Eredi o discendenti?

Gentile Redazione

Vi sottopongo, questa volta, un quesito riguardante un'eredita' su di una piccola tomba di famiglia e la possibilita' di liberare un loculo&'
La signora A. R. scrive al Sindaco della mia citta' per chiedere l'autorizzazione alla traslazione, nella tomba di famiglia ex-Bianchi, del feretro di sua sorella M.R., morta nell'anno 2005 ed attualmente tumulato in un loculo di proprieta' comunale.

La richiedente fa presente di 'ritienere d' aver titolo alla esecuzione di quanto sopra' forte del fatto che la precedente proprietaria della tomba, signora G.B., con testamento olografo regolarmente pubblicato presso notaio, nomino' il fu Carlo Rossi, padre della scrivente, 'erede generale'.
Faccio, inoltre, presente come:
1. la tomba di cui trattasi, costituita complessivamente da dodici loculi, per affermazione della stessa persona interessata, e' per meta' di proprieta' di un'altra famiglia;
2. i sei loculi che la Sig.ra A.R. dichiara appartenerle, sono tutti occupati e precisamente: due dai suoi genitori, uno dalla donatrice della tomba e tre da parenti della donatrice medesima deceduti da oltre trent'anni;
3. non essendo viventi parenti della donatrice che possano presentare una richiesta di operazione cimiteriale tesa alla liberazione di un loculo, la signora Anna Rossi ritiene di essere legittimata a presentare richiesta in tal senso.
4. il Comune che a suo tempo presto' gratuitamente il loculo per la tumulazione della sorella della Rossi ne chiede ora la restituzione.
Il Sindaco mi ha girato la lettera per competenza, ma ho dubbi circa la possibilita' che la Sig.ra A.R. sia legittimata a presentare richiesta di operazione cimiteriale per quanto sopra richiesto.

RISPOSTA:
Premessa n.1

Bisogna sempre distinguere tra la titolarita' della concessione e la legittimazione a disporre della salma.

La seconda pone su di un piano di parita' i parenti nel grado piu' prossimo, che devono, comunque, agire di comune accordo; la prima e' elemento determinante per l'individuazione delle persone a cui e' riservata la sepoltura in un dato sepolcro in concessione, infatti Infatti i familiari del concessionario sono, in genere, titolari dello jus sepulchri, ma non titolari della concessione, almeno sin tanto che non si verifichi la condizione del subentro.

Premessa n.2

Si deve, poi, ricordare come non sia il concessionario a stabilire o individuare arbitrariamente chi possa essere sepolto nel sepolcro in concessione, quanto il fatto dell'appartenenza alla famiglia (e la definizione di famiglia a tal fine e' data dal regolamento comunale di polizia mortuaria). Il concessionario potrebbe ampliare / restringere la definizione di famiglia pre-stabilita come riservataria del diritto ad essere accolta nel sepolcro (fino al limite della capienza fisica) in sede di stipula dell'atto di concessione (e solo in questo memento) ed ai sensi dell'Art. 83 il comune puo' concedere al concessionario la facolta' di tumulazione di persone terze, secondo criteri stabiliti dai regolamenti comunali. Parte della dottrina ritiene che solo il concessionario originario, cioe' il fondatore del sepolcro sibi familiaeque suae (per se' e per la propria famiglia) possa 'derogare' alla familiarita' del sepolcro permettendone l'accesso alle spoglie mortali di soggetti terzi rispetto al nucleo famigliare, altri studiosi della materia funeraria, invece sono piu' possibilisti e tendono a mitigare la rigidita' della norma, tuttavia configurandosi il diritto di sepolcro come mera aspettativa per cui l'ordine di sepoltura in posti all'interno di una tomba di cui si e' contitolari di concessione, e', salvo patti contrari notificati all'Amministrazione comunale, in relazione all'ordine cronologico di morte occorre il consenso unanime di tutti i titolari di quote della tomba stessa perche' si addivenga ad una compressione del loro jus sepulcrhi.

Innanzi si debbono tener separati gli atti privatistici a contenuto patrimoniale dai diritti assolutissimi della personalita', tra i quali spicca, appunto lo jus sepulchri , ossia il potere di scegliere il proprio sepolcro per dare sepoltura a se' ed alla propria famiglia ( ius inferendi in sepolchrum )Art. 93 DPR 286i'5/90.

Di norma il sepolcro si trasforma in ereditario quando siano venuti meno i discendenti (c'e' giurisprudenza costante in mteria: tra le altre: Corte di Cassazione, Sez. II, sent. n. 5095 29/5/1990 e Sez. II, sent. n. 12957 del 7/3-29/9/2000).

Fatte salve le previsioni del Regolamento comunale di polizia mortuaria in proposito ' cioe' reltive alla successione delle persone alla morte del concessionario in relazione alla concessione ' siccome la prima concessionaria risulta non avere discendenti che jure sanguinis siano le subentrati nei diritti concernenti la concessione, il sepolcro deve considerarsi trasformato in ereditario.

