massimo, eccetto eventi straordinari che, in questo breve studio, non rilevano proprio per la loro estrema rarezza rispetto alla prassi realmente vissuta dagli operatori del settore funebre e cimiteriale.
Questa tempistica deve esser posta in relazione anche con tutti gli adempimenti amministrativi preventivamente necessari affinche’ si dia corso alle esequie; esempio: perfezionamento dell’atto di concessione per la sepoltura in tumulo, pubblicazione presso un notaio della disposizione testamentaria del de cuius in favore della cremazione, inoltro presso gli uffici comunali della richiesta di trasporto funebre.
Perche’ l’autorita’ comunale si attivi per il rilascio delle autorizzazioni di polizia mortuaria occorre una fase propulsiva su istanza di parte, cioe’ degli aventi titolo a disporre del cadavere.
A questo proposito e’ utile esaminare sul piano della tempistica le conseguenze del disinteresse.
Si configura la fattispecie del disinteresse dei familiari quando non esistano parenti del defunto oltre al 6° grado oppure quando l’inerzia prolungata e certa di quest’ultimi integri la precisa ed irrevocabile volonta’ di non esercitare il loro jus sepulcrhi, decidendo se tumulare, inumare o cremare il defunto.
Anche l’irreperibilita’ si traduce in disinteresse, purche’ con diligenza sia stata condotta una ricerca sui possibili congiunti del de cuius.
Nel nostro ordinamento di polizia mortuaria, manca, insomma, la determinazione del periodo temporale funzionale alla manifestazione di volonta’ (con assunzione dei connessi oneri) oltre il quale, decorso un congruo periodo di tempo stabilito nel regolamento comunale, fatte salve indagini per interesse di giustizia, il Comune provveda, d’ufficio, nella forma semplice al trasporto al cimitero e successivamente alla sepoltura da lui stabilita nello stesso regolamento (in genere inumazione, svolta in modo decoroso, in campo comune), salvo poi effettuare le ricerche dei familiari per l’addebito delle spese connesse.
Esso potrebbe essere di sei giorni dal decesso come in altri Paesi o un diverso numero di giorni in funzione della situazione climatica locale, degli usi e consuetudini. La sosta di 6 giorni in camera ardente, sul piano semantico, psicologico e dell’elaborazione del lutto ha senso solo se il defunto e’ esposto a cassa aperta per la veglia e un lasso cosi’ lungo richiederebbe, comunque, quei trattamenti conservativi come la tanatoprassi, in Italia ancora vietati se si esclude l’evenienza, invero abbastanza residuale, del trasporto funebre dopo le 48 ore dal decesso contemplata nella formulazione dell’Art. 31 DPR 285/90. Le 48 ore potrebbero proprio esser il portato proprio del ritardo con cui i famigliari del de cuius hanno provveduto a dargli sepoltura, e non solo del rinvio dovuto ad ulteriori rilevamenti medico-legali come elevazione del periodo d’osservazione (Art. 9 DPR 285/90), riscontro diagnostico/autopsia (Artt. 37 e seguenti DPR 285/90), indagini della Procura della Repubblica ancora in corso (Art. 13 lettera b) DPR 285/90)…
La puntura conservativa, poi, non e’ stata pensata in rapporto alla presentazione estetica della spoglia mortale, riguarda solo l’addome e non tutto il volume corporeo e, tra l’altro, non e’ in grado di inibire fenomeni postmortali piuttosto disgustosi come il rigonfiamento del viso o la comparsa di chiazze violacee.
Secondo un certo filone della dottrina, invece, la determinazione del periodo temporale, dell’ambito dei familiari tenuti e degli altri elementi che concorrano alla qualificazione dello stato di disinteresse da parte dei familiari, nonche’ delle cautele, degli accertamenti e delle indagini necessarie dovrebbe esser contenuta nel regolamento comunale dei servizi sociali, indipendentemente se gia’ adeguato o meno a tali disposizioni; operativamente, infatti sara’ proprio il servizio sociale ad attestare la sussistenza della condizione di disinteresse da parte dei familiari, alle luce dei procedimenti propri.
Si puo’, infine, notare una piccola incoerenza sul piano delle competenze finanziarie: il cosiddetto funerale per indigenti, persone sole o abbandonate rientra nei servizi necroscopici (D.M. 28 maggio 1993), ma a corrispondere all’impresa funebre incaricata del trasporto ed al gestore del cimitero il corrispettivo per le prestazioni erogate saranno i servizi sociali, non l’ufficio della polizia mortuaria.
Chi non muore si rivede.
Buonasera Carlo, il mio tipo di domanda e’ la seguente: Decesso in Comune Xyz il giorno xxxx,cremazione in altro comune WWWW nove giorni dopo da xxxx, e’ possibile o leggo che in crematori di altre città in Lombardia che ammettono cadaveri per la cremazione dalle 24h alle sei giornate. Quindi e’ da ritenersi oltre la data prevista da regolamento ?..In piu`pare che la dispersione sia avvenuta a distanza di un anno ,ho anche la ricevuta del ”verbale dispersione”,dove pero’ viene riportato un nome soltanto colui che ha eseguito la dispersione.Purtroppo e’ così.Non e’ che il crematorio non avrebbe dovuto cremare un corpo in fase di disfacimento ,sopratutto se poi non sono state eseguite altre prevenzioni,inizioni ecc,ecc..E da qualche anno che cerco di capire il capibile,ma neverrò fuori…In attesa di una sua eventuale e gradita risposta Grazie della sua attenzione alla presente, cordiali saluti. M.M.
Se sono in atto pratiche illegittime sotto il profilo amministrativo, se non penale addirittura, è bene segnalare il fatto alle competenti autorità territoriali. Senza addentrarci morbosamente sullo stato di effettiva decomposizione del cadavere al momento della cremazione, ciò che importa è la reale impermeabilità del feretro. Se debitamente confezionata (= con contenitore stagno) la bara può sostare anche più giorni presso le apposite strutture ricettive, individuate dalla legge (una su tutte la camera mortuaria cimiteriale di riferimento). In estrema ipotesi il feretro potrebbe anche esser temporaneamente TUMULATO, (con tutte le implicazioni tecniche che questa sepoltura prevede) e solo dopo un anno avviata fattivamente a cremazione. Ripeto conta solo la “tenuta” della cassa, ossia la sua capacità di trattenere miasmi ed invitabili fenomeni percolativi, al suo interno, sulle norme di performance pura mi rimetto al sacro Verbo dell’ingegneria dei materiali, ed ai suoi precetti! Sono valutazioni in primis igienico-sanitarie sull’idoneità di un determinato materiale a garantire, anche nel lungo periodo l’ermeticità del feretro, così preservando la pubblica salubrità. Per assurdo: o si usa la classica doppia cassa legno e zinco saldata o si ricorre al tradizionale rifascio/avvolgimento del cofano (vuoi perchè non idoneo al trasporto ab origine, o lesionato…)
Vorrei cortesemente sapere se è il Comune o sono i famigliari a pagare le esequie funebri di un funerale Pubblico.
Cordiali saluti