Problema: Un cadavere sosta da giorni in obitorio.
Il medico curante ho errato la compilazione della scheda Istat, mentre la Procura della Repubblica ha già rilasciato il Nulla Osta ex Art. 116 Decreto Legislativo 28 luglio 1989 n. 271.
E’ possibile provvedere alla saldatura della cassa di zinco?
Procediamo con ordine:
1) Il medico che assiste al decesso e’ tenuto alla denuncia della causa di morte (art. 103 comma 1 lettera a) TULLSS ed art. 1 DPR 10/9/1990, n. 285, senza dimenticare la Circ. MIn. 24 giugno 1993 n. 24); tale dichiarazione ha “forma” predeterminata, consistendo nella scheda di morte predisposta (art. 1, comma 6 DPR 285/1990), nota anche come “scheda ISTAT”.
Il medico necroscopo ha la funzione di accertare l’effettività della morte, ai fini del rilascio dell’autorizzazione all’inumazione o dell’autorizzazione alla tumulazione.
Tuttavia, le prassi variamente presenti spesso si discostano dall’essenziale, forse avendosi perso le ragioni per cui tali prassi siano, nel passato, sorte.
Il certificato medico e il certificato necroscopico (cioè quello della fatta visita necroscopica) sono certificazioni sanitarie e non possono (= potrebbero) essere oggetto di alterazioni (le alterazioni potrebbero anche comportare fattispecie penale, ad esempio per falso materiale), salvo che con l’osservanza dell’art. 7 SPR 28/12/2000, n. 445. In ogni caso, l’ufficiale dello stato civile e’ tenuto solo a verificare che le eventuali integrazioni, aggiunte siano effettuate, dal medico che ha redatto l’atto, con le predette modalità, e che siano debitamente controscritte, oltre che leggibili.
2) Per la compilazione e rettifica della Scheda ISTAT si vedano anche l’Art. 39 e 45 del DPR 10 settembre 1990 n. 285. In caso di accertamento diagnostico od autopsia, il medico che esegua tali trattamenti è tenuto a dare comunicazione al sindaco (autorità sanitaria locale) per l’eventuale rettifica della denuncia della causa di morte (art. 39 DPR 10 settembre 1990, n. 285), il ché altro non significa che la denuncia della causa di morte (scheda ISTAT) deve essere già stata compilata. In ogni caso, sia che l’obbligo sia assolto dal medico curante o dal medico necroscopo, quando quest’ultima figura risulti legittimata, va utilizzato solo ed unicamente il modello prescritto (art. 1, comma 6 DPR 10 settembre 1990, n. 1238). Il medico individuato a termini del comma 1 o del comma 4 dell’art. 1 DPR 10 settembre 1990, n. 285 non può sottrarsi dal redigere la denuncia della causa di morte, salvo non incorrere in violazioni rilevanti sia sotto il profilo penale che sotto il profilo professionale.
3) Il nulla osta della Magistratura è titolo necessario e sufficiente per la formazione dell’atto di morte
4) L’Art. 74 comma 2 del DPR 396/2000 (regolamento per la semplificazione dell’ordinamento di Stato Civile) con allegazione ex post del certificato necroscopico ex D.M 27/02/2001 opera a prescindere dal provvedimento liberatorio dell’Autorità Giudiziaria, è quindi necessaria l’acuquisizione del certificato di avvenuta visita necroscopica per perfezionare l’autorizzazione alla sepoltura.
L’autorizzazione all’inumazione o alla tumulazione oppure alla cremazione svolge la funzione di
consentire le forme di “trattamento” definitivo, irreversibile sulla cadavere.
L’accertamento della morte è l’elemento conoscitivo, accertativo dell’evento, e quindi, dopo
questo accertamento, il cadavere può essere sottoposto a quei “trattamenti” ex Art. 8 DPR 285/1990 cui può esseresottoposto un cadavere che sia certamente tale, pena che sia questo “trattamento” a produrre …il cadavere (Dr. Sereno Scolaro).
L’autorizzazione è lo strumento che consente di seppellire il cadavere.