Ne consegue che gli eredi, se previsto dal Regolamento, sottentrano all'ultimo concessionario defunto, quando questi non abbia disposto con atto di ultima volonta' o altrimenti con atto pubblico in modo diverso.

E'bene distinguere tra discendenti del fondatore del sepolcro ed i suoi eredi, secondo parti della dottrina, infatti, gli eredi non godrebbero del diritto di sepolcro, ma dovrebbero, sino alla scadenza della concessione farsi carico solo di tutte le opere manutentive,essendosi, quindi da considerare semplici onerati.

Ovviamente per i rapporti di subentro bisogna riferirsi al regolamento comunale di polizia mortuaria.

Faccio subito notare 'un'anomalia': tutte le sepolture a tumulazione sono equiparabili a sepoltura privata ed, ai sensi dell'Art. 103 DPR 285/90, il diritto di sepolcro per esse sorge sempre dietro il versamento di unn canone di concessione. Perche', allora, Lei mi parla dio loculi comunali occupati abusivamente sine titulo?

Secondo L'Art. 103 DPR 285/90, da leggersi in modo estensivo per le sepolture private (intra moenia oppure extra moenia, vale a dire all'interno o all'esterno del perimetro cimiteriale) si ben possono, o potrebbero, prevedersi tasse di concessione, cosa che per altro avviene sempre, magari solo limitatamente alla concessione od al suo rinnovo, seppure non manchino casi in cui siano previste tariffe da corrispondere al momento della singola tumulazione. La concessione, quindi, e' sempre a titolo oneroso e sorge dietro stipula di regolare atto (Art. 92 comma 3 DPR 285/90 ed Art. 93 comma 1 DPR 285/90))

Bene, allora, fa il comune ad esigere la liberazione del loculo abusivamente occupato anche perche' il dirigente che non agisse in questa direzione arrecherebbe un danno all'erario comunale, passibile di responsabilita' patrimoniale ex Art. 83 Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267.

Ripeto il concetto: gli eredi non sono per forza discendenti secondo jure sanguinis e gli atti di disposizione su salme, cadaveri, resti mortali, ossa e ceneri seguono sempre il criterio deello jure sanguinis, secondo il principio di poziorita' enunciato dall'Art. 79 DPR 285/90.

Conseguentemente, se l'attuale concessionaria, divenuta tale per subentro nella posizione paterna presenta richiesta di estumulazione, tale richiesta va accolta se coloro che hanno diritto a disporre delle salme o resti vi aderiscano o vi acconsentano; in difetto, il comune si limitera' a formulare, per iscritto, l'esigenza che la parte richiedente produca tale adesione o consenso, ricordando come unicamente chi abbia relazioni parentali di grado adeguato possa decidere la destinazione di cadaveri e loro trasformazioni di stato, disponibilita' che non e' surrogabile da terzi ed e' inibita se ovviamente nell'atto di concessione sono staste inserite clausole restrittive sull'inestumulabilita' dei feretri (e' la tipologia della cosidetta tomba chiusa), magari per un periodo limitato o per tutta la durata del rapporto concessorio. Altrimenti, come spesso accade con i sepolcri delle confraternite dovrebbe esser lo stesso atto di concessione ad individuare nel concessionario questo potere di disposizione.

Altrimenti l'unica estumulazione ammessa e' quella conseguente all'estinguersi della concessione (Art. 86 comma 1 DPR 285/90)

La questione va risolta a livello di regolamento comunale: se nella vostra citta' il sepolcro da famigliare all'estinzione del concessionario e della sua famiglia diventa ereditario la Signora A.R. come discendente del nuovo concessionario, in quanto figlia, per le 6 tombe di propria competenza ha titolo per usare le tombe di cui sopra, nell'ambito della loro capienza fisica, in quanto estintisi i famigliari del fondatore del sepolcro il di lei padre e' divenuto il nuovo concessionario trasmettendo alla figlia tale status (sempre se il regolamento comunale non preveda il contrario, con la non trasmissibilita' del diritto,in questo caso, allora, in rapporto alla durata della concessione stessa potrebbe anche applicarsi l'istituto del cosiddetto abbandono amministrativo, ben codificato, ad esempio dall'Art. 4 comma 4 del Regolamento Regionale Emiliano Romagnolo 23 maggio 2006 n. 4.

Allora Il loculo dove e' tumulata la Sorella della Sig.Ra M.R. va subito liberato, ed anzi, il comune, per non incorrere dinnanzi alla Corte dei Conti nella Responsabilita' patrimoniale dovrebbe recuperare i costi per occupazione abusiva del loculo, calcolati in base al tariffario comunale, con decorrenza ex tunc, ossia retroattiva.

La signora A.R. potrebbe tranquillamente chiedere la riduzione dei resti mortali dei suoi genitori, per i quali ha titolo pressoche' esclusivo, snellendo notevolmente la procedura.

Quindi, ricapitolando:

Se A.R. per subentro e' divenuta il nuovo concessionario ha titolo per richiedere non al sindaco, ma al dirigente di settore (ex Artt 107 e seguenti del Decreto Legislativo 267/2000) la traslazione del feretro della sorella.

A.R. ha senz'altro titolo e disponibilita' per estumulate i propri genitori liberando sufficiente spazio per la sepoltura della sorella senza andarsi a complicare la vita con lo jus sepulcrhi riflesso dovuto ad eventuali benemerenze.

La proprieta' dei manufatti sepolcrali non e' titolo sufficiente per ottenere operazioni cimiteriali, occorre invece lo jus sepulcrhi fondato sullo jus sanguinis e lo jus sanguinis si trasmette solo attraverso la nascita, mai per atti inter vivos (insomma non lo si puo' acquisire con questa modalita', almeno dopo il DPR 803/1975 o, secondo altri studiosi dopo l'entrata in vigore del II Libro del Codice Civile, avvenuta nel 1942).
Quando una tomba ha piu' posti e' buona norma stabilire tra gli aventi diritto una sorta di precedenza nell'ingresso del sepolcro (chi prima muore…meglio alloggia). Quaesta scrittura privata, cui il comune rimane estraneo puo' essere un buon parametro per dirimere le controversie.

Paradossalmente per la quota di sua competenza (6 loculi) A.R. puo' rinunciare,magari cercando di stipulare sugli stessi 6 loculi, con il consenso del comune, regole meno rigide per le estumulazioni, altrimenti si procedera' all'accrescimento delle quote residuanti (gli altri 6 loculi dati in concessione ad un'altra famiglia).

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Carlo Ballotta

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24 thoughts on “Eredi o discendenti?

  1. Buona sera.
    Essendoci due zie sepolte tantissimi anni fa ,che non hanno avuto né marito né figlie,e non hanno altri parenti che 4 nipoti con cognome diversi dato che tutti siamo cugini,il comune di Bologna chiede attraverso firma di moduli il consenso di tutti e quattro nipoti per essere spostate dato che una cugina gli vuole fare cremare . Tutte le pratiche li sta facendo la cugina interessata.E neccessario che firmino tutti i cugini.? È una pratica normale? Anche se non siamo discendenti diretti abbiamo questo obbligo? Grazie.

  2. Buon pomeriggio gradirei sapere,se l’ultimo erede del concessionario(moglie del figlio del concessionario)lascia ad una nipote una dichiarazione scritta davanti agli organi comunali protocollata che alla sua morte subentri quest’ultima,come dovrebbe avvenire il subentro se lei non aveva figli

    1. X Francesco,

      il subentro non può esser “pilotato”, esso opera ex se e di default, secondo previsione del regolamento municipale di polizia mortuaria.
      Si può subentrare, infatti, o pleno jure o solo nella formale titolarità della concessione con annesse le sole obbligazioni manutentive sulla nuda proprietà dell’immobile (o porzione dello stesso) adibito ad uso sepolcrale.
      Gli atti di disposizione sui sepolcri, per acta inter vivos, o di ultime volontà, sono vietati e nulli di diritto sin dal 10 febbraio 1976.
      Secondo la Cassazione, che si è pronunciata sulla questione de qua a più riprese, con orientamento costante ed omogeneo, il sepolcro sorto originariamente come famigliare tramuta in ereditario (gli jura sepulchri si trasmettono nelle usuali forme della successione mortis causa) all’estinguersi nell’ultimo componente del nucleo famigliare del concessionario primo, fondatore della tomba.

  3. Buongiorno,
    vorrei chiederLe un parere sulla seguente situazione: i miei fratelli ed io vogliamo fare l’estumulazione di mio nonno paterno (concessione intestata a mio padre) e riporre i suoi resti nel loculo dove riposa mia nonna (concessione intestata a mio zio paterno deceduto da tre anni). Gli eredi di mio zio (mio padre, la sorella di mio padre e la moglie dello zio defunto) non sono subentrati nell’intestazione della concessione. L’amministrazione comunale chiede una dichiarazione di autorizzazione da parte della moglie in vita del mio zio defunto per procedere con il trasferimento dei resti di mio nonno nel loculo di mia nonna. La signora si rifiuta.
    Mi chiedo: il Comune richiede questa dichiarazione alla moglie dell’intestatario defunto della concessione in quanto erede? Se si perchè non la chiede anche alla zia paterna ancora in vita anche essa erede? E’ necessaria questa dichiarazione? In fondo vogliamo solo far riposare insieme mio nonno e mia nonna.
    RingraziandoLa, cari saluti