Essa è rilasciato in forma gratuita, previsione che si giustifica, trova ragione nell’esigenza pubblica
di procedere alla sepoltura dei cadaveri.
Condizione per il rilascio dell’autorizzazione all’inumazione o alla tumulazione è l’accertamento
della morte.
La denuncia della causa di morte (scheda ISTAT) è estranea ai procedimenti propri del servizio dello stato civile per la tenuta dei registri dello stato civile, nonché estranea al procedimento di rilascio del permesso di seppellimento, anche se transita per l’ufficio dello stato civile per motivi organizzativi concernenti il flusso delle rilevazioni demografiche, tuttavia sussistono almeno due casi in cuil’obbligo della compilazione della scheda di morte compete al medico curante (art. 1, comma 1 DPR 10 settembre 1990, n. 285) o, per i casi di decesso senza assistenza medica, al medico necroscopo (comma 4 stesso art. 1). Va ricordato come l’art. 103, comma 1, lettera a) TULLSS approvato con RD 27 luglio 1934, n. 1265 individui tale competenza nel medico in quanto esercente la professione. Sul punto va anche ricordata la circolare del Ministero della sanità n. 24 del 24 giugno 1993. Per la dichiarazione di morte non è necessario alcun “titolo” risultando questa soddisfatta quand o vi sia il dichiarante ed i testimoni prescritti, in quanto la dichiarazione di morte, una volta verbalizzata nel relativo registro in parte I, pone l’ufficiale dello stato civile nella condizione giuridica per informare l’ASL per l’attivazione dell’accertamento della morte da parte del medico necroscopo. Il rilascio del permesso di seppellimento è subordinato, oltre che alla decorrenza del termine delle 24 ore dal decesso, all’acquisizione del certificato della visita effettuata dal medico necroscopo da cui risulta l’accertamento della morte, certificato che si colloca in un piano diverso ed indipendente dalla denuncia della causa di morte. Ci sono tuttavia almeno due casi in cui la consultazione della scheda ISTAT risulta prodromica rispetto al confezionamento del feretro in rapporto alla sua destinazione ultima, proprio perché occorre seguire particolari cautele, queste due fattispecie sono rappresentate dagli Art 18 DPR 285/1990 ossia cadavere portatore di morbo infettivo diffusivo o contaminato con nuclidi radioattivi, anche se per gli infetti vale pur sempre l’istituto della notifica ex D.M. 15 dicembre 1990,così da bypassare anche la scheda ISTAT.
X Mauro,
sfatiamo subito un falso mito: gli uffici della polizia mortuaria, per quanto antipatici possano essere gli impiegati, debbono solo applicare la Legge, senza alcuna ulteriore “pretesa”. Certi atti, dunque, sono DOVUTI!
Dopo il periodo d’osservazione, quando cioè sia stata già accertata l’incontrovertibilità del decesso, il trasporto funebre (spesso coincidente con il funerale vero e proprio) muove dal luogo deputato a fungere da deposito d’osservazione (in questo caso l’abitazione privata) a cassa rigorosamente chiusa, sigillata e confezionata in base alla tipologia del trasporto stesso ed alla destinazione ultima delle spoglie mortali. Quindi: è correttissimo e doveroso imporre che la saldatura del cofano di zinco, così come l’apposizione del coperchio, avvenga prima della partenza del corteo funebre.
Piccolo trucco: anche dalle mie parti, quando c’è un defunto presso un’abitazione privata, pure piccola ed angusta è un dramma: perché in poco spazio si lavora male. Allora si procede così: si trasporta il cadavere, racchiuso in un sacco da recupero, lungo la rampa delle scale, per poi ricomporlo ed incassarlo nell’androne del palazzo/condominio; solo lì si provvederà alla chiusura definitiva del feretro.
regione campania.
la chiusura del feretro con cassa di zinco, per volontà degli uffici di stato civile, deve avvenire, saldata, nel luogo di partenza. ad esempio nell’abitazione con altri rischi specie nei mesi estivi e in case popolari quindi piccole. è corretta questa “pretesa”? grazie