    1. X Silvia,

      spesso si confondono indebitamente posizioni meramente patrimoniali (l’essere o meno erede) legate alla classiche regole della successione civilistica con ben altra qualità: esser portatori di diritti personalissimi, afferenti ad aspetti morali ed affettivi, non certo economici. Negli atti di disposizione sulle spoglie mortali di un defunto (ad es. proprio a proposito: una traslazione) vige una scala gerarchica rigida (c.d. principio di poziorità) dove convergono potere di scelta coniugato con preminenza nella decisione.
      Orbene il principio di poziorità applicabile dei diritti di sepolcro, segue due regole: lo jus coniugii e lo jus sangiunis, in subordine, con il vincolo coniugale, quindi, che prevale anche sui rapporti di consanguineità.
      Dunque: la moglie ancora in vita ha titolo privilegiato per esprimersi, poi scendendo per li rami dell’albero genealogico tutti i congiunti di primo grado (discendenti,) sino al VI grado di parentela (l’ultimo riconosciuto dal Cod. Civile) avranno facoltà di intervenire sulle sorti delle spoglie mortali.
      Un diniego ufficiale o peggio ancora un avvilente silenzio inerziale ddella moglie equivarranno all’inibizione di qualunque operazione cimiteriale, in quanto la relativa autorizzazione non potrebbe esser rilasciata ab origine per improcedibilità: mancherebbe infatti la volontà scritta – sino a questo momento – dell’unico soggetto titolato a manifestare una qualche volontà dispositiva a tal proposito.

  4. Buongiorno, chiedo alla sua cortesia un chiarimento al mio quesito. Mio padre, titolare e concessionario di una tomba gentilizia di 12 posti costruita nel 1980, è deceduto nel 1983 senza lasciare testamento. Mia madre,si preoccupò di presentare la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà dove elencava il suo nome e quello dei 5 figli con relativi coniugi eredi legittimi. Nel frattempo mia madre, un figlio e un genero sono venuti a mancare. Quesito: finchè non saranno occupati i restanti posti dai figli e coniugi, i nipoti del concessionario cosa devono fare per non perdere il diritto al subentro nei posti dei loro genitori? Grazie infinite per il chiarimento.

    1. X Gianni,

      la c.d. lex sepulcri (= la disciplina che regola il rapporto concessorio: chi ha diritto ad esser sepolto, a chi spettino gli oneri manutentivi, eventuale subentro mortis causa) è definita da combinato disposto tra la fonte regolamentare locale vigente al momento della solenne stipula dell’atto di concessione e dalla stessa parte contrattuale dell’atto concessorio, laddove le parti contraenti fissano le relative obbligazioni sinallagmatiche.
      Attenzione, però, potrebbe pure darsi il caso di retroattività da parte di possibili novelle o riforme del regolamento municipale di polizia mortuaria, le quali avrebbero, dunque, riflessi su rapporti giuridici già sorti ed in sè perfetti.
      In caso di avvenuta voltura verso più soggetti (tutti posti su un livello di pari ordinazione) si avrebbe pur sempre una co-titolarità, da cui scaturirebbe una comunione solidale, forzosa e, perciò indivisibile. Salvo patti contrari, inter privatos, da notificare al Comune, cui, tuttavia, l’amministrazione resta sempre estranea nel frangente di potenziali contenziosi, dove si addivenga ad una consensuale ripartizione ragionata delle spazio sepolcrale disponibile, l’ordine di entrata dei feretri nella tomba famigliare è scandita dall’ineluttabile cronologia degli eventi luttuosi…insomma chi prima muore, meglio alloggia! Due sono gli artt. di riferimento nella normativa nazionale quadro (l’art. 50 e l’art. 93 D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285)ed essi, con chiarezza enunciano il principio della premorienza, almeno di default, se, cioè diversamente non sia stato stabilito, nell’atto concessorio, dal quale sarà possibile scrutinare attentamente tutte queste informazioni.
      Attenzione lo jus sepulchri è l’unico diritto esercitabile quando cessi la capacità giuridica, è, dunque, priettato nell’oscuro post mortem, rimanendo, quando si è ancora vivi, solo una legittima aspettativa. Esso, giunti alla saturazione fisica del sepolcro spira ex se, divenendo non più esercitabile.

  5. Buongiorno, ancora un grazie per la risposta a cui avevo, credo erroneamente replicato, via mail anche perché qui non so come inviare allegati. Torno con ulteriori quesiti anche se mi rendo conto che ci siano altre urgenze. Ma anzitutto pongo la questione “tecnica” se io non abbia ricevuto risposta via mail per altre vostre priorità o se l’unico canale sia questo della chat ?

      1. quindi, pensate di poter rispondere alla mail in cui mi è stata notificata la stessa risposta (19 marzo) che vedo qui, firmata dal signor Carlo che dice che sarebbe opportuno vedere il regolamento comunale; nella mail di mia risposta datata 20 marzo , ho potuto allegare il regolamento ma non ho capito se riuscite anche a rispondere (con i tempi dovuti ) alle mail , ancora una volta grazie, consapevole delle altre urgenze

        1. X Maria-Teresa,

          provi Lei a scartabellare nel regolamento municipale del Suo Comune, alla voce: “SUBENTRO”, e magari citi gli articoli “incriminati” come appendice al Suo nuovo quesito.
          Cercheremo di risponderLe il prima possibile.

          SALUTI by Carlo.

          1. Buongiorno e grazie per la disponibilità e pazienza con cui seguite i miei quesiti. Ho letto attentamente il regolamento del Comune di V.. , acuì si fa riferimento. Non c’è riferimento specifico all’istituto del subentro; l’unico riferimento specifico alla morte del concessionario è quello contenuto nell’articolo 20 che qui riporto testualmente : ” 2) In caso di decesso del concessionario di sepolcro privato, i discendenti legittimi e le altre
            persone che hanno titolo sulla concessione sono tenuti a darne comunicazione scritta
            all’Ufficio competente entro 12 mesi dalla data del decesso, designando uno di essi quale
            rappresentante della concessione nei confronti del Comune..” Deduco che si tratti di concessionario “mobile”. Loro chiedono un accordo tra tutti per la nomina di un unico rappresentante della concessione, mettono insieme “discendenti legittimi” ed “aventi titolo” ma secondo me questo non chiarisce le cose soprattutto in caso di contenzioso. Più concretamente, un conto è essere “delegati” per favorire la comunicazione, un conto è avere la responsabilità della manutenzione del manufatto o di eventuali interventi. Ancora più concretamente, se c’è un’infiltrazione, discendente legittima più prossima del concessionario “originario” sono io in qualità di figlia, poi verrebbe il nipote (di cui io sono zia ed il concessionario, nonno) ; che si fa nella copertura delle spese? 50% a testa ?o, come discendente legittima più prossima , pago tutto io? O funziona proporzionalmente? 2/3 ,, 1/3? Quanto alla questione degli arredi o delle iscrizioni, sono si quisquilie, ma lo spostamento o nuova iscrizione con lettere metalliche su marmo e/o qualche foto rinnovata possono avere dei costi e si ripropone la questione ; paga la parente più prossima ? ; ci si divide la spesa e con che criterio? Molte grazie ancora una volta

            1. X Maria-Teresa,

              un buon regolamento municipale di polizia mortuaria dovrebbe creare percorsi amministrativi per cercare soluzioni ai problemi di gestione cimiteriale, stando a quanto mi riporta Lei, invece, quello del Suo Comune non risolve proprio nulla, anche complica il quadro della situazione, senza definire esattamente l’istituto del subentro a concessionario fisso o mobile.

              In primis:

              1) la formula discendenti legittimi (ma non è il caso Suo) è da ritenersi superata ed obsoleta e, quindi abrogata, in forza del D.Lgs n. 154/2013 (emanato ex Legge n. 19/2012) poichè è stata derubricata dal Cod. Civile la discriminazione tra figli nati nel matrimonio o al di fuori di esso.

              2) gli “aventi titolo” così genericamente indicati potrebbero essere altri co-concessionari (immaginiamo, in questo frangente, non una tomba a concessionario unico, per effetto di un frazionamento dello jus sepulchri vuoi per ripetuti subentri o divisioni, vuoi per rinunce e relativi accrescimenti in senso civilistico.

              Lo Jus Sepulchri (sia quello pleno jure o il solo diritto sul sepolcro in sè, che comporta solamente l’assunzione degli obblighi manutentivi) non è diritto patrimoniale, dunque disponibile, perchè ha natura di diritto personalissimo, tuttavia, il subentro ponendo tutti i co-concessionari (già in essere o potenziali) su un livello di pari ordinazione segue, solitamente le collaudatissime regole della successione legittima.

              Esempio: decede il concessionario ed, in assenza di coniuge superstite, saranno i figli a subentrare, in parti eguali, almeno nell’intestazione della concessione, la quale, anche se disgiunta dal diritto di sepolcro primario (dare o ricever sepoltura) implica, pur sempre l’adempimento delle obbligazioni manutentive del sepolcro privato: dalla concessione (un unicum nel confronti della pubblica amministrazione) avente come oggetto fisico proprio quel particolare sacello gentilizio, discende una comunione forzosa, solidale ed indivisibile.

              Allora: secondo esempio: se i subentranti sono due sarebbe logico e razionale affrontare eventuali spese al 50%, ma a queste controversie il Comune resta estraneo (basta che qualcuno provveda) e tali conflitti sull’attribuzione del costi manutentivi della tomba vanno ricomposti o bonariamente, in limine litis, tra i partecipanti alla comunione di cui sopra, o avanti il giudice in sede civile, con tutta l’alea legata alla pronuncia di una sentenza, passata in giudicato, per giunta, quando la parte soccombente non dovesse fare acquiescenza, ed appellarsi contro il verdetto di primo grado.

              In secondo luogo:

              il rappresentante designato da tutti i co-titolari non è un fac tutum: è solo un nuncius, una sorta di porta voce, per favorire le comunicazioni con il Comune, ma non è dotato di potere di disposizione che ecceda la sua quota di jus sepulchri; convengo, pertanto, con Lei su quest’interpretazione.

              E per finire: i lavori lapidei all’interno della cappella attengono esclusivamente a rapporti inter-privatistici tra i co-titolari: essi dovranno studiare un metodo, possibilmente senza ricorrere la tribunale ordinario, per un’equa ripartizione degli oneri.

              1. Grazie, davvero gentile, sintesi: Il Comune ha fatto un cattivo regolamento, il gestore lo ha ereditato e non ha titolo a riunire un nuovo consiglio per legiferare; quindi si passa al piano legale ..ovvero arrangiati e, se segue contenzioso paga un avvocato , avevate ragione voi sull’omologazione dei regolamenti …ma temo sarà dura specie di questi tempi tristi ; ultimo favore; avrebbe un modello di regolamento steso come si deve da indicarmi come esempio magari in link in cui tutte le indicazioni ed i passaggi siano rispettati , ancora un grazie

              2. X Maria-Teresa,

                riporto uno stralcio di un possibile regolamento tipo di polizia mortuaria riguardo all’istituto del subentro. In questo caso si è optato per lo schema del concessionario mobile.

                […] omissis…]
                (7) In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi dell’art. 57 sono tenuti a darne comunicazione all’ufficio comunale entro 12 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell’intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.
                (8) L’aggiornamento dell’intestazione della concessione è effettuato dall’ufficio esclusivamente nei confronti delle persone indicate nell’art. 57, che assumono la qualità di concessionari. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d’ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto. Per l’aggiornamento della intestazione è dovuto il corrispettivo fissato nel tariffario.
                (9) Trascorso il termine di [tre] anni senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell’intestazione della concessione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza.
                (10) La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell’art. 57, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non sia stato notificato al Comune, a mezzo di ufficiale giudiziario, che siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.
                (11) Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall’ultima sepoltura se ad inumazione o 20 anni se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.

  6. ECCELLENTE DAVVERO ECCELLENTE. COMPLIMENTI PER LA CHIAREZZA DELL’ESPOSIZIONE E GRAZIE PER IL CONTRIBUTO PREZIOSO OFFERTO AL LETTORE. AVVOCATO RAFFAELE MANCINI DEL FORO DELLA SPEZIA

  7. Salve ho un quesito importante da formulare:
    l’intestatario della tomba è deceduto da molti anni ed è sepolto in altra Regione ( mio zio, fratello di mamma) tutti gli erede aventi diritto vivono nella stessa zona dove è sepolto lo zio. dietro mia richiesta i cugini ( eredi ) mi hanno ceduto la singola quota-parte . Il comune di pertinenza della suddetta tomba dietro mia richiesta può rilasciarmi la cessione ? P:s: nella tomba ci sono i resti dei miei nonni materni e di mio padre.
    Grazie anticipate per la risposta . Saluti F Paladino

    1. X Francesco,

      L’ipotesi da Lei sostenuta è impraticabile e contra legem.

      Ragionare in termini di “EREDI” è fuorviante e destituito di ogni fondamento logico-giuridico, la posizione di erede, infatti, attiene a situazioni di natura patrimoniale governate dalle disposizioni civilistiche che regolano il trapasso delle sostanze del de cuius ai suoi successori. Non è il caso dei sepolcri privati nei cimiteri. Essi sorgono da una concessione amministrativa (solo diritto d‘uso o di superficie- forse –) e sono attratti nella sfera del demanio specifico e necessario del Comune. Tradotto: non entrano nell’asse successorio.
      L’unico modo lecito per variare, pur sempre mortis causa, la titolarità di una concessione cimiteriale è rappresentato dall’istituto del subentro, quando e se contemplato dal regolamento municipale di polizia mortuaria. Il subentro opera di default jure sanguinis o jure coniugii, con possibili frazionamenti dello jus sepulchri, fatta sempre salva la facoltà di rinuncia da parte di uno o più aventi diritto, nel qual caso si avrebbe un accrescimento in senso civilistico delle restanti quote di jus sepulchri in capo ai soggetti interessati a rimanerne titolari, quest’ultimi sarebbero posti su un livello di pari ordinazione nell’eventuale usus sepulchri.
      Al massimo si potrebbero ereditare unicamente le obbligazioni manutentive (diritto sul sepolcro in sé) sulla tomba in oggetto.
      Ogni operazione volta a trasferire o trasmettere per acta inter vivos lo jus sepulchri è nulla di diritto perchè:

      1) il cimitero è sottoposto alla disciplina di cui agli artt. 823 e 824 comma 2 Cod. Civile
      2) è vietato il fine di lucro o speculazione (leggasi: compravendita mascherata dei diritti di sepolcro.
      3) dal 10 febbraio 1976, quando cioè entrò, in vigore il D.P.R. n. 803/1975 sono espressamente proibiti gli atti di disposizione sui sepolcri privati, ammessi, invece, dalla precedente normativa ormai abrogata definitivamente.

  8. sono stato informato da una mia zia che la concessione del loculo in cui è seppellito mio nonno è in scadenza a fine anno. Mio nonno aveva una moglie, mancata poco tempo fa, e 4 figli, tra cui mia madre, anche lei mancata. Gli altri 3 figli, tra cui la mia zia che mi ha avvisato, sono in vita. Mi è stato chiesto di partecipare alle spese di rinnovo della concessione insieme ai miei 3 zii in quanto erede di mia madre: è corretto? Il rinnovo non spetterebbe ai 3 figli in vita di mio nonno? Qualora io preferissi che i resti vengano cremati avrei potere decisionale?

    1. X Un Cittadino,

      tutto gravita attorno all’istituto del subentro (= avvicendamento unicamente mortis causa nella titolarità della concessione), quando e se previsto dal Regolamento Municipale di Polizia Mortuaria (e, soprattutto in quali forme?).

      Perché un sepolcro, pur con tutti i limiti di sua indisponibilità per acta inter vivos) rientri nell’asse successorio dovrebbe esser sorto sibi haeredibus suis, ossia per il concessionario primo e per i suoi eredi (in senso patrimoniale) e qui potrebbe veramente applicarsi l’istituto civilistico della rappresentazione ai sensi dell’art. 467 Cod. Civile
      Se questa specifica natura della tomba non è specificata espressamente nell’atto concessorio, o nella convenzione-contratto che sovente l’accompagna il sepolcro, secondo l’autorevole orientamento dalla Cassazione è da ritenersi di tipo famigliare. Pertanto alla morte del concessionario primo subentrano nell’ordine il coniuge superstite ed, a scalare i discendenti. più diretti.

      Il rinnovo non è un diritto automatico self executing, è una, bensì, facoltà accordata dal regolamento municipale di polizia mortuaria, allo scadere naturale del precedente rapporto concessorio, non è un semplice prolungamento del rapporto già in essere, ma consente di costituire un rapporto giuridico del tutto nuovo avente come oggetto fisico lo stesso sepolcro, mentre potrebbero mutare sia i titolari (esempio: un avente diritto rinuncia e provoca così un accrescimento ex art. 674 Cod. Civile delle quote di jus sepulchri tra i restanti aventi titolo, ma si deve sempre restare nell’ambito della famiglia, non, quindi a soggetti estranei!) sia le regole d’uso del manufatto sepolcrale, magari ampliano o restringendo (ma solo all’atto della nuova stipula) la riserva delle persone portatrici del diritto alla tumulazione in quel dato avello.
      Nel caso da Lei delineato il rinnovo spetta prima agli attuali concessionari subentrati (ritengo, con buona approssimazione siano i 3 figli viventi). Quanto, poi, al potere di disposizione sulla spoglia mortale a doversi pronunciare per la cremazione sono sempre i 3 figli, siccome sono i congiunti più stretti del defunto, per grado ed ordine di parentela una volta estinti tutti costoro, spetterà decidere ai nipoti, tra i quali ci sarà sicuramente Lei.

  9. X Pier Luigi,

    se si tratta, come mi par di capire, di atti concessori molto risalenti nel tempo, si potrebbe anche pensare ad una formula contrattuale, di benemerenza ante litteram.

    L’istituto della benemerenza (diritto di sepolcro riconosciuto a persone conviventi con il concessionario o a lui legate da particolari vincoli morali ed affettivi, ma non parenti dello stesso) è stato disciplinato solo “recentemente” con l’Art. 93 comma 2 del attuale regolamento nazionale di polizia mortuaria approvato con DPR 10 settembre 1990 n. 285, prima, a rigor di logica, disposizioni, in sede locale, in tal senso, precedenti l’entrata in vigore del DPR n. 285/1990, avrebbero dovuto esser considerate illegittime, in quanto il sepolcro privato ha natura eminentemente gentilizia (= famigliare)

    L’estensione / restrizione nel diritto d’’uso nelle sepolture private va affrontate alla luce del regolamento comunale di polizia mortuaria, vigente al momento della stipula dell’atto di concessione, in ogni caso la “riserva” alla tumulazione spetta, nei limiti della capienza, alle persone appartenenti alla famiglia del concessionario.

    Una tumulazione di soggetti terzi, estranei al nucleo famigliare, dovrebbe, conseguentemente, comportare la decadenza dalla concessione, per grave violazione unilaterale delle norme concessorie.

    Attenzione, però, per la vecchia normativa ormai definitivamente abrogata (Art. 71 commi 2 e segg Regio Decreto n. 1880/1942) il diritto di sepolcro avrebbe anche potuto esser oggetto di atti di disposizione per acta inter vivos e quindi trasmesso non solo per consanguineità/discendenza.

  10. Buongiorno, mi interessava un vostro parere relativamente ad un problema sorto nell’occuparmi del passaggio di concessione di alcune tombe appartenenti al mio nucleo famigliare, tombe situate nella Certosa di Bologna.
    Il problema sorge dal fatto che, nel foglio di sepoltura dove vengono elencati i defunti inumati in una di queste tombe di cui sto predisponendo il passaggio di concessione, di fianco al nome di una persona ivi sepolta appare l’annotazione ” inumato per concessione di favore”. Non mi era mai capitato negli altri casi di trovare annotazioni simili, ed all’ufficio preposto non ho avuto chiarimenti.
    Certo e grato di un Vostro riscontro, resto in attesa.
    pier luigi scanabissi pizzoli tabboni

    1. Grazie per la completezza delle risposte ai quesiti;
      mi è chiaro che, in caso di morte del concessionario, non si ragiona in termini di “ereditarietà” ma semmai di “subentro. Vorrei illustrare il mio caso e porre infine i quesiti. Mio padre, titolare della concessione, di una tomba di famiglia (cappella gentilizia) nel 1975, è deceduto nel 2005 e nel 2006, poco dopo decede anche mia madre. Il Comune non richiama me e mio fratello (unici parenti più stretti in linea diretta) a rinnovare la concessione. Tutto tace fino alla morte di mio fratello avvenuta nel novembre scorso 2019 quando mi preoccupo di andar a vedere quali pratiche servano per ospitarlo nella tomba di famiglia. Nel frattempo il Comune cede i servizi funebri a Contarina una società di smaltimento rifiuti che però si attiene a quanto deliberato e sancito dai precedenti regolamento comunali . Io firmo di essere “concessionaria” in quanto parente più prossima di mio padre dopo la morte di mio fratello. Ci sono però anche mia cognata e mio nipote; in che quota e come viene ripartito lo jus Sepulchri , tenuto conto che dentro allo jus Sepulchri, per semplificare non c’è solo il diritto alla sepoltura ma anche tutto quanto concerne la manutenzione ordinaria e straordinaria del manufatto ? Le decorazioni o iscrizioni funerarie come vanno considerate? Come manutenzione ordinaria? come andrebbero ripartite le spese? Le decisioni anche su piccole modifiche (disposizione della foto .. breve dicitura ..) vanno concordate? Se necessario metto il link del regolamento comunale . Grazie

      1. X Maria Teresa,

        non basta la *semplice* dipartita del fondatore primigenio (fatto purtroppo inevitabile) perché si addivenga ad un subentro pleno jure con i discendenti del de cuius che assumono a loro volta la posizione di concessionario, concentrando, così, nelle proprie mani tutto lo jus sepulchri (diritto primario e diritto sul sepolcro in sé, relativo quest’ultimo solo alle obbligazioni manutentive).
        A volte, può sussistere profonda divaricazione tra queste due situazioni giuridiche.
        Due sono le principali ipotesi: il fondatore primo, benché deceduto, continua ad esser i riferimento per la trasmissione degli jura sepulchri attivi e passivi, mentre chi rimane in questa valle di lacrime assume solo gli oneri civilistici per mantenere lo stabile in solido e decoroso stato e questa è la prima fattispecie detta anche “subentro limitato a concessionario fisso, la seconda, invece, è denominata: “subentro a concessionario mobile, con i subentranti che si avvicendano nella totalità dei diritti di sepolcro (in primis dare e ricever sepoltura in quel dato sacello privato e gentilizio).
        IL subentro è una scelta massimamente politica, per il buon governo del cimitero, e spetta in via esclusiva alla disciplina regolamentare in sede locale.
        Norme troppo capillari sulla disposizione degli arredi tombali e delle suppellettili funerarie rischiano, per eterogenesi dei fini di divenire criminogene, poiché indurrebbero a contenziosi e conflitti da ricomporre o con accordo extra giudiziale o avanti il giudice ordinario, stiamo, infatti, parlando di diritti reali (uso, proprietà dei beni…) ontologicamente strumentali e funzionali all’esercizio del diritto a dare e ricever sepoltura.
        La compresenza di più persone, poste, nella scala gerarchica del subentro, su un livello di pari ordinazione, può determinare un frazionamento in quote della titolarità della concessione, la quale rimane però, unica ed indivisibile, generando una comunione forzosa e solidale.
        Al momento, altro non mi sovviene, ma, parimenti, La invito a ricontattarmi su questo blog per ulteriori delucidazioni o chiarimenti, magari sarebbe utile poter disporre di copia del regolamento municipale di polizia mortuaria, limitatamente agli artt. inerenti all’istituto del subentro.
        Saluti by CArlo

